Il fondo patrimoniale è opponibile al fisco? Dipende: due casi a confronto A margine di Cass. Civ., Sez. Trib. 27/02/2020, n. 5369 e di Cass. Civ., Sez. Trib., 25/02/2020, n. 5017

By | 02/03/2020

La sezione tributaria della Suprema Corte, con due recentissime pronunce del 25 e del 27 febbraio scorsi, torna su un tema interessante e delicato relativo all’an dell’opponibilità al fisco del fondo patrimoniale ed alle condizioni di tale opponibilità.

Immediatamente dopo la pubblicazione di tali decisioni (ed in particolare della seconda di esse) si sono letti titoli di commento secondo cui la Corte avrebbe in tal modo accertato l’intangibilità tout court del fondo patrimoniale da parte dell’erario.

Ciò, tuttavia, come si vedrà, non è per nulla vero, essendosi, in realtà, la S.C. limitata a riaffermare alcuni principi in tema di rapporti tra fondo patrimoniale e pretese impositive, con snodi motivazionali che non consentono affatto di trarre una conclusione univoca sull’argomento oggi in esame, tantomeno del segno sopra accennato, ma che impongono, invece, di accostarsi alla problematica in modo prudentemente empirico ed adeguato alle circostanze di ciascun caso concreto.

Atteggiamento, quest’ultimo, che è sempre consigliabile in ambito giuridico, ma che nel caso specifico lo diventa ancora di più, in considerazione della protezione sulla quale chi costituisce beni in fondo per solito confida il cui inaspettato venir meno è destinato a portare con sè conseguenze tanto più spiazzanti quanto più esse abbiano colto di sorpresa il costituente stesso.

La questione in breve

Come noto, il fondo patrimoniale è previsto dall’art. 167 c.c., il cui primo comma recita:

«Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia».

É altrettanto risaputo che la convenzione in questione crea un regime di protezione per i beni conferiti in fondo, i quali divengono, per ciò stesso, inaggredibili da parte dei creditori.

Tale privilegio (non da poco, se si considera che comporta una rilevante deroga al principio di responsabilità patrimoniale posto dall’art. 2740 c.c.Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri»), non è tuttavia assoluto, ma va declinato in ragione della funzione del conferimento dei beni in fondo, consistente, ex art. 167 c.c. cit., nel «far fronte ai bisogni della famiglia».

Ne deriva dunque – ed in sintesi estrema – che solo in relazione ad obbligazioni sorte per scopi estranei ai bisogni della famiglia (tipicamente un debito contratto per esigenze voluttuarie, ad es.) e che il creditore sapeva essere state assunte per tale genere di scopo, sarà precluso rivalersi sui beni del fondo, laddove una tale protezione non è accordata in ipotesi diversa (i.e. : obbligazioni assunte per scopi intranei ai bisogni familiari o per scopi estranei, ma senza che il creditore ne fosse – incolpevomente – a conoscenza).

Il tutto è riassunto nell’art. 170 c.c., il quale recita:

«La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia».

Pertanto, tornando a noi, il punto è: il debito fiscale è o non è contratto «per far fronte ai bisogni della famiglia»?

Il caso di cui alla decisione 27/02/2020, n. 5369

É esattamente questo il problema affrontato dalle decisioni oggi in esame, in cui si è discusso della legittimità di un’iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. 602/1973 (fattispecie cui la giurisprudenza ritiene applicabili i limiti prescritti dall’art. art. 170 c.c. cit., letteralmente limitato alla sola «esecuzione»)1 su beni costituiti in fondo.

Partendo dalla pronuncia 5369/2020, da quel che è dato desumere dalla lettura della relativa motivazione il debito erariale sottostante all’iscrizione ipotecaria di specie era ricollegato ad un investimento a carattere speculativo posto in essere da un contribuente che aveva acquistato una partecipazione in una società di capitali diversa rispetto all’impresa commerciale da egli condotta e dalla quale provenivano i fondi necessari per far fronte al sostentamento familiare. Circostanze, queste ultime, tutte pienamente conosciute (o meglio, agevomente conoscibili) dall’amministrazione finanziaria.

In questo quadro, dunque, a fronte della secca affermazione difensiva erariale secondo la quale «i debiti fiscali rientrano a pieno titolo tra le spese necessarie all’armonico sviluppo della famiglia», la Corte, chiarito che, sotto un profilo istruttorio,

«grava in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa»,

ha indi confermato il diverso indirizzo  in ragione del quale il criterio di riparto tra debiti contratti per far fronte ai bisogni del nucleo familiare e debiti che, invece, esulano da tale ambito

«va ricercato non già nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, e la predetta finalità non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi».

Nel caso di specie, dunque, rilevato che nel giudizio a quo il contribuente aveva dimostrato la natura speculativa dell’acquisto della partecipazione societaria originante la pretesa fiscale in questione – e, dunque, l’estraneità ai bisogni familiari della relativa operazione – nonché la consapevolezza, quantomeno potenziale, in capo all’erario, di tale circostanza, ne è uscita scrutinata l’effettiva “resistenza” del fondo alla pretesa fiscale, con correlativa conferma dell’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria posta in essere dal fisco, già peraltro scrutinata dalla CTR in sede d’appello.

Ma sarà sempre così? No, come si sta per vedere.

Quindi: il fondo è opponibile al fisco? Dipende

Come si desume seguendo la linea motivazionale appena riassunta, dunque, la soluzione finale dell’opponibilità del fondo rispetto al debito di natura fiscale cui perviene la decisione in esame non è affatto generale ed astratta, ma è, viceversa, funzione di un attento esame, da parte del giudicante, delle circostanze del caso concreto.

Dinanzi a tale constatazione gli entusiasmi derivanti da una lettura affrettata della decisione sopra riassunta dovrebbero smorzarsi alquanto, posto che, in base alla logica fatta propria della Corte, il fondo patrimoniale non è per nulla opponibile al fisco tout court, bensì lo è solo nei limiti in cui:

  1. il debito fiscale derivi da fonti/operazioni finalizzate alla soddisfazione di bisogni estranei all’ambito del soddisfacimento della famiglia;
  2. il contribuenti provi (oltre che la regolarità della costituzione del fondo anche) il connotato dell’estraneità  di cui sopra;
  3. tale estraneità sia, infine, conosciuta (o conoscibile) da parte dell’erario.

Dunque, la risposta all’iniziale domanda se, in effetti, il fondo patrimoniale sia o meno opponibile al creditore fiscale, non è, sempre e comunque “sì”, sempre è comunque “no”, ma è, come d’uso: “dipende” dalle circostanze.

Con la possibilità, perciò, che la conclusione sia differente, in presenza di circostanze di fatto differenti, come comprovato dalla seconda decisione oggi in esame (5017/2020),  pervenuta in effetti a conclusioni diametralmente opposte a quelle che si sono appena viste proprio in funzione della diversa natura della fattispecie concreta sottoposta al suo esame.

Il caso di cui alla decisione 25/02/2020, n. 5017

Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Trib., 25/02/2020, n. 5017, sempre relativa, come si è anticipato, ad un’ipoteca iscritta ex art. 77 D.P.R. 602/1973 cit. su beni costituiti in fondo patrimonale, in una ipotesi concreta, tuttavia, diversa da quella che si è sopra vista e nella quale il debito erariale era costituito da maggiori redditi accertati a carico di un’impresa edile costituita in forma di sas di cui era socio il contribuente di specie.

La CTR, nel decidere la questione in appello, aveva confermato la legittimità dell’iscrizione ipotecaria de qua, rilevando che i maggiori redditi accertati nella specie, in considerazione della fonte di provenienza degli stessi e del fatto che il contribuente non aveva in ogni caso fornito alcun elemento di prova contrario sul punto, dovevano considerarsi funzionalizzati alla soddisfazione di bisogni familiari.

La Suprema Corte, dal canto suo, adita dal ricorrente (che sosteneva, in verità a fatica, la natura speculativa della partecipazione societaria in questione), con la pronunzia in esame ha confermato tale decisione, osservando, anzitutto che il debito tributario ricollegato all’esercizio di attività di impresa può ben essere caratterizzato da finalità familiari, purché si accerti che esso sia ricollegato al soddisfacimento dei relativi bisogni,

«nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia, ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi»,

dovendosi per converso disattendere l’indirizzo che ricollega «l’inerenza diretta del debito fiscale con i bisogni della famiglia solo limitatamente alle imposte relative ai redditi prodotti dalle attività conferiti nel fondo».

Risolto positivamente lo scrutinio di cui sopra (giudizio,quest’ultimo, di mero fatto che spetta al giudice di merito, con le conseguenze ben note in tema di sindacabilità per cassazione), sarà dunque contribuente a dover dimostrare

«che il maggior reddito conseguito all’evasione era stato destinato a scopi voluttuari estranei ai bisogni della famiglia: quali investimenti azionari ovvero acquisti di immobili non costituiti nel fondo patrimoniale».

In difetto, il fondo resterà perfettamente aggredibile, a nulla rilevando – si badi, posto che l’affermazione è alquanto rilevante – «la difficoltà di provare la conoscenza dell’Erario della non inerenza dei crediti alle esigenze della famiglia», la quale «non integra sul piano giuridico un elemento idoneo a invertire la regola di distribuzione dell’onere probatorio».

Ecco, dunque, che, al variare dei presupposti fattuali, il fondo in ipotesi cede alla pretesa erariale.

Conclusioni

Insomma, come si è appena visto, due decisioni rese a distanza di due giorni l’una dall’altra, rispettivamente, tengono fermo (5369/2020), ovvero annullano (5017/2020) gli effetti del fondo patrimoniale dinnanzi alle pretese del fisco in funzione della natura ed origine del debito fiscale: laddove, cioè – in estrema sintesi –  esso possa dirsi ricollegato a redditualità estranee ai bisogni della famiglia (e l’erario ne sia consapevole) il fondo resisterà; al contrario, cederà.

E, una volta che il giudice di merito abbia scrutinato – si ripete, in linea di fatto – l’inerenza del debito de quo all’ambito familiare, sarà onere del contribuente dimostrare il contrario per “salvare”, in tal modo, il fondo.

Per il che diviene essenziale, in ipotesi consimili, strutturare linee difensive adeguate e puntuali, onde evitare di veder travolti argini che si erano frettolosamente considerati inespugnabili.

Il testo integrale di Cass. Civ., Sez. Trib. 27/02/2020, n. 5369

«Grava in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa.

I debiti fiscali non rientrano di per se stessi tra le spese necessarie alla famiglia, dovendosi applicare, anche con riferimento ad essi, il comune criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale, concentrato non già nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, e la predetta finalità non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi» (Massima non ufficiale)

RILEVATO CHE

1.- [Omissis] ha impugnato il sollecito di pagamento di cartelle esattoriali e il precedente atto di iscrizione ipotecaria n. 5364/14/2007 per la somma di euro 79.032,82, pari al doppio del carico tributario, deducendo, in particolare, che la ipoteca è stata iscritta su beni compresi nel fondo patrimoniale costituito con atto del 22.3.1995. Il ricorso della contribuente è stato dichiarato inammissibile in primo grado. La [Omissis] ha proposto appello e la CTR della [Omissis], con sentenza dell’11 giugno 2013, lo ha accolto osservando: che il ricorso può ritenersi tempestivo, atteso che nell’atto impugnato non erano date indicazioni sulle modalità per proporre ricorso avverso di esso; che l’ipoteca sui beni del fondo patrimoniale non può essere iscritta per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni familiari, nella consapevolezza del creditore che essi sono tali, e che nella specie di trattava di debiti tributari per attività di impresa i cui proventi non sono destinati ai bisogni della famiglia.

2.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione Equitalia [Omissis] s.p.a., affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso la contribuente. Il P.G. si esprime

CONSIDERATO CHE

3.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli artt. 19 e 21 del D.Igs. n. 546/1992. Secondo la ricorrente il ricorso originario è tardivo, non assumendo rilievo il fatto che la comunicazione di iscrizione ipotecaria non recasse l’indicazione del termine per proporre ricorso e dell’autorità competente a decidere.

Il motivo è infondato.

La CTR ha ritenuto il ricorso ammissibile facendo applicazione del principio già affermato da questa Corte ed al quale il Collegio intende dare continuità, secondo il quale in tema di contenzioso tributario, alla mancata o erronea indicazione nell’atto impugnabile della commissione tributaria competente, delle forme, o del termine per proporre ricorso, non segue la nullità dell’atto ma la mancata decorrenza del termine per l’impugnazione (Cass.20634/2008; Cass. 19675/2011).

4.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 77 e 50 del DPR n. 602/1973 Secondo Equitalia, l’ipoteca, non essendo un atto dell’esecuzione, è iscrivibile senza ostacoli sui beni costituiti in fondo patrimoniale e la CTR avrebbe operato una indebita assimilazione tra il pignoramento e l’ipoteca.

Il motivo è infondato.

Anche in questo caso la CTR ha fatto corretta applicazione di un principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo il quale l’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, sicché l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero – nell’ipotesi contraria – purché il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l’eventuale iscrizione comunque effettuata (Cass. 1552/2016; Cass. 20998/2018)

5.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 170 e 2697 c.c. Secondo la ricorrente ha errato la CTR a ritenere che la contribuente abbia provato che i debiti di cui si tratta erano estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore ne fosse a conoscenza.

Secondo Equitalia i debiti fiscali rientrano a pieno titolo tra le spese necessarie all’armonico sviluppo della famiglia.

Il motivo è infondato.

La CTR ha correttamente applicato il principio di diritto, affermato da questa Corte, secondo il quale grava in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa (Cass. 20998/2018).

In particolare, il giudice d’appello ha ritenuto che la contribuente abbia provato che i beni facevano parte del fondo patrimoniale, tramite documenti; ed inoltre che abbia dimostrato non solo la circostanza della estraneità dei debiti alle esigenze della famiglia, ma anche che l’amministrazione finanziaria era in condizioni di rendersi conto di tale estraneità, poiché desumibile dal fatto stesso che si tratta di debiti derivanti dalla partecipazione quale mero socio di capitali ad una certa società ([Omissis]), investimenti distinti dalla attività lavorativa, svolta nell’ambito di altra e diversa ditta che è invece quella da cui la famiglia trae sostentamento. Si tratta di un giudizio di fatto non censurabile in questa sede, posto che il principio di cui all’art. 2697 c.c. è stato correttamente applicato e spetta al giudice di merito in via esclusiva (e salvo che si tratti di prova a valutazione legale) il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza (Cass. 16497/2019).

Quanto alla affermazione che i debiti fiscali rientrerebbero “a pieno titolo” tra le spese necessarie alla famiglia, essa è in contrasto con quanto affermato da questa Corte in ordine al criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale. Il predetto criterio va ricercato non già nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, e la predetta finalità non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. 3738/2015).

Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 oltre al rimborso spese forfetarie ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Il testo integrale di Cass. Civ., Sez. Trib., 25/02/2020, n. 5017

«Spetta al giudice di merito di accertare – in fatto – se il debito in rilievo nel caso di specie si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia: sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari, nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia, ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

É onere del ricorrente quanto meno allegare (e poi provare) che il maggior reddito conseguito all’evasione sia stato destinato a scopi voluttuari estranei ai bisogni della famiglia: quali investimenti azionari ovvero acquisti di immobili non costituiti nel fondo patrimoniale; e, del resto, la difficoltà di provare la conoscenza dell’Erario della non inerenza dei crediti alle esigenze della famiglia non integra sul piano giuridico un elemento idoneo a invertire la regola di distribuzione dell’onere probatorio» (Massima non ufficiale)

RILEVATO CHE

1. [Omissis] propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. [Omissis] /2014 depositata il 16.04.2014, con la quale la commissione tributaria regionale della [Omissis] confermava la prima decisione – che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l’iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale familiare – sostenendo che i beni del fondo patrimoniale sono sottratti all’esecuzione forzata di debiti non contratti per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Assumeva che i debiti tributari, contratti dal contribuente con il Fisco – a seguito di accertamento di un maggior reddito a carico dell’impresa edile [Omissis] s.a.s., imputato al ricorrente, pro quota, in quanto socio accomandante ai sensi del T.U.I.R., art. 5 – dovevano ritenersi estranei ai bisogni della famiglia, in quanto l’attività di accomandante doveva qualificarsi di speculazione connessa all’impiego di capitali.

La commissione tributaria regionale, in particolare, rilevava la legittimità dell’iscrizione ipotecaria, in quanto gravava sul debitore l’onere della prova della inerenza dei debiti contratti ai bisogni della famiglia nonché la consapevolezza del fisco che i debiti erano stati contratti per scopi estranei alle esigenze della famiglia.

Il ricorrente ha depositato sia una memoria ex art. 380 bis c.p.c., per la rimessione delle questioni sottoposte al vaglio di questa Corte alle S.U., sollecitando la trattazione della causa in pubblica udienza, anche in considerazione dei dubbi di costituzionalità relativa alla iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale D.P.R. n. 602 del 1973 ex art. 77, sia una istanza ex art. 376 c.p.c. da sottoporre al primo Presidente per la rimessione della questione alle S.U.

La società [Omissis] spa si è costituita con controricorso.

CONSIDERATO CHE

2. Occorre premettere che questa Corte non ravvisa motivi per rimettere la questione in esame alle S.U., in assenza di contrasto di orientamenti di legittimità sulla possibilità di iscrivere ipoteca sul fondo patrimoniale anche per tutelare obbligazioni di natura tributaria; la stessa Corte ha peraltro individuato in numerosissime pronunce i criteri per accertare l’inerenza tra obbligazione per la quale viene iscritta ipoteca e le esigenze della famiglia, precisando anche il significato del termine “bisogni” di cui all’art. 170 c.c.

D’altra parte, l’istanza di rimessione del ricorso alle sezioni unite, formulata ai sensi dell’art. 376 c.p.c., comma 2, e dell’art. 139 disp. att. c.p.c., rappresenta una mera sollecitazione all’esercizio di un potere discrezionale, il quale non solo non è soggetto ad un obbligo di motivazione, ma neppure deve necessariamente manifestarsi in uno specifico esame e rigetto di detta istanza (Cass. n. 12962/2016; Cass. n. 6187/2003).

3. Con la prima censura, che prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 170 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 ex art. 360 c.p.c., n. 3), il contribuente lamenta che i giudici territoriali erroneamente hanno ritenuto applicabile sui beni costituiti in fondo patrimoniale l’esecuzione per debiti estranei alle esigenze della famiglia, dovendosi qualificare tali i debiti tributari per una somma dovuta a titolo di IRPEF e sanzioni pecuniarie.

Dalla qualificazione dell’iscrizione dell’ipoteca esattoriale come attività prodromica all’esecuzione di cui condivide la natura e la disciplina e dalla natura dell’obbligazione tributaria finalizzata a soddisfare un interesse collettivo e non un interesse individuale, se ne inferisce l’inapplicabilità del cit. art. 77.

In particolare, si afferma che l’attività del socio accomandante, qual era quella del [Omissis], deve considerarsi attività speculativa connessa all’impiego di capitali, evidenziando come la giurisprudenza di legittimità escluda dal campo di applicazione dell’iscrizione ipotecaria sui beni costituiti in fondo patrimoniale i debiti connessi con attività speculative, atteso che dall’impiego della propria quota societaria., l’accomandante sperava di trarre maggiori guadagni aleatoriamente correlati all’andamento dell’attività societaria. Si tratterebbe, dunque, di debiti contratti con l’Erario riconducibili alle fonti di reddito personale derivanti dalla partecipazione nella citata società personale.

Il decidente avrebbe dunque omesso di accertare la sussistenza di un collegamento immediato tra il debito erariale e le esigenze della famiglia, affermando, al contrario, che in presenza di redditi da attività imprenditoriale – professionale, si deve presumere il nesso tra debito ed esigenze familiari.

4. Con il secondo motivo, che deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 170 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 ex art. 360 c.p.c., n. 3), si lamenta che l’iscrizione a ruolo, prodromica all’iscrizione ipotecaria, recava anche un credito a titolo di sanzioni pecuniarie per Euro 194.202,00 riferite all’annualità 2004, le quali in alcun modo possono ritenersi correlate alle esigenze familiari, essendo le sanzioni stabilite dalla legge, quale reazione punitiva personale, diretta nei soli confronti dell’autore dell’illecito che non può estendere i suoi effetti negativi a carico di altri soggetti, componenti il nucleo familiare.

Si afferma, in particolare, che le sanzioni, improntate ad un principio meramente punitivo, basato sui criteri di prevenzione e retribuzione, hanno carattere personale, sono intrasmissibili agli eredi e presuppongono la configurazione dell’elemento soggettivo; finalizzate, dunque, a soddisfare un interesse pubblico e non certamente configurabile come obbligazione contratta nell’interesse della famiglia.

5. Con la terza censura, che prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 170 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonché l’omesso esame di fatti decisivi della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5), oltre che violazione dell’art. 2697 c.c., il contribuente attinge la sentenza impugnata nella parte in cui ha gravato il contribuente dell’onere di provare la conoscenza dell’estraneità ai bisogni della famiglia dei debiti tributari da parte del fisco, non apparendo sufficiente alla CTR la sussistenza di altre fonti di reddito derivanti da attività economiche esercitate dai coniugi.

Il ricorrente si duole del fatto che i giudici regionali abbiano affermato che era suo onere dimostrare che le fonti di reddito percepiti dall’attività societaria non erano state impiegate per migliorare il tenore di vita della famiglia; mentre il disposto dell’art. 170 c.c. non regola la distribuzione dell’onere della prova, di guisa che gravare il contribuente dell’onere di provare la conoscenza da parte del Fisco dell’estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia significherebbe generare una prova impossibile in capo al contribuente.

Sostiene inoltre di aver offerto in giudizio la prova che gli altri redditi percepiti erano idonei a soddisfare le esigenze della famiglia, il che avrebbe dovuto indurre la CTR a graduare il principio di distribuzione dell’onere della prova secondo il principio di proporzionalità, tenuto conto che nel processo tributario non è ammessa la prova testimoniale D.Lgs. n. 546 del 1982 ex art. 7.

A conforto di detta tesi, [Omissis] cita il disposto dell’art. 2645 ter c.c. che prevede la destinazione di beni immobili e mobili per un periodo non superiore a 90 anni o per la vita del beneficiario, alla realizzazione degli interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità e che possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per tale scopo; disposizione che dimostrerebbe la tendenziale svalutazione della consapevolezza del creditore quanto alla natura del debito.

6. Con riferimento al denunciato omesso esame dei fatti decisivi, si lamenta che la CTR avrebbe trascurato di esaminare l’entità dei redditi percepiti dai coniugi dalle rispettive attività professionali, i quali erano adeguati rispetto ai bisogni della famiglia, con la conseguenza della derivata natura speculativa delle attività societaria.

6. Le censure che, in quanto involgenti questioni connesse, vanno scrutinate congiuntamente, sono destituite di fondamento.

7. La tesi sostenuta dal ricorrente secondo il quale “l’iscrizione ipotecaria è atto avente natura esecutiva in quanto attività prodromica all’esecuzione di cui condividerebbe la natura e la disciplina” (pag. 8 del ricorso) argomenta sulla base di alcuni precedenti di questa Corte (Sez. 3, n. 1652 del 29/01/2016; Sez. 5, n. 3600 del 24/02/2016; Sez. 6-5, Ord. n. 23876 del 23/11/2015), che ha affermato l’applicabilità dell’art. 170 c.c. anche all’iscrizione ipotecaria D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ex art. 77 e lo ha fatto richiamando il precedente di Sez. 3, n. 5385 del 05/03/2013, il quale a sua volta richiama Sez. 5, n. 7880 del 18/05/2012.

Entrambi i precedenti da ultimo citati però argomentano sulla base della premessa che l’ipoteca D.P.R. cit. ex art. 77 abbia natura di atto funzionale all’esecuzione forzata (premessa essenziale al ragionamento, posto che l’art. 170 c.c., si riferisce espressamente, quale attività il cui compimento vieta sui beni del fondo e sui frutti di essi, alla “esecuzione”). In particolare, evocano al riguardo “il tradizionale criterio secondo cui nel concetto di atti di esecuzione rientrano non soltanto gli atti del processo di esecuzione stricto sensu, ma tutti i possibili effetti dell’esecutività del titolo e, dunque, anche l’ipoteca iscritta sulla base dell’esecutività del titolo medesimo”, con ciò dunque chiaramente postulando, sia pure alla stregua di tale lato criterio definitorio, la possibilità di definire l’iscrizione de qua quale “atto di esecuzione”.

Tale premessa non può più, però, essere tenuta ferma alla luce della ricostruzione dell’istituto operata, come noto, dalle Sezioni Unite di questa S.C. con sentenza n. 19667 del 18/09/2014.

Come noto, infatti, tale pronuncia – richiamata e confermata in motivazione anche da Sez. U, ord. n. 15354 del 22/07/2015 – ha escluso che “l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, possa essere considerata un atto dell’espropriazione forzata, dovendosi piuttosto essa essere considerata “un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria”.

9. Tale affermazione di principio, dalla quale non si vede ragione per discostarsi, non può non riverberarsi nella materia qui trattata, nella quale, venuta meno la premessa ricostruttiva fondata come detto sulla qualificazione dell’iscrizione ipotecaria D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ex art. 77 come “atto dell’esecuzione”, viene meno anche l’applicabilità dell’art. 170 c.c., non sembrando superabile il dato testuale sopra già evidenziato, tanto più ove si consideri che, ponendo la norma una eccezione alla regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., la stessa è da ritenersi soggetta a interpretazione tassativa (V. anche Cass. n. 23875/2015; n. 10794/2016, in motiv.; Cass. n. 5577/2019).

Alla luce della natura dell’iscrizione ipotecaria, si è dunque affermato che” l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa. (Cass. n. 20998/2018; Cass. n. 1652 del 2016; Cass. n. 22761 del 09/11/2016; Cass. n. 3738/2015; Cass. 23876/2015). In particolare, si è affermato che il creditore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al debitore e conferiti nel fondo, se il debito sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero – nell’ipotesi contraria – purché il titolare del credito, per il quale procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l’eventuale iscrizione comunque effettuata (v. Cass. n. 23876/2015; Cass. n. 1652/2016; Cass. n. 2998/2018).

Ne consegue che i beni costituenti fondo patrimoniale non possono essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligazione sia quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari.

9. Questa Corte ha, altresì, ribadito che il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia sicché non assume rilievo la natura per usare le parole del ricorrente – latamente pubblicistica del credito di cui alle cartelle di pagamento (Cass. n. 3738/2015, n. 15886/2014; Cass. n. 31590/2018 in motiv.).

Spetta, pertanto, al giudice di merito di accertare – in fatto – se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia, (Cass. n. 12998/2006) a prescindere dalla natura della stessa: sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari, nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia, ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (cfr. Cass. n. 26126/2019; Cass. n. 9188/2016; Cass. n. 3738/2015; Cass.n. 23876/2015, peraltro in riferimento alla riscossione dell’esattore). Errata è dunque quella impostazione che ritiene l’inerenza diretta del debito fiscale con i bisogni della famiglia solo limitatamente alle imposte relative ai redditi prodotti dalle attività conferiti nel fondo (Cass. N. 23876/2015).

9. La circostanza che il contribuente percepisse altri redditi da lavoro che addizionati a quelli del coniuge erano “sufficienti” a soddisfare le esigenze della famiglia, appare affermazione tautologica e disancorata dal preciso onere probatorio gravante su chi contesta la pignorabilità dei cespiti.

In primo luogo, l’adeguatezza di detti redditi non può essere valutata in astratto rispetto alle “comuni” esigenze di una famiglia, atteso che la qualità e quantità dei bisogni di una famiglia vanno valutate in relazione al tenore prescelto in concreto dai coniugi e all’indirizzo impresso alla vita familiare che potrebbero necessitare di redditi cospicui.

In secondo luogo, il ricorrente non ha offerto alcuna prova in merito alle finalità speculative dei redditi societari, limitandosi ad affermare che il lungo lasso di tempo trascorso dalla loro percezione gli aveva impedito di fornire la relativa dimostrazione. Sarebbe stato, invece, onere del ricorrente quanto meno allegare (e poi provare) che il maggior reddito conseguito all’evasione era stato destinato a scopi voluttuari estranei ai bisogni della famiglia: quali investimenti azionari ovvero acquisti di immobili non costituiti nel fondo patrimoniale (Cass. n. 4593/2017 in motiv); e, del resto, la difficoltà di provare la conoscenza dell’Erario della non inerenza dei crediti alle esigenze della famiglia non integra sul piano giuridico un elemento idoneo a invertire la regola di distribuzione dell’onere probatorio.

10. Ne consegue che il motivo, concernente proprio l’erronea ripartizione dell’onere probatorio, è destituito di fondamento, in quanto la Corte territoriale, nel porre a carico del ricorrente l’onere di provare l’estraneità dei crediti ai bisogni familiari, ha fatto corretta applicazione dei principi sopra riportati (v. Cass. n. 20998/2018; Cass. n. 222761/2016; Cass. nn. 641 e 5385 del 2015; Cass. nn. 23876 3738 del 2015; Cass. n. 4011 del 2013). Questa Corte ha pure precisato che tali oneri di allegazione e di prova si configurano anche quando si proponga contro l’esattore domanda di declaratoria della illegittimità di una ipoteca iscritta ai sensi del citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77.

11. Ciò posto, la censura relativa all’omesso esame delle deduzioni e della contabilità allegata dal contribuente nel giudizio di merito, non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata, laddove il decidente ha affermato che la sussistenza di altre fonti di reddito con i quali il ricorrente avrebbe soddisfatto i bisogni della famiglia, non lo esimeva dal dimostrare che gli utili percepiti dalla partecipazione societaria erano stati impiegati altrimenti per esigenze speculative o voluttuarie.

12. Detta censura, peraltro, presuppone una rivisitazione delle prove al fine di giungere ad un accertamento dei fatti divergente da quello compiuta dal giudice di merito.

Il mezzo è inammissibile laddove la parte si limita a sostenere un’interpretazione diversa dei fatti, a fronte della valutazione degli stessi da parte del giudice di merito, richiedendo un nuovo giudizio di merito, laddove il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio e nemmeno costituisce un terzo grado, ove fare valere la supposta ingiustizia della decisione impugnata (Cass. sez. un. 23/01/2018, n. 1653).

13. Si osserva, infine, che il ricorrente è altresì tenuto a pagare le sanzioni a lui inflitte, visto che, per ciò che emerge dagli atti, il credito deve ritenersi definitivamente accertato ed oggetto di legittima pretesa.

Una diversa soluzione legittimerebbe, in modo improprio, l’utilizzo del fondo patrimoniale (istituto che ha la finalità di apprestare misure di protezione per i bisogni economici della famiglia) a scopo elusivo: al riguardo, soccorrono i principi concernenti la solidarietà economica e la ratio degli artt. 23 e 53 Cost., i quali, consentendo un corretto bilanciamento delle diverse esigenze, legittima l’iscrizione ipotecaria sul fondo patrimoniale anche per le somme dovute a titolo di sanzioni(Cass. n. 20998/2018, in motiv.).

L’iscrizione ipotecaria non consente alcun vaglio giurisdizionale, fondandosi non su un credito da accertare, ma su un titolo esecutivo portante un credito ormai liquido ed esigibile, il che esclude una valutazione sulla legittimità della iscrizione anche per sanzioni accessorie al debito tributario.

14. Nel caso di specie, i giudici di merito, in corretta applicazione dei suddetti principi di diritto, hanno ritenuto decisiva la circostanza che il ricorrente non avesse né allegato né, tanto meno, provato, che i redditi aziendali fossero destinati ad esigenze speculative o voluttuarie (e che la creditrice fosse di ciò consapevole), essendosi il predetto limitato ad allegare la congruità dei redditi da lavoro percepiti da entrambi i coniugi ai fini del soddisfacimento delle esigenze della famiglia, le quali possono essere comprensive anche degli ulteriori bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari (Cass. n. 25437/2019; Cass. n. 19578/2019).

15. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto con aggravio di spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla concessionaria che liquida in Euro 10.000,00, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.

Documenti & materiali

Scarica Cass. Civ., Sez. Trib., 27/02/2020, n. 5369

Scarica Cass. Civ., Sez. Trib., 25/02/2020, n. 5017

Note al testo

1. V. Cass. Civ., Sez. VI, 23/11/2015, n. 23876, ove si legge che «l’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al D.P.R. 3 marzo 1973, n. 602, art. 77. Ne consegue che l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando – nell’ipotesi contraria – il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l’esattore non può iscrivere l’ipoteca – sicché, ove proceda in tal senso, l’iscrizione è da ritenere illegittima – nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità». Nel medesimo senso, si veda pure Cass. Civ., Sez. III, 23/08/2018, n. 20998, dove si legge che «questa Corte, dopo alcuni arresti (cfr. Cass. 19667/2014, Cass. 15354/2015 e Cass. 10794/2016) che avevano affermato che l’esecuzione richiamata dall’art. 170 c.c., fosse estranea all’iscrizione ipotecaria che, quindi, doveva ritenersi generalmente consentita, ha statuito più specificamente, con principio al quale questo Collegio intende dare continuità, che “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia” (cfr. Cass. 23876/2015)».

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Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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