Separazione/divorzio: la Cassazione non ammette l’assegno ‘all inclusive’ Il grande dilemma delle spese straordinarie


Le spese straordinarie

Le spese straordinarie per i figli, in sede di separazione o divorzio, sono un problema molto complesso che occupa e preoccupa alquanto sia gli avvocati che i coniugi/genitori.

Le difficoltà principali in tema di spese straordinarie sono la loro imprevedibilità, la ripartizione tra i due genitori, il relativo importo, e, naturalmente, la loro natura.

Con particolare riferimento a quest’ultimo aspetto, può risultare non agevole individuarne la natura: infatti, in mancanza di previsione espressa preventiva – che comunque non è facile da effettuare a priori – può risultare difficoltoso capire se una spesa è da considerare ordinaria e dunque da considerarsi ricompresa nell’assegno di mantenimento concordato tra le parti o stabilito dal giudice, oppure, appunto, straordinaria e dunque in aggiunta al predetto assegno di mantenimento e da ripartire tra i due genitori secondo le percentuali (anche queste, concordate tra le parti o stabilite dal giudice).

La previsione preventiva e forfettaria delle spese straordinarie nell’assegno di mantenimento

A volte onde evitare preventivamente le discussioni, alcune parti concordano un assegno di mantenimento omnia, ossia da intendersi già comprensivo in via forfettaria delle spese straordinarie a priori previste.

Sul punto, però, proprio di recente, si è pronunciata la I Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11894 depositata il 09/06/2015 secondo la quale un assegno così concepito è sostanzialmente illegittimo in quanto introdurrebbe un’alea incompatibile con i principi che regolano la materia.

La recente pronuncia della Corte di Cassazione

Precisamente la Corte di Cassazione afferma che

devono intendersi spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicchè la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dalla legge e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonchè recare pregiudizio alla prole, che potrebbe essere privata di cure necessarie o di altri indispensabili apporti;

pertanto,

pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell’assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell’individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia (v. Cass. n. 9372/2012).

 Brevi considerazioni

Alla luce di questa recente pronuncia, occorrerà fare attenzione ed evitare di prevedere  assegni di mantenimento che prevedano a priori l’inclusione delle spese straordinarie.

Insomma, i genitori, anche quando non vanno d’accordo (e normalmente non vanno d’accordo, altrimenti non si sarebbero separati/divorziati) sono inevitabilmente destinati a discutere delle singole spese straordinarie che riguardano i loro figli, senza possibilità di sottrarvisi.

Documenti & materiali 

Scarica il testo della sentenza Corte Cass. Civ., Sez. I, 09/06/2015, n. 11894

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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