«in caso di litispendenza internazionale, il provvedimento di sospensione del giudizio disposto dal giudice italiano successivamente adito stante la contemporanea pendenza della stessa causa tra le stesse parti dinanzi ad altro giudice straniero previamente adito, è impugnabile con regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. e non con regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. trattandosi di questione che non riguarda il problema della giurisdizione dell’autorità italiana»
questo è quanto hanno stauito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la recente sentenza S.U., 22/12/2017, n. 30877
Il caso da cui muove la pronuncia in esame è quello di un coniuge che si era rivolto al giudice italiano (Tribunale di Bolzano) per far dichiarare la propria separazione personale dalla moglie, la quale, tuttavia, a sua volta, si era preventivamente rivolta al giudice straniero (Svizzera) per chiedere la medesima pronuncia.
Il Tribunale di Bolzano aveva dichiarato il difetto di girusdizione del giudice italiano essendo entrambe le parti residenti all’estero, ed aveva dichiarato la litispendenza in relazione al procedimento già pendente dinnanzi all’autorità giudiziaria svizzera.
Impugnata la decisione avanti la Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, questa, al contrario, aveva
«preliminarmente ritenuto sussistente la giurisdizione italiana in ordine a cause di separazione e divorzio di cittadini italiani residenti all’estero in Paese extra UE ai sensi tanto della L. n. 218 del 1995, art. 32 quanto dell’art. 3 lett. b) del Reg. CE 2201/2003, rilevando, tuttavia, che tale circostanza non comportava l’esclusione della giurisdizione in capo ad altro Stato, precedentemente adito, dove entrambi i coniugi, cittadini italiani, erano residenti».
Quindi, con ordinanza aveva accertato e dichiarato la litispendenza internazionale ai sensi della L. 31/05/1995, n. 218, art. 7 in relazione al procedimento già promosso dalla moglie dinanzi all’autorità giudiziaria svizzera, e di conseguenza, aveva disposto la sospensione del processo.
Il caso finisce davanti alle Sezioni Unite della Cassazione la quale con la sentenza 22/12/2017, n. 30877 che qui si segnala affronta il conseguente e complicato problema giuridico e ripercorre i passaggi peculiari verificatisi in giurisprudenza (ivi comprese le proprie pronunce).
Al di là della conclusione di principio cui giungono le Sezioni Unite (sopra riportata), appare interessante la riflessione contenuta nella suddetta pronuncia in particolare laddove dopo aver precisato che
«in linea generale tanto la normativa di carattere convenzionale, quanto la disciplina di diritto comune posta dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 7 preordinate principalmente ad ovviare alla formazione di giudicati incompatibili, si fondano sul criterio della prevenzione temporale»
considera conclusivamente che
«il meccanismo procedurale fondato sulla determinazione della competenza internazionale a opera del giudice preventivamente adito scaturisce dall’assenza, anche in ambito comunitario, di un organismo giurisdizionale dotato del potere di stabilire, eventualmente anche in vía preventiva, in quale Stato l’autorità giudiziaria debba pronunciare in merito a una determinata vicenda che assumeva rilevanza sul piano internazionale.
In relazione alla richiamata disciplina della litispendenza, il giudice preventivamente adito, con la pronuncia definitiva in merito alla competenza internazionale sicuramente decide, in maniera esclusiva, una questione di giurisdizione, che, per altro, potrebbe concludersi con la declaratoria del proprio difetto di giurisdizione.
Il complesso dei poteri attribuiti al giudice successivamente adito si risolve, al contrario, nella verifica dei presupposti, di natura processuale, inerenti alla sussistenza o meno della litispendenza ed alla concreta applicabilità (sulla base di norme e di decisioni della Corte di giustizia che nella specie non mette conto di richiamare) del criterio fondato sulla prevenzione temporale».