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Nel post del 24/11/2015 a cui si rimanda, si è cercato di chiarire che la normativa in materia di depenalizzazione approvata dal Consiglio dei ministri nella sua versione preliminare nella seduta n. 90 del 13/11/2015 non è ancora legge e che, verosimilmente, trascorreranno ancora diverse settimane prima che lo diventi.
Il merito della depenalizzazione
In ogni caso, in previsione della sua entrata in vigore, qui si tenta di esaminare il merito della – annunciata – depenalizzazione.
L’esame non potrà che essere sommario poichè, come si diceva anche nel post del 24/11/2015, allo stato non risulta reperibile – perlomeno a chi scrive – neppure il testo dello schema del decreto legislativo che dovrebbe contenere la citata depenalizzazione, ma solo un documento di sintesi.
In ogni caso, ciò che però è certo, è che si tratta di un atto normativo in esecuzione ed in adempimento della legge delega L. 28/04/2014 n. 67, la quale, ai commi 2 e 3 dell’art. 2, delega – appunto – il Governo ad emanare una riforma della disciplina sanzionatoria per alcuni reati, per cui nella ricostruzione del tessuto della normativa ‘che sarà’, si farà necessariamente riferimento ad essa, quale legge di riferimento.
Le due tipologie di depenalizzazione
Facendo, quindi, riferimento al citato art. 2 della legge delega L. 28/04/2014 n. 67, e precisamente ai commi 2 e 3 del cit. art. 2, emerge che vi saranno due tipologie di depenalizzazioni:
1) quella che prevede la trasformazione di alcuni reati in illeciti amministrativi;
2) quella che prevede l’abrogazione pura e semplice dei reati (e cioè senza trasformazione degli stessi in illeciti amministrativi), ma con l’istituzione di sanzioni pecuniarie civili che andranno ad affiancare l’eventuale diritto al risarcimento del danno.
1) I reati trasformati in illeciti amministrativi
Il primo tipo di depenalizzazione, e cioè quello che dovrà prevedere la trasformazione dei reati in illeciti amministrativi, è espressamente previsto nel comma 2 e nella lett. b) del comma 3, dell’art. 2 della L. 28/04/2014 n. 67.
Si tratterà di quei delitti e contravvenzioni che, salvo alcune eccezioni espressamente previste, risultano oggi puniti con la sola pena della multa o dell’ammenda, oppure, trattandosi di contravvenzioni, risultano puniti con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda; oppure,a ancora, altri reati specificatamente indicati (ad esempio, il reato di atti osceni in luogo pubblico di cui al 1° comma dell’art. 527 cp).
Essi verranno trasformati in illeciti amministrativi e puniti con sanzione amministrative pecuniarie (da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 50.000) a cui si potranno affiancare anche sanzioni amministrative accessorie (ad esempio, la sospensione di diritti e facoltà derivanti da provvedimenti amministrativi).
2) I reati abrogati completamente (ma con istituzione di sanzioni civili)
Il secondo tipo di depenalizzazione è quello contemplato dalle lett. a), c), d) e), del comma 3 dell’art. 2 L. 28/04/2014 n. 67, che, sul presupposto della minore gravità dei suddetti reati espressamente indicati, ne prevede l’abrogazione tout court.
Tra questi reati che verranno completamente depenalizzati, ci si limita ad indicare quelli forse più importanti come, alcune ipotesi di falso limitatamente alle condotte relative a scritture private (artt. 476 e ss. cp); l’ingiuria (art. 594 cp), la sottrazione di cose comuni (art. 627 cp); l’usurpazione (art. 631 cp); il danneggiamento (art. 635/1 cp).
A differenza degli altri, dunque, questi reati non si trasformeranno in illeciti amministrativi, ma, semmai, solo in illeciti civili, atteso che per essi dovrà essere prevista una sanzione pecuniaria – appunto – civile, da corrispondersi all’erario dello Stato, che si aggiungerà all’eventuale somma dovuta a titolo di risarcimento del danno da corrispondersi a favore della persona offesa. Il magistrato competente ad applicare la predetta sanzione pecuniaria di natura civile sarà il giudice civile adito dalla persona offesa per ottenere il risarcimento del danno.
Conclusioni. Rinvio
Già questo primo sommario impianto della riforma sanzionatoria e depenalizzante, suscita alcune perplessità e manifesta particolari criticità, come, per fare solo un semplice esempio ricollegato al punto appena trattato, il fatto che la punizione (anche se circoscritta all’ambito civile), dell’illecito è completamente rimessa alla persona offesa la quale, mentre prima poteva chiedere il relativo risarcimento del danno, alternativamente, al giudice penale o a quello civile, ora potrà farlo solo a quest’ultimo. Senza giudizio civile, dunque, il fatto andrà completamente esente da sanzione, e, come si sa il giudizio civile ha tempi e dinamiche molto diverse da quelle operanti in sede penale che spesso fungono da defatigatori nei confronti della persona offesa che sarà, quindi, sempre più rinunciataria (e rancorosa?).
In ogni caso, poiché come si è visto la definizione della normativa e la sua entrata in vigore è di là da venire (peraltro, ai sensi del comma 5 dell’art. 2 L. 28/04/2014 n. 67 sono consentiti anche “uno o più decreti legislativi correttivi ed integrativi”), sembra opportuno rimandare le considerazioni a quel momento.
Documenti & Materiali
scarica la L. 28/04/2014 n. 67