Primi precedenti per il mantenimento da cessazione di convivenza da L. 76/2016 Trib. Milano, Sez. IX, 12/07/2019


TRIB. MILANO, SEZ. IX, 12/07/2019

Come noto la L. 20/05/2016, n. 76, contiene la regolamentazione oltre che delle Unioni civili (intendendo con ciò le unioni di persone dello stesso sesso), anche delle convivenze.

In particolare, ciò che qui rileva è la regolamentazione della fine della convivenza, e precisamente quali diritti/obblighi sussistono in capo alle rispettive parti della coppia, in ipotesi di crisi e cessazione della convivenza stessa.

Questo aspetto è regolato dall’art. 65 della cit. L. 76/2016 secondo il quale:

«in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell’ordine degli obbligati ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, l’obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma e’ adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle».

Non si tratta, dunque, di un vero e proprio mantenimento ma dell’obbligazione alimentare, degli alimenti di cui agli artt. 433 cc e ss., obbligazione che presuppone uno stato di bisogno del ricevente.

Non vi sono molti precedenti in materia di cessazione di convivenza di cui alla cit. L. 76/2016 e questa sentenza del Tribunale di Milano 12/07/2019 ha il merito di essere una di quelle poche decisioni emesse.

La questione in breve

Nella fattispecie sottoposta all’attenzione del Tribunale di Milano con la sentenza 12/07/2019 che qui si segnala, una donna, sul presupposto dell’interruzione della convivenza durata circa otto anni e dal contenuto un po’ complesso (ove sostanzialmente si mescolava un rapporto dipendente con il rapporto sentimentale), citava in giudizio il suo ex convivente per ivi sentirlo condannare al pagamento degli alimenti in suo favore, peraltro chiedendo un provvedimento provvisorio ed urgente stante la necessità.

Sintesi della decisione

Con la decisione 12/07/2019, qui segnalata, il giudice milanese adito, ha respinto la domanda di alimenti, ritenendo che nella specie non fosse provato lo stato di bisogno ma anzi vi fossero prove di tenore contrario, ricordando i principi regolatori della materia e testualmente:

«Ai sensi dell’art. 1 co. 65 della legge 76/2016 sulla Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, “In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell’ordine degli obbligati ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, l’obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle”.

I presupposti del diritto a ricevere gli alimenti da parte dell’ex convivente, secondo i principi generali che regolano la materia, sono: lo stato di bisogno del richiedente, l’impossibilità del richiedente di provvedere al proprio mantenimento, il rispetto dell’ordine fissato dall’art. 433 c.c. nella scelta del soggetto cui si richiede la prestazione alimentare, ovvero la prova, in caso di mancato rispetto dell’ordine degli obbligati, che l’obbligato precedente non si trovi nella condizione di poter soddisfare l’obbligo alimentare» (Massima non ufficiale)

Il testo integrale

Rilevato in fatto

[Omissis]., con atto di citazione notificato il 30/5/2019, ha chiesto a [Omissis] la corresponsione di un assegno mensile a titolo di alimenti a decorrere dal dicembre 2018 nella misura come ritenuta di giustizia, oltre al rimborso di tutte le spese necessarie di vitto, alloggio, sanitarie e altro che ella aveva dovuto affrontare a partire dal dicembre 2018,

l’attrice, considerata l’urgente necessità ed il suo grave stato di bisogno, ha chiesto, ai sensi dell’articolo 446 c.c. che venga ordinato al [Omissis] il versamento a suo favore di un assegno in via provvisoria nella misura come ritenuta di giustizia,

l’attrice ha allegato: – di aver iniziato una stabile convivenza con il [Omissis] nel 2010 insieme alla propria figlioletta [Omissis] nata da un precedente matrimonio da ella contratto in ([Omissis]…), sciolto con sentenza del Tribunale della Federazione Russa nel 2009, – nel 2012 il compagno l’aveva convinta a cessare ogni attività lavorativa e ad occuparsi di lui e del menage familiare, – l’aveva poi assunta fittiziamente alle sue dipendenze come colf per non compromettere il rinnovo del permesso di soggiorno, necessariamente collegato all’esistenza di un rapporto di lavoro, – il tenore di vita della coppia era stato molto ricco, viste le importanti risorse economiche del compagno, – nel 2013 la coppia si era trasferita a vivere in via ([Omissis]…) in una casa 200 mq, – la figlia [Omissis], visto il totale disinteresse del padre biologico russo, era stata cresciuta e mantenuta esclusivamente dal [Omissis], che aveva scelto per lei la scuola privata [Omissis], – il rapporto di coppia si era negli ultimi anni incrinato perché il [Omissis] era molto controllante e la limitava nelle sue scelte di vita, oltre che pretendere rapporti sessuali ambigui, – anche la di lei madre, nel marzo 2018, in cerca di lavoro, aveva iniziato a lavorare come badante presso i genitori del [Omissis], – nel dicembre del 2018 ella aveva deciso di andare via di casa e si era trasferita, insieme alla figlia, nella casa della madre dove tuttora risiede, – il [Omissis] aveva comunicato immediatamente al collegio [Omissis] l’interruzione del pagamento della retta scolastica, aveva cessato il rapporto di lavoro con la di lei madre come badante dei propri genitori, e l’aveva minacciata di possibili azioni penali qualora non avesse restituito tutto quanto a lui sottratto, – ella aveva seguito un corso di dermopigmentazione ed era alla ricerca di un’occupazione, – aveva avanzato formale richiesta di alimenti al [Omissis] ai sensi della legge Cirinnà ma aveva ricevuto come risposta la richiesta di restituzione alla di lei madre di oltre 150.000 Euro per non ben specificati prestiti,

il [Omissis] si è tempestivamente costituito nel presente procedimento urgente opponendosi alle richieste della [Omissis],

il convenuto non ha contestato la convivenza con l’attrice, ma ha evidenziato che quest’ultima si era sempre approfittata di lui, lo aveva sfruttato economicamente e lo aveva sistematicamente sottoposto a ricatti morali, approfittando del grande coinvolgimento sentimentale che lo aveva fatto cadere in una vera e propria dipendenza. La compagna non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa e non aveva neanche contribuito alla gestione quotidiana della casa e neppure della figlia, conducendo una vita pigra e disordinata tanto che egli aveva dovuto assumere una collaboratrice domestica e una baby-sitter visto che la madre era anche solita assentarsi per lunghi periodi viaggiando da sola e lasciando la figlia al [Omissis], inoltre, si era resa irreperibile dal marito e aveva sottratto la figlia minore al padre che aveva acconsentito alla partenza della stessa esclusivamente per un periodo per un breve periodo di tempo ma che poi non aveva più rivisto tornare in Russia la minore. La convivenza si era interrotta per iniziativa unilaterale della [Omissis] che aveva abbandonato la casa di via [Omissis] il 18 dicembre 2018 portando con sé vestiti di alta moda, pellicce, gioielli, orologi firmati, borse di lusso, biancheria per la casa, il tutto contenuto in oltre 40 scatoloni nonché il cane barboncino [Omissis] di proprietà di lui e si era trasferita dalla di lei madre. Evidenziava, infine, in ordine alla duplicità dei comportamenti dell’attrice che ella, a mezzo del proprio difensore, l’8 gennaio 2019, gli aveva recapitato una missiva con la quale contestava un licenziamento di fatto in forma orale illegittimo e nullo con richiesta di pagamento di tutti gli oneri retributivi e contributivi conseguenti alla interruzione del rapporto di lavoro.

Contestava che sussistessero i presupposti del diritto per il riconoscimento degli alimenti in quanto non sussistevano né lo stato di bisogno né l’impossibilità per l’attrice di provvedere ai propri bisogni di vita.

Ritenuto in diritto

La ricorrente ha chiesto la corresponsione di un assegno provvisorio ai sensi dell’articolo 446 c.c., la domanda urgente della [Omissis] non è fondata e deve essere respinta,

ai sensi dell’art. 446 CC “Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale può, sentita l’altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di pubblicati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri”. Trattasi di un ricorso cautelare tipico con effetti anticipatori sulla definitiva decisione nel merito, che può essere riconosciuto quando, accertato il diritto agli alimenti, non sono ancora determinati il modo e la misura degli stessi,

ai sensi dell’art. 1 co. 65 della legge 76/2016 sulla Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, “In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell’ordine degli obbligati ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, l’obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle”

presupposti del diritto a ricevere gli alimenti da parte dell’ex convivente, secondo i principi generali che regolano la materia, sono – lo stato di bisogno del richiedente, -l’impossibilità del richiedente di provvedere al proprio mantenimento, – il rispetto dell’ordine fissato dall’art. 433 c.c. nella scelta del soggetto cui si richiede la prestazione alimentare, ovvero la prova, in caso di mancato rispetto dell’ordine degli obbligati, che l’obbligato precedente non si trovi nella condizione di poter soddisfare l’obbligo alimentare,

in relazione a nessuno dei suddetti presupposti la ricorrente ha fornito, allo stato, prova idonea,

la ricorrente, infatti, non solo ha 33 anni, non ha problematiche di salute ed ha integra capacità lavorativa, ma ha anche ottime prospettive professionali, sia perché parla correntemente l’italiano ed è di madre lingua russa, sia perché ha di recente frequentato un corso di trucco semipermanente (sopracciglia, occhi e labbra) ed ha conseguito l’attestato di partecipazione ed anche l’abilitazione sanitaria regionale da tatuatrice, necessaria per esercitare. Come dalla stessa dichiarato alla scorsa udienza, l’attività è già avviata ed ella riceve i clienti presso lo studio medico del suo medico di base, la dr.ssa [Omissis], ed ogni trattamento iniziale costa Euro 100/150, mentre i successivi ritocchi costano circa Euro 70-80. Ha un profilo Instagram e Facebook, e posta fotografie dei lavori in modo da aumentare la clientela.

La ricorrente non ha neppure problemi abitativi in quanto vive con la propria madre che è proprietaria di un appartamento in ([Omissis]…), unitamente alla figlia [Omissis]

La [Omissis], malgrado il [Omissis] abbia interrotto il pagamento della retta del [Omissis] dal dicembre del 2018, ha consentito alla figlia di terminare l’anno scolastico nella scuola privata, scartando la possibile soluzione alternativa di spostarla in una scuola pubblica, versando ella stessa la retta del secondo quadrimestre, come allegato nell’atto di citazione.

La ricorrente, inoltre ha portato con sé tutti i propri abiti, oggetti personali e gioielli, come dalla stessa dichiarato alla scorsa udienza, pertanto è nella disponibilità di gioielli (quantomeno due orologi un Rolex e un Cartier, un ciondolo con diamante, un paio di orecchini con brillantini) e di abiti, scarpe e borse di marca (cfr. fotografie prodotte dal resistente).

Si osserva inoltre che la made della [Omissis], obbligata alla prestazione alimentare con precedenza rispetto all’ex convivente, non sembra non essere nella condizione di sopportare l’onere della obbligazione alimentare avendo un lavoro (come dichiarato dalla attrice alla scorsa udienza) ed essendo proprietaria della casa dove vive.

Da ultimo si rileva che, dalle indagini effettuate dall’investigatore privato incaricato dal [Omissis] dal 4 al 6 luglio scorso, non contestate alla scorsa udienza dalla [Omissis] (e comunque dalla foto scattate dalla agenzia investigativa non è dubbio che la donna ivi raffigurata sia la [Omissis] che ha presenziato personalmente alla scora udienza), emerge che la stessa frequenta una palestra, ristoranti, anche in compagnia della madre e della figlia, locali alla moda e discoteche con amici, abitudini di vita molto lontane da una situazione di stato di bisogno.

P.Q.M.

Rigetta l’istanza urgenze di assegno alimentare a carico di [Omissis] a favore di [Omissis].

Spese al definitivo.

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