Nell’articolo pubblicato su questo blog in data 25/10/2019, al cui link rimandiamo, Vi abbiamo segnalato l’ordinanza Cass. Civ., Sez. I, 10/07/2019, n. 18529 espressasi in tema di liquidazione del contributo unificato.
Nell’ambito di un giudizio in Cassazione incardinato per l’ottenimento la revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4 CPC e/o la correzione di errori materiali, il ricorrente aveva prospettato alternativamente le due domande appena menzionate, in quanto, in sede di condanna, nella sentenza della Corte d’appello non era ricompresa la liquidazione delle spese di iscrizione a ruolo sostenute a fronte della proposizione del ricorso incidentale per un valore non indifferente.
Gli ermellini, con l’ordinanza de qua, hanno ritenuto insussistente l’errore denunciato (con conseguente inammissibilità del relativo motivo di ricorso), alla luce della giurisprudenza della medesima Corte, secondo cui
“il provvedimento giudiziale recante condanna alle spese giudiziali deve ritenersi automaticamente esteso agli oneri tributari relativi all’iscrizione a ruolo, seppure non implicitamente indicati“.
La Corte, cioè, chiarisce che al di là della mancanza formale di una statuizione in tal senso, la medesima deve ritenersi implicitamente estesa anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta a quel titolo, il cui pagamento, peraltro, sarà documentabile anche in sede esecutiva.
Conseguentemente, in altri termini, quel titolo esecutivo avrà efficacia anche per il recupero forzoso di tali spese vive (contributo unificato e marca da bollo utilizzati per l’iscrizione a ruolo della relativa domanda), costituendo il contributo unificato una obbligazione ex lege ex art. 13 DPR n. 115/2002 di importo predeterminato e gravanta sulla parte che risulti soccombente.
Documenti & materiali
Scarica Cass. Civ., Sez. I, 10/07/2019, n. 18529