Alle Sezioni Unite la questione dell’esperibilità della revocatoria contro il fallimento Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 25/01/2018, n. 1894

By | 06/02/2018

La prima Sezione della Suprema Corte, per la verità dopo molti anni di decisioni di segno negativo sul punto, rimette al primo Primo presidente per l’eventuale  rimessione alle Sezioni Unite la questione dell’esercitabilità dell’azione revocatoria nei confronti di una procedura fallimentare (Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 25/01/2018, n. 1894, oggi in rassegna).

Il tema, come si è appena accennato, è noto, posto che, mentre la giurisprudenza tende ad ammettere la proseguibilità dell’azione revocatoria iniziata contro un soggetto inizialmente in bonis ed indi assoggettato a procedura concorsuale nelle more del giudizio di revoca, ne esclude, invece, in modo piuttosto constante, la proponibilità contro un soggetto già fallito ab initio. E ciò fa argomentando, essenzialmente, in base al divieto di azioni esecutive posto dall’art. 51 L. Fall. ed in ossequio al principio di cristallizzazione della massa passiva fallimentare al momento dell’apertura della procedura.

In tale ultimo senso, infatti, osserva la decisione in esame, si era già espressa la stessa Corte nella propria decisione Cass. Civ., Sez. I, 12/05/2011, n. 104861 secondo la quale

«”posto che l’effetto giuridico favorevole all’attore in revocatoria si produce soltanto a seguito della sentenza che accoglie la domanda – così si sottolinea – “il medesimo effetto non potrà essere invocato contro la massa”. E viene altresì a urtare – così pure si segnala – contro il “carattere costitutivo” della detta azione».

Il caso

Nel caso che ha originato l’ordinanza in rassegna una procedura fallimentare si era azionata nei confronti di un’altra procedura, per sentire dichiarare revocata una compravendita immobiliare conclusa a prezzo assunto vile.

Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ma la decisione era stata rovesciata in appello, ritenendo, come si legge nel provvedimento in questione,

«che “l’azione revocatoria ordinaria”, esercitata in sede fallimentare, si pone “come azione esecutiva individuale e come tale soggetta al divieto di cui all’art. 51 L. Fall.».

La decisione della Suprema Corte

La Suprema Corte, investita del caso dalla procedura fallimentare soccombente nel giudizio di gravame, prende le mosse dalla ricognizione del sopra citato orientamento giurisprudenziale contrario alla proponibilità dell’azione revocatoria nei confronti di un fallimento, contrapponendovi significativamente il parallelo indirizzo che, al contrario, consente la prosecuzione di tale tipo di azione nei riguardi di un soggetto originariamente in bonis e fallito in corso di giudizio (Cass. Civ., SS.UU., 17/12/2008, n. 294212, Cass. Civ., Sez. II, 04/10/2016, n. 197953).

Tale distinzione, continua la decisione in esame, si manifesta opinabile, in particolare alla luce della norma di cui all’art. 51 L. Fall. che, dal canto suo, «parifica – in relazione alle azioni individuali di tipo esecutivo e cautelare – il proseguimento dell’azione al suo inizio»; ed è proprio tale considerazione che  indice la Corte a rivisitare in chiave critica gli argomenti utilizzati per escludere la proponibilità dell’azione revocatoria nei confronti di un soggetto dichiarato fallito.

Ininfluenza sulla cristallizzazione della massa passiva

Così, si osserva in primo luogo che la pacifica retroattività della pronuncia di accoglimento della domanda di revocatoria, determina che l’atto che ne forma oggetto viene a perdere «ab imo di efficacia nei confronti del fallimento».

Il che, unitamente alla natura di debito di valore dell’obbligazione restitutoria nascente dalla pronuncia di revoca, conduce la Corte ad escludere «che l’azione in esame sia destinata ad incidere sul c.d. principio di cristallizzazione della massa passiva».

Inapplicabilità del divieto di cui all’art. 51 L Fall.

Sotto altro profilo, poi, l’ordinanza in rassegna esclude altresì che l’inammissibilità dell’azione revocatoria contro una procedura fallimentare possa essere desunta dal divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive di cui all’art. 51 L. Fall.

Infatti, l’azione in esame possiede la natura di «azione di accertamento con effetti costitutivi», di un’azione, cioè, nel cui contesto l’attore

«non chiede l’accertamento né di un diritto di credito, né di un diritto reale o personale di godimento; chiede, per contro, una pronuncia che ricostituisca la garanzia patrimoniale del proprio debitore»,

in conformità, peraltro, al quello che è il «compito precipuo delle procedure concorsuali».

D’altro canto, nessun argomento è neppure desumibile dalla strumentalità dell’azione revocatoria rispetto alle successive azioni esecutive sul patrimonio del fallimento-debitore, argomento pure utilizzato per escludere la proponibilità della prima in fattispecie quali quella in esame.

In proposito, la Corte rimarca intanto la necessità di «non procedere a frettolosi accostamenti e assimilazioni in materia», posto che le azioni revocatoria ed esecutiva «rimangono strutturalmente e funzionalmente distinte tra loro e separate».

L’esito dell’azione revocatoria esercitata contro il fallimento, infatti, non sarà certo l’azione esecutiva inibita dall’art. 51 L. Fall.,  bensì consisterà

«nell’insinuazione del credito da restituzione (come in sostanza relativo al valore del bene di cui alla revoca) nel passivo fallimentare del convenuto perdente».

Il paragone con l’amministrazione straordinaria

Infine, il fatto che non sussista alcun ostacolo di principio all’esperibilità della particolare revocatoria di specie è vieppiù dimostrata dall’esistenza della revocataria aggravata infragruppo prevista dall’art. 91. D.LGS. 08/07/1999, n. 270 nell’ambito dell’amministrazione straordinaria.

Di qui, dunque, una situazione di contrasto che induce la Sezione a rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Documenti & materiali

Scarica Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 25/01/2018, n. 1894

Note

1. Secondo la cui massima «non è ammissibile un’azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, nei confronti di un fallimento, stante il principio di cristallizzazione del passivo alla data di apertura del concorso ed il carattere costitutivo della predetta azione; il patrimonio del fallito è, infatti, insensibile alle pretese di soggetti che vantino titoli formatisi in epoca posteriore alla dichiarazione di fallimento e, dunque, poiché l’effetto giuridico favorevole all’attore in revocatoria si produce solo a seguito della sentenza di accoglimento, tale effetto non può essere invocato contro la massa dei creditori ove l’azione sia stata esperita dopo l’apertura della procedura stessa. (Fattispecie relativa ad azione proposta dal curatore del fallimento di una società nei confronti di altra società fallita e volta alla dichiarazione di revoca di pagamenti fatti da una prima società alla seconda allorché entrambe erano ancora in bonis e alla pronuncia di condanna alla restituzione della corrispondente somma)».

2. Secondo la cui massima «il sopravvenuto fallimento del debitore non determina l’improcedibilità dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promossa dal singolo creditore qualora il curatore non manifesti la volontà di subentrare in detta azione, né altrimenti risulti aver intrapreso, con riguardo a quel medesimo atto di disposizione, altra analoga azione a norma dell’art. 66 l.fall.».

3. Secondo la cui massima «qualora il convenuto in revocatoria fallimentare sia dichiarato fallito nelle more del giudizio, il tribunale che ha pronunciato il fallimento del debitore che ha compiuto l’atto pregiudizievole ai creditori resta competente a dichiararne l’inefficacia (o meno), mentre le statuizioni di pagamento o di restituzione ad essa consequenziali competono al tribunale che ha dichiarato il fallimento del suddetto convenuto, secondo le modalità stabilite per l’accertamento del passivo e dei diritti dei terzi».

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.