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Da non molto si assiste ad un cambiamento di indirizzo della giurisprudenza di legittimità (e non solo) con riferimento all’assegno divorzile, ossia l’assegno di mantenimento disposto in sede di divorzio a favore del coniuge.
Il problema
Il problema, in particolare, si è posto e si pone allorché il coniuge divorziato beneficiario dell’assegno divorzile instauri una convivenza more uxorio con una nuova persona: in questo caso, ormai pacificamente, l’orientamento della Corte di Cassazione è nel senso di negare (o se concesso, di revocare) l’assegno divorzile.
La ragione è semplice e consiste nel fatto che, a parere della Suprema Corte (ma anche di alcuni giudici di merito), la costituzione di una nuova famiglia (anche se solo di fatto), essendo espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole, ha l’effetto di estinguere definitivamente ogni residuo rapporto postmatrimoniale con l’ex coniuge (così Cass. Civ., Sez.I, 03/04/2015, n. 6855).
L’ultima pronuncia della Corte di Cassazione (05/02/2016)
Anche in questi giorni, si è pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2466/2016, depositata il 05/02/2016, con cui, richiamandosi espressamente al proprio precedente del 03/04/2015, n. 6855, ha ribadito che:
«la più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso».
Ulteriori profili
Ciò chiarito, meritano di essere evidenziati anche altri due aspetti del problema:
1) il concetto di convivenza more uxorio;
2) gli effetti dell’eventuale cessazione della convivenza more uxorio sull’assegno divorzile.
Il concetto di convivenza more uxorio
Sotto il primo profilo, sempre la Cassazione (sent. n. 6855/2015) ha chiarito, che
«si ha una famiglia di fatto non quando si conviva solo come coniugi, ma allorché vi sia un nucleo domestico stabile e continuo, portatore di valori di stretta solidarietà anche di carattere economico, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni suo componente e di educazione ed istruzione dei figli, vale a dire allorché vi sia un potenziamento reciproco delle personalità dei conviventi».
Gli effetti della cessazione della convivenza more uxorio
In ordine, al secondo profilo, ossia quali siano o debbano essere gli effetti, sull’assegno divorzile, dell’eventuale cessazione della convivenza more uxorio, la giurisprudenza di legittimità inizialmente ha assunto un atteggiamento cauto e possibilista parlando di ‘diritto in quiescenza‘. Infatti, con la sentenza, Sez. I, 11/08/2011, n. 17195, la Corte, affermava che:
«il diritto de quo entra in quiescenza, potendosene riproporre l’attualità nell’ipotesi di rottura della convivenza tra i familiari di fatto, rottura effettuabile ad nutum in assenza di una normativa specifica, estranea al nostro ordinamento, che non prevede garanzia alcuna per l’ex familiare di fatto, salvo eventuali accordi stipulati trai conviventi medesimi»
Ma poi, successivamente, è arrivata ad affermare con decisione che, una volta revocato (o non concesso) l’assegno divorzile, l’effetto dovrà essere definitivo. In sintesi, cioè, anche qualora dovesse cessare quella convivenza more uxorio a causa della quale era stato revocato (o non concesso) l’assegno divorzile, non per questo, l’assegno medesimo potrà essere ripristinato.
Precisamente, con la sentenza Sez. I, 03/04/2015, n. 6855, la Corte ha affermato che
«il coniuge da cui ha divorziato avrebbe ragione di confidare nell’esonero definitivo da ogni suo obbligo di natura economia, senza che la dissoluzione della famiglia di fatto dell’ex coniuge possa far rivivere l’obbligo, per il coniuge divorziato, di erogare alcun assegno di divorzio»
ed anche ora, con la recente pronuncia qui segnalata, Sez. VI, 19/11/2015 – 05/02/2016, n. 2466, la Corte torna a ribadire che
«sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso».
Una considerazione finale
Per chiarezza va ricordato che, in tema di divorzio, l’art. 5, penultimo comma, L. 1/12/1970, n. 898, prevede che la revoca (o la non corresponsione) dell’assegno divorzile debba operare unicamente nell’ipotesi in cui l’ex coniuge beneficiario ‘passa a nuove nozze‘.
Ora, dunque, l’orientamento che si è formato e di cui sopra si è cercato di dare conto, in base al quale va negato (o revocato) l’assegno divorzile nell’ipotesi di convivenza more uxorio (oltre che quando ricorrono ‘nuove nozze‘), è frutto di elaborazione giurisprudenziale.
In questo si rileva una disomogeneità rispetto a quanto disciplinato in sede di separazione, perchè, infatti, qui, l’ipotesi di convivenza more uxorio (oltre che quella del nuovo matrimonio), è espressamente prevista quale causa di decadenza dall’assegnazione della casa familiare (art. 337 sexies CC).
Documenti & Materiali
Scarica Cass. Civ., Sez. VI, 19/11/2015 – 05/02/2016, n. 2466
Scarica Cass. Civ., Sez. I, 03/04/2015, n. 6855
Scarica Cass. Civ., Sez. I, 11/08/2011, n. 17195
Sono separato dal 2009 (dispositivo presidenziale) e con sentenza del 2013. Dal 2014 è stata instaurata procedura di divorzio. Nel frattempo dal 2011 convivo e nel 2014 ho avuto una bambina.
Considerato che la mia ex coniuge:
1) è figlia unica di genitori ricchi (l’anno scorso ha ereditato alcune proprietà immobiliari e terreni al 50% assieme alla madre)
2) dichiara di non lavorare ma è maestra di corsi di ballo e conduce una vita mondana (durante la procedura di separazione ha sempre dichiarato di avere problemi fisici …….)
3) è proprietaria dell’appartamento in cui abita con i figli
4)non è iscritta all’ufficio di collocamento e non da alcun cenno di ricerca del lavoro
ed inoltre:
a) io mantengo la mia ex coniuge con 500€ mensili e 900€ mensili per i nostri due figli oltre a riconoscere il 50% delle spese straordinarie, mediche, istruzione (prima dell’udienza presidenziale del divorzio sostenevo al 100% tali spese.
Il mio reddito è di 2.900 € mese per tredici mensilità e pago affitto.
Tenuto conto di quanto sopra ho speranza di veder eliminato l’obbligo del mantenimento alla mia ex coniuge alla luce dell’orientamento giurisprudenziale della Cassazione o sarò obbligato a vita a riconoscere i soldi alla mia ex coniuge e privando la mia nuova compagna e mia figlia. Mi spiego: se ho creato una nuova famiglia di fatto e da questa convivenza affettiva è nata una bambina, ciò può avvalorare un eventuale diniego del mantenimento alla ex coniuge? Se con la mia compagna decidiamo di sposarci civilmente dopo la sentenza di divorzio ciò crea un presupposto per eliminare il mantenimento? Grazie
Gentile Signore,
l’esistenza di un nuovo figlio, o la contrazione di nuove nozze da parte dell’obbligato al mantenimento, non comportano automaticamente la revoca dell’assegno di mantenimento, tuttavia, è vero che sono nuove circostanze che lei ha diritto di fare valere, per ottenere quantomeno una riduzione del mantenimento, se non proprio la sua eliminazione.
Cordiali saluti
Avv. Daniela Gattoni
Sono divorziato da pochi mesi con sentenza del tribunale dopo richiesta congiunta.
Ho 2 figli, uno di 20 anni ed uno di quasi 17 in affidamento congiunto con la mia ex moglie ma che vivono in modo stabile con me e per i quali mi sono attribuito tutte le spese ordinarie e straordinarie.
Passo un assegno mensile alla mia ex di 300 euro in quanto disoccupata ma ora lei da un paio di mesi vive stabilmente con un altro uomo che lavora e che ha la residenza in comune con lei.
Posso avere la revoca dell’assegno mensile?
Come posso fare nel modo meno costoso e veloce ?
Con tutte le riserve del caso perchè naturalmente si tratta di valutazione da approfondire, tuttavia, sulla base di quanto lei riferisce, potrà promuovere il giudizio per la revoca dell’assegno divorzile. Salvo che la sua ex moglie aderisca spontaneamente (cioè rinunci all’assegno), l’unica strada percorribile per questa domanda è quella giudiziale. Se ha difficoltà economiche le ricordo che esiste l’istituto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio).
Cordiali saluti
Avv. Daniela Gattoni