Licenziamento del socio di cooperativa: prevale il rapporto lavorativo o quello associativo? Cass. Civ., Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria 24/05/2017, n. 13030

La Sezione Lavoro ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, ritenuta oggetto di contrasto oltre che di particolare importanza, riguardante la ricostruzione dei meccanismi estintivi del rapporto di lavoro del socio lavoratore di società cooperativa e della tutela a quest’ultimo applicabile. In particolare: a) se, in base all’attuale disciplina, tale rapporto lavorativo, nella fase estintiva, è regolato non dalle norme sue proprie, ma da quelle del rapporto associativo, e se la legittimità del recesso da quest’ultimo costituisca l’unico parametro di riferimento; b) quale sia la tutela applicabile al socio suddetto in presenza di esclusione dichiarata legittima, e se, a tale scopo, rilevi la natura sostanziale delle ragioni che conducono alla estinzione della complessa sua posizione; c) quali siano i poteri officiosi del giudice nella qualificazione di una domanda di impugnativa del licenziamento in relazione alla quale sia incontroverso che il socio lavoratore sia stato già escluso dalla cooperativa per i medesimi motivi posti a base dell’impugnato licenziamento.

La trasmissione del ricorso al Primo Presidente è apparsa necessaria alla Sezione Lavoro della Cassazione in ragione dei contrasti oggi esistenti in materia nella stessa giurisprudenza di legittimità in ordine alla ricostruzione dei meccanismi estintivi del rapporto e delle tutele applicabili per i tanti lavoratori che operano in cooperative come soci.

La serie di questioni di diritto sopra individuate dalla Sezione Lavoro della Cassazione è venuta in luce da un contenzioso che trae origine da un licenziamento intimato ad un socio di cooperativa per assenze sul lavoro e dallo stesso impugnato avanti al competente giudice del lavoro.

L’impugnativa anzidetta venne respinta sia in primo che in secondo grado sul fondamento che fosse incontestato che il ricorrente, socio lavoratore, fosse stato anche escluso dalla cooperativa con una precedente delibera, la cui mancata pregiuziale impugnazione ex art. 2503, 3° co., C.C. avrebbe reso

«del tutto irretrattabile ed inevitabile l’estinzione del suo rapporto ai sensi dell’arr. 5 della legge 3 aprile 2001 n. 142 (modificata dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 9), il quale prevede che l’esclusione dalla cooperativa estingue ex lege il rapporto di lavoro e pertanto l’intera complessa posizione contrattuale di socio lavoratore; con inutilità del giudizio sull’impugnazione di licenziamento».

Non ci resta che attendere i chiarimenti delle Sezioni Unite…..

Documenti & Materiali

Scarica il testo dell’ordinanza interlocutoria Cass.Civ., Lavoro, 24/05/2017, n. 13030 

Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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