Credito erariale contenuto in cartelle non opposte: si prescrive in cinque anni CTR Lazio, Sez. XII, n. 1050 del 07/03/2017

Gli “atti amministrativi di autoformazione” quali l’atto di accertamento, la cartella di pagamento o l’avviso di addebito dell’Inps non sono suscettibili di passare in giudicato e di conseguenza non può ad essi applicarsi l’art. 2953 c.c., che estende a dieci anni il termine di prescrizione, nel caso in cui intervenga un provvedimento giuridizionale suscettibile di passare in giudicato. La mancata impugnazione di un avviso di accertamento della Pubblica Amministrazione o di un provvedimento esattoriale dell’Ente della Riscossione produce, infatti, unicamente la definitività del credito statale.

Così si è espressa recentemente la Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, Sez. XII, con la sentenza n. 1050 del 07/03/2017.

Il caso

Il contribuente riceveva la notifica di un preavviso di fermo amministrativo su un proprio veicolo relativo a debiti tributari, la cui cartella esattoriale era stata notificata ben sei anni prima. Il contribuente impugnava allora il suddetto avviso. Soccombente in primo grado, il contribuente proponeva appello avanti la CTR Lazio lamentando l’avvenuta prescrizione del credito oggetto della cartella esattoriale, sulla base del quale era, appunto, stato disposto il preavviso di fermo amministrativo.

La decisione della CTR Lazio

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza in commento ha accolto l’appello del contribuente ritenendo ormai prescritto il credito erariale.

La CTR, infatti, ha precisato che «la mancata impugnazione di un avviso di accertamento della Pubblica Amministrazione o di un provvedimento esattoriale dell’Ente della Riscossione produce unicamente la definitività del credito statale – non più confutabile in futuro, eccetto le ipotesi di vizio di notifica dell’atto originario – tale circostanza non determina “anche l’effetto del c.d. conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.”.».

Ciò in quanto, prosegue ancora la CTR,

«la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l’intervento del “titolo giudiziale divenuto definitivo”, sentenza o decreto ingiuntivo, mentre la cartella esattoriale, l’avviso di addebito dell’Inps e l’avviso di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria costituiscono – per propria natura incontrovertibile – semplici atti amministrativi di autoformazione e pertanto sono privi dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato».

La CTR, in particolare, fa proprio l’orientamento in materia espresso di recente dalle SSUU con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016, a mente del quale «per l’applicabilità della conversione del termine prescrizionale ai sensi dell’art. 2953 c.c., occorre l’esistenza di un provvedimento giurisdizionale quale una sentenza passata in giudicato tra le parti o un decreto ingiuntivo che avesse acquisito efficacia di giudicato formale o sostanziale».

Conclusioni

In virtù delle esposte considerazioni, rilevato che, nel caso di specie la notifica della cartella di pagamento era avvenuta sei anni prima rispetto alla notifica del preavviso di fermo, la CTR ha accolto l’appello del contribuente ritenendo prescritto il credito erariale.

Documenti & Materiali

Scarica CTR Lazio, Sez. XII, n. 1050 del 07/03/2017

Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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