Nel procedimento amministrativo sanzionatorio, ossia relativo agli illeciti amministrativi regolati dalla L. 24/11/1981, n. 689, si è verificata una svolta importante.
Infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza S.U., 17/05/2017, n. 12332, decidendo la corrispondente questione ritenuta di massima di particolare importanza, hanno sancito l’applicabilità del principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario dell’atto anche ove si tratti di atti di un procedimento amministrativo sanzionatorio, non ostandovi la loro recettizietà, le volte in cui dalla conoscenza dell’atto stesso decorrano i termini per l’esercizio del diritto di difesa dell’incolpato, e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel menzionato procedimento in caso di mancata comunicazione, entro un certo termine, delle condotte censurate.
Precisamente, nel procedimento amministrativo sanzionatorio, come noto, vige il fondamentale principio secondo cui:
«l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto» (art. 14 L. 689/1981).
Dal che ben si comprende la particolare importanza di stabilire se anche nel suddetto procedimento previsto per gli illeciti amministrativi si possa o meno applicare il principio della scissione degli effetti tra notificante e notificato introdotto dalla nota sentenza della Corte Costituzionale 26/11/2002, n. 477.
E sul punto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza Cass. Civ., S.U., 17/05/2017, n. 12332 che qui si segnala, rispondono affermativamente.
Precisamente le Sezioni Unite affermano che:
«è convincimento del Collegio che solo il principio della scissione consenta di attuale il bilanciamento dell’interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie “comunicativa” a causa di fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell’atto e di quello del destinatario di non essere impedito nell’esercizio di propri diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell’acquisita conoscenza (anche se solo legale) del contenuto dell’atto medesimo; invero nei procedimenti amministrativi sanzionatori la commistione tra interessi pubblicistici al perseguimento di condotte illecite e diritto (costituzionalmente e convenzionalmente riconosciuto) alla compiuta difesa dalle incolpazioni non consente di dar prevalenza all’uno piuttosto che all’altro aspetto; è dunque “proporzionale” – nell’accezione suggerita dalla precedente decisione delle Sezioni Unite, più volte richiamata- ritenere che il mancato perfezionamento della fattispecie comunicativa, come non può pregiudicare il diritto di difesa dell’incolpato, neppure può determinare decadenza a danno di chi tempestivamente vi ha dato avvio».
Documenti & materiali
Scarica la sentenza Cass. Civ., S.U., 17/05/2017, n. 12332
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