L’art. 151 C.C. dispone che :
«Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio».
Ciò premesso, la pronuncia di addebito presuppone sempre l’accertamento, appunto, della violazione dei doveri coniugali. E secondo una recente pronuncia della Cassazione si deve trattare sostanzialmente di un accertamento oggettivo, non essendo sufficiente, a ciò, ad esempio, una lettera di scuse che un coniuge può avere scritto all’altro.
Nella recente pronuncia Sez. VI, 22/04/2016, n. 8149 la Suprema Corte afferma che:
«appare del tutto impropria l’attribuzione di un valore confessorio alle lettere di cui il ricorrente ha trascritto nel ricorso solo alcuni frammenti. Si tratta di affermazioni della Z. contenute in lettere, di cui una risalente a un periodo remoto rispetto alla separazione, e che anche se estrapolate dal loro contesto non sono di certo idonee a integrare il valore di una confessione rispetto a una valutazione strettamente riservata al giudice di merito come l’addebito della separazione».
Può accadere, infatti, che nel corso del rapporto, del matrimonio, uno dei coniugi porga scuse, anche scritte, all’altro per condotte ‘sbagliate’ o percepite come tali, ma – la Cassazione ci chiarisce – ciò non potrà indurre ad una pronuncia di addebito ‘automatica’, cioè non potrà esonerare il giudice di merito dallo svolgere un accertamento di merito della condotta in questione.
Precisamente, con la sentenza qui in esame n. 8149/2016 la Corte di Cassazione precisa che:
«sotto il profilo fattuale esse, per come le hanno valutate i giudici di merito, non attestano alcun fatto violativo di doveri coniugali trattandosi di autocritiche (essere stati sgarbati o aver avuto un comportamento sbagliato) compiute in un contesto riservato e con riferimento a una relazione quale quella matrimoniale in cui abitualmente il comportamento dei coniugi esprime luci ed ombre. Nè essersi assunti la responsabilità della separazione può significare aver riconosciuto un comportamento violativo dei doveri coniugali tale da aver reso intollerabile la prosecuzione della relazione coniugale stessa».
Documenti & materiali
Scarica la sentenza Cass. Civ., Sez. VI, 22/04/2016, n. 8149