PCT: anche il Tribunale di Caltanissetta ritiene non necessario depositare l’attestazione di conformità ex art. 543 c.p.c. Trib. Caltanissetta, ordinanza collegiale 01/06/2016

By | 14/06/2016

Dopo il Tribunale di Bari (Trib. Bari, ordinanza 04/05/2016, circa la quale vi abbiamo riferito lo scorso 26/05/2016) anche il Tribunale di Caltanissetta (Trib. Caltanissetta ordinanza collegiale 01/06/2016, segnalataci da un lettore che ringraziamo) interviene sulla spinosa questione della della necessità o meno di depositare a pena di inefficacia (art. 543, 4° co, C.P.C.) nei procedimenti esecutivi presso terzi, sia le «copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna» da parte dell’U.G. (art. 543, 4° co. C.P.C., secondo periodo), sia l’attestazione di conformità di tali atti da parte dell’avvocato, in virtù di quanto prescritto dal terzo periodo del predetto art. 543, 4° co. C.P.C.

Il Tribunale di Pesaro e quello di Bari

Come si ricorderà la questione era stata sollevata da una decisione del Tribunale di Pesaro, il quale, in un primo tempo, opinato per la necessità del deposito dell’attestazione di conformità in discorso, a pena di inefficacia del pignoramento (Trib. Pesaro, ordinanza 10/06/2015, che avevamo commentato criticamente), per poi tornare, però, sui propri passi con una successiva decisione del gennaio scorso (Trib.Pesaro, 19/01/2016, n. 42), la quale ne aveva, viceversa, dichiarato l’efficacia facendo ricorso al principio del raggiungimento dello scopo (soluzione che, pur essendo condivisibile negli esiti, lasciava aperti spazi di perplessità, come avevamo avuto modo di osservare commentando la stessa).

Era successivamente intervento in tema il Tribunale di Bari (Trib. Bari, ordinanza 04/05/2016), il quale che aveva sancito la non necessità del deposito dell’attestazione di conformità, in quanto

«sotto il profilo testuale la disposizione di cui all’art. 543 co. 4 terzo periodo c.p.c., distingue la problematica dell’attestazione di conformità delle copie degli atti in questione da quella dell’inefficacia del pignoramento per tardivo deposito delle stesse e ricollega la tardività/inefficacia unicamente al mancato deposito della nota d’iscrizione e delle copie autentiche degli atti «di cui al secondo periodo» (dunque non al terzo) del citato 4° co. dell’art. 543 c.p.c., e non richiamando, invece, tra gli atti da depositare a pena di inammissibilità nel termine prescritto, anche l’attestazione di conformità. Ne consegue che l’eventuale deposito oltre il termine deve rimanere irrilevante».

L’intervento del Tribunale di Caltanissetta

A ribadire nuovamente il concetto interviene ora il Tribunale di Caltanissetta con una nuova ordinanza (resa in sede collegiale, il che rende il precedente ancora più pregnante; Trib. Caltanissetta ordinanza collegiale 01/06/2016), che, posta  ex professo la seguente domanda:

«il richiamo agli atti di cui al secondo periodo dell’art. 543 co. 4, effettuato nell’ultimo periodo della medesima norma, va interpretato nel senso che deve essere dichiarata l’inefficacia del pignoramento laddove vi sia la omissione del deposito dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, oppure nel senso che, anche laddove i detti atti siano stati tempestivamente depositati, la declaratoria di inefficacia del pignoramento sarebbe inevitabile anche allorquando risulti mancante la sola attestazione di conformità?»,

risponde in due significativi passaggi.

Sotto un profilo di carattere generale, intanto, il Tribunale, premette che l’«inefficacia del pignoramento può essere pronunciata solo nei casi tassativamente indicati dalla legge», richiamando il disposto dell’art. 22, 3° co., CAD (secondo il quale «le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta») ed indi concludendo come segue:

«appare contrario ai principi di economia processuale e di realizzazione degli interessi sostanziali sottesi al processo dichiarare l’inefficacia di un pignoramento, con la conseguente estinzione della procedura esecutiva, in considerazione della carenza di una formalità che non pregiudica alcun interesse del debitore, atteso che, si ribadisce, alcuna contestazione è stata avanzata in ordine alla effettiva conformità agli originali degli atti depositati al momento della iscrizione al ruolo della procedura e tenuto conto altresì del fatto che gli atti di cui al secondo periodo dell’art. 543 co. 4 c.p.c. sono poi stati depositati in giudizio dal creditore».

Su tale premessa, poi, il Collegio afferma molto chiaramente che

«la corretta interpretazione della norma di cui all’art. 543 co. 4 ultimo periodo – la quale prescrive che debba essere dichiarata l’inefficacia del pignoramento laddove il creditore non provveda al deposito degli atti di cui al secondo periodo al momento dell’iscrizione al ruolo della procedura, da effettuarsi entro trenta giorni dalla consegna al creditore da parte dell’ufficiale dell’originale dell’atto di citazione – sia nel senso che la detta inefficacia possa essere dichiarata laddove sia accertata la mancata tempestiva iscrizione al ruolo ed il contestuale deposito dell’atto di pignoramento, del titolo e del precetto, senza che alcuna conseguenza possa derivare dalla mera assenza della attestazione di conformità dei detti atti agli originali».

Una tale omissione, infatti, continua il provvedimento in commento, resta confinata al rango di banale irregolarità «che, in ogni caso, può essere sanata dal successivo deposito degli atti in originale, soprattutto in assenza di formale contestazione sulla effettiva conformità da parte del debitore».

Ancora un decisione, dunque, che merita sicuro apprezzamento anche e soprattutto per il piglio marcatamente sostanzialistico che la connota, a fronte degli orientamenti di stampo (spesso esasperatamente) formalistico che sovente emergono in materia di PCT e che abbiamo spesso avuto modo di commentare in modo critico.

Documenti & materiali

Leggi Trib. Caltanissetta, ordinanza collegiale 01/06/2016
Leggi Trib. Bari, ordinanza 04/05/2016
Leggi Trib. Pesaro, 19/01/2016, n. 42
Leggi Trib. Pesaro, ordinanza 10/06/2015 

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