Assegno di divorzio: i Tribunali di merito vacillano ….. ma la Cassazione non molla In nota a sent. Cass. Civ., Sez. I, 26/01/0218, n. 2043


Dopo la nota sentenza Cass. Civ., Sez. I, 11504/2017 (su cui si rinvia al nostro articolo del 15/05/2017) che, come ormai tutti sanno, ha introdotto un’interpretazione fortemente innovativa dei principi regolatori dell’assegno di divorzio, si è aperto un profondo dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza.

In sede giurisprudenziale la ‘diversità di vedute’ la si può constatare tra i giudice di merito tra i quali, in effetti, anche se minoritarie, tuttavia, vi sono pronunce che tentano di mitigare gli effetti di quella dirompente pronuncia 11504/2017 (ad esempio si veda Tribunale di Torino 04/10/2017; Tribunale di Treviso 14/10/2017; Tribunale di Roma, 21/07/2017; etc), mentre in seno alla Suprema Corte, quantomeno in particolare in seno alla Sezione I (cioè quella che ha emanata l’innovativa pronuncia), si assiste ad una continua affermazione e riaffermazione di quei principi. Insomma la Cassazione non molla.

E’ pur vero che la questione è attualmente rimessa alle Sezioni Unite proprio allo scopo di dirimere il contrasto obiettivamente esistente sul punto, ma con la sentenza Cass. Civ., Sez. I, 26/01/2018, n. 2043 la I Sezione, con giudice estensore il Presidente Massimo Dogliotti, ciò malgrado, non ha perso occasione anche di recente di riaffermare con convinzione l’orientamento a suo tempo introdotto con la propria sentenza 11504/2017.

E’ infatti di questi giorni la sentenza 26/01/2018, n. 2043, con cui, in sede di giudizio di revisione di assegno divorzile a fronte della sopravvenuta modificazione delle rispettive condizioni economiche degli ex coniugi, la I Sezione della Suprema Corte ribadisce che:

«questa Corte, con un indirizzo fortemente innovativo e ormai ampiamente consolidato (al riguardo, tra le altre, Cass. n. 11504 del 2017; 11538 del 2017), ha ritenuto non corretto, ai fini dell’ammissibilità dell’assegno di divorzio, il riferimento al tenore di vita pregresso, sostituendolo con quello dell’indipendenza (o meglio autosufficienza) economica del richiedente. […] Il coniuge richiedente l’assegno non può riguardarsi come una entità astratta, ma deve considerarsi come singola persona nella sua specifica individualità. Per di più, una volta superato il vaglio dell’ammissibilità dell’assegno, ed accertando la non autosufficienza economica del richiedente (e l’impossibilità di ottenere mezzi adeguati per ragioni oggettive), sicuramente potrebbero venire in considerazione i vari profili indicati dalla norma per la quantificazione dell’assegno, tali eventualmente da condurre ad una elevazione dell’importo (ragioni della decisione, contributo alla formazione del patrimonio familiare e personale dei coniugi, durata del matrimonio). Conclusivamente può affermarsi che l’autosufficienza economica del coniuge è tale da permettergli di godere di una vita libera e dignitosa, e l’assegno va contenuto nella stretta misura in cui tale scopo venga raggiunto»

Dunque La Suprema Corte chiarisce ulteriormente che l’assegno divorziel deve servire al coiuge richiedente non tanto a mantenere il pregresso tenore di vita manente matrimonio, bensì a permettergli una vita libera e dignitosa. E con riferimento specifico al giudizio di revisione dell’assegno precisa che:

«per quanto si è detto precedentemente, il nuovo orientamento non può sicuramente considerarsi come elemento giustificante la modifica del regime economico del divorzio. E tuttavia il profilo dell’autosufficienza dovrà essere tenuto in considerazione dal giudice cui sia richiesta la modifica delle condizioni di divorzio in relazione all’assegno. Questi dovrà esaminare gli elementi di fatto innovativi e se, come nella specie, venga richiesto dall’obbligato l’esclusione dell’assegno o la sua riduzione (stante tra l’altro il miglioramento della situazione economica del beneficiario) valuterà dapprima se tale miglioramento abbia fatto raggiungere al coniuge una autosufficienza economica; in tal caso, in relazione alla domanda, escluderà totalmente l’assegno, altrimenti dovrà procedere ad una nuova quantificazione,considerando gli elementi di fatto innovativi (con il raffronto, a questo punto, delle condizioni economiche dei coniugi)».

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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