Separazione o divorzio davanti all’Ufficiale di stato civile: con previsione di assegno di mantenimento? Sì. Anzi No. Il TAR Lazio annulla la Circolare n. 6/2015 che consentiva la previsione di un assegno di mantenimento periodico

Con sentenza 07/07/2016, n. 07813 il TAR del Lazio ha annullato la Circolare ministeriale n. 6/2015, cioè proprio quella Circolare che, con sorpresa un po’ di tutti, in effetti, aveva introdotto la possibilità di prevedere la pattuizione tra i coniugi di un assegno periodico di mantenimento anche nella procedura c.d. semplificata davanti all’Ufficiale di stato civile (procedura, come noto, introdotta ex novo dall’art. 12 D.L. 12/09/2014, n. 132 conv. in L. 10/11/2014, n. 162).

I termini del problema

A suo tempo, cioè quando la Circolare 24/04/2015 n. 6 venne emanata anche noi avevamo manifestato le nostre profonde perplessità (si rimanda sul punto all’articolo del 06/05/2015 contenente alcune riflessioni sulla Circolare n. 6/2015 di cui si tratta).

Come noto (oltre alla presenza dei figli minori o incapaci o non autosufficienti) il più importante discrimine tra la procedura esperibile attraverso la negoziazione assistita, e quella attraverso l’ufficiale di stato civile, era proprio l’assenza (nel senso di preclusione prevista ab origine dalla normativa) in quest’ultima (quella attraverso l’ufficiale di stato civile) di poter concordare disposizioni di natura patrimoniale (art. 12, comma 3 cit. L. 162/2014).

Di qui, infatti, si era subito esclusa la possibilità di fare ricorso a questa procedura per ottenere la separazione o il divorzio, ogni qualvolta tra i coniugi si dovessero stipulare anche patti di natura patrimoniale (l’esempio classico, quello dell’assegno di mantenimento per i figli o per il coniuge), con l’unica possibilità (secondo qualcuno, ma non secondo tutti), semmai, di esperire in separata sede una procedura giudiziale (o stragiudiziale) avente per oggetto disposizioni di natura, appunto, patrimoniale.

Poi, però, in un secondo momento rispetto all’entrata in vigore della normativa L. 162/2014, le cose erano cambiate perchè il Ministero dell’Interno, dapprima con la Circolare n. 19/2014 aveva testualmente affermato :

«….va pertanto esclusa dall’accordo davanti all’ufficiale qualunque clausola avente carattere dispositivo, sul piano patrimoniale, come – ad esempio – l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti».

poi, con la Circolare n. 6/2015 di cui qui si discute, affermando che «appare opportuno rivisitare l’orientamento già espresso con la citata circolare n. 19/2014» aveva ritenuto che l’art. 12/3 L. 162/2014 dovesse essere interpretato nel senso che dovevano ritenersi preclusi solo i patti ad effetto traslativo di diritti reali, e

«non rientra, invece, nel divieto della norma la previsione, nell’accordo concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile)».

Dunque, secondo l’interpretazione della legge suggerita dalla Circolare n. 6/2015, i coniugi potevano separarsi o divorziare davanti all’ufficiale di stato civile anche prevedendo un accordo sul mantenimento (purchè non fosse previsto, comunque, la liquidazione una tantum dell’assegno divorzile; esclusione su cui si nutrivano non poche perplessità).

Ebbene, questa Circolare n. 6/2015 è stata impugnata al TAR Lazio da Associazioni forensi di categoria che hanno giustamente censurato proprio la sua illegittimità sia sotto il profilo del contrasto con l’art. 12 della L. 162/2014 che – e prima ancora – con l’art. 24 Cost. sotto il profilo della violazione del diritto di difesa del soggetto debole.

La sentenza n. 7813/2016 del Tar Lazio

E, come detto, con la sentenza 07/07/2016 n. 07813,  in accoglimento del ricorso, il TAR Lazio ha dichiarato illegittimo e conseguentemente ha annullato la predetta Circolare ministeriale n. 6/2015 affermando che:

«detta norma [art. 12 L. 162/2014 n.d.r.] ricomprende ogni ipotesi di trasferimento patrimoniale, intendendosi per tale il trasferimento avente ad oggetto beni ben individuati o una somma di denaro. Infatti sia che si tratti di uno o più beni ben individuati sia che si tratti di somme di denaro, in ogni caso si determina un accrescimento patrimoniale nel soggetto in favore del quale il trasferimento viene eseguito.

Esso può avvenire una tantum, in un’unica soluzione, o mensilmente o comunque periodicamente, e tuttavia la modalità stabilita non vale a modificare la natura dell’operazione, che rimane sempre quella di trasferimento patrimoniale».

E chiarisce meglio con riferimento allo spirito di fondo della norma in parola affermando che:

«d’altra parte, una tale previsione normativa è conforme alla ratio sottesa alla procedura semplificata di separazione o divorzio o di modifica delle condizioni dell’una o dell’altro, che è quella di rendere estremamente agevolato l’iter per pervenire a tale risultato, ma solo in presenza di condizioni che non danneggino i soggetti deboli.

Si è visto che è pacifico che, ove vi siano figli minori o maggiorenni non autosufficienti della coppia, non sia possibile seguire tale strada.

Ma anche la scelta di escludere dall’ambito applicativo dell’art. 12 del d.l. n. 132/2014 l’ipotesi di patti di trasferimento patrimoniale è tesa a garantire il soggetto più debole della coppia, che altrimenti sarebbe fortemente penalizzato, stante la procedura particolarmente accelerata e semplificata, che peraltro vede la presenza solo eventuale – e non già obbligatoria – di avvocati e che attribuisce all’ufficiale di stato civile un ruolo meramente certificatore dell’accordo tra le parti».

La conclusione del Tar Lazio non lascia dubbi al riguardo:

«solo un’interpretazione letterale della norma assicura la tutela del soggetto debole, che, in caso contrario, potrebbe essere di fatto “costretto” ad accettare condizioni patrimoniali imposte dalla controparte più forte».

Conclusioni

Va bene, dunque, come si suole dire abbiamo scherzato. D’ora in poi non si potranno più fare separazioni o divorzi con la previsione di un assegno di mantenimento (né per i figli, né per il coniuge).

Ma ….. quelle separazione e quei divorzi che lo hanno previsto? che fine fanno quelle previsioni?

Vi lasciamo con questo dubbio amletico……

Documenti & materiali

Scarica il testo del D.L. 12/09/2014, n. 132 conv. in L. 10/11/2014, n. 162
Scarica il testo della Circolare ministeriale 24/04/2015, n. 6
Scarica il testo della sentenza Tar Lazio, Sez. I ter, 07/07/2016, n. 7813

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.