La riduzione/revoca dell’assegno di mantenimento del coniuge In nota a sentenza Cass. Civ., Sez. I, 13/01/2017, n. 789

La nascita di un nuovo figlio dell’obbligato al mantenimento verso l’ex moglie e la capacità lavorativa di quest’ultima, sono solitamente i presupposti su cui si fonda la richiesta riduzione, se non addirittura la revoca, dell’assegno periodico di mantenimento.

Tuttavia, secondo la recente sentenza 13/01/2017, n. 789, della Sezione I, della Corte di Cassazione, che qui si segnala, questi due fatti non possono determinare in modo – per così dire – ‘automatico’ la riduzione/soppressione dell’assegno, ma devono essere adeguatamente valutati e ponderati dal giudice di merito, ed inoltre non può neppure considerarsi che l’assegno di mantenimento del coniuge beneficiario, sia recessivo in modo automatico rispetto al nuovo figlio dell’obbligato.

Precisamente, in ordine alla nascita di un nuovo figlio, la Sezione I della Corte, con la sentenza 789/2017 ricorda che:

«in materia di separazione personale dei coniugi, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico (Cass. 12 luglio 2016, n. 14175; analogo principio trova applicazione in tema di divorzio: Cass. 28 settembre 2015, n. 19194; Cass. 11 aprile 2011, n. 8227; Cass 30 novembre 2007, n. 25010). Il criterio deve valere, evidentemente, nell’ipotesi in cui si faccia questione dell’assegno di mantenimento al coniuge separato».

Ma precisa che:

«è da escludere, però – in quanto non vi è alcun indice normativo che possa fondare una tale conclusione – che il diritto alimentare del coniuge separato sia recessivo rispetto a quello del nuovo figlio, come invece ritenuto dalla Corte distrettuale. Sicchè anche in tale ipotesi dovrà valutarsi l’incidenza della circostanza sopravvenuta per verificare se sia in concreto giustificata, a mente dell’art. 156 c.p.c., u.c., la revoca o la modifica delle condizioni già fissate».

Sotto l’altro profilo, inoltre, cioè la capacità lavorativa del coniuge beneficiario del mantenimento, con la sentenza n. 789/2017, che qui si segnala, la Suprema Corte ricorda che:

«in tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica».

Precisando, però che:

«l’attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (Cass. 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass. 25 agosto 2006, n. 18547; Cass. 2 luglio 2004, n. 12121)».

Secondo la Corte, nel caso specifico sottoposto alla sua attenzione, rilevava il sopraggiungere di fatti che avevano determinato situazioni nuove rispetto a quelle tenute presenti dalle parti al momento della conclusione dell’accordo iniziale: occorreva, ad esempio, la dimostrazione che il coniuge beneficiato dell’assegno avesse acquisito professionalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza, ovvero che lo stesso avesse ricevuto, nel periodo successivo al perfezionamento della convenzione di separazione, effettive offerte di lavoro, o che ancora avesse comunque potuto concretamente procurarsi una specifica occupazione.

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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