Il figlio maggiorenne divenuto autosufficiente deve restituire il denaro al genitore In nota a Cass. Civ., Sez. I, 13/02/2020, n. 3659


La decisione Cass. Civ., Sez. I, 13/02/2020, n. 3659 è destinata a fare storia.

Sì, perchè, che un soggetto A sia tenuto a restituire il denaro ricevuto dal soggetto B quando non aveva diritto di incassarlo, è normale, è applicazione del generale principio di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cc; ma che il soggetto A sia il figlio del soggetto B, e che l’indebito da restituire sia l’assegno di mantenimento, non è esattamente ‘consueto’.

Il caso è quello di un padre che aveva interrotto il pagamento dell’assegno di mantenimento cui era tenuto verso le sue due figlie, una volta che esse, laureatesi, avevano anche contratto matrimonio.

Dopo qualche anno, precisamente cinque, quel padre si era visto notificare un atto di precetto per gli arretrati del mantenimento (oltre € 36.000) ed a quel punto, egli dapprima si vede costretto a pagare, poi instaura il giudizio di ripetizione dell’indebito.

Il fatto è che sia il primo che il secondo grado gli danno torto sostanzialmente affermando il principio per cui, a fronte della sopravvenuta modifica delle situazioni familiari ed in particolare della raggiunta indipendenza economica delle figlie, questi era onerato a chiedere la revisione delle condizioni di divorzio e che, dunque, fino a quel momento era da considerare tenuto all’obbligo di mantenimento verso le figlie.

Ma, con l’ordinanza 13/02/2020, n. 3659, che qui si segnala, la Sezione I della Corte di Cassazione, ribalta completamente la decisione ed accoglie il ricorso del genitore, chiarendo la portata della ripetizione dell’indebito.

In ordine alla fattispecie, la Corte osserva che:

«nella specie, risulta dalla sentenza impugnata ed è incontestato tra le parti che le figlie si sposarono nel […] e […], raggiungendo la definitiva indipendenza economica. È questa una circostanza non secondaria ma decisiva che giustifica il venir meno dell’obbligo del padre di provvedere al loro mantenimento e del diritto della G. di ricevere il contributo per le figlie maggiorenni e indipendenti economicamente».

In realtà vi era anche di più perchè in sede di divorzio il limite dell’obbligo del contributo al mantenimento posto a carico del padre, era stato posto nel conseguimento della laurea da parte delle due figlie, per cui la Suprema Corte osserva che:

«si deve aggiungere che prima dei rispettivi matrimoni entrambe le figlie avevano conseguito il diploma di laurea che faceva venire meno l’obbligo di mantenimento da parte del padre, in base all’accordo raggiunto tra i coniugi in sede di divorzio congiunto (avente natura negoziale per quanto concerne la prole e i rapporti economici, salvo il controllo del giudice sul rispetto di disposizioni inderogabili, cfr. Cass. n. 19540 del 2018, n. 18066 del 2014)».

Ma ciò che più rileva, quantomeno a parere di chi scrive, è che l’azione di ripetizione non è impedita dalla mancata preventiva azione di revisione da parte del genitore obbligato per far valere la sopravvenienza di eventi estintivi dell’assegno di mantenimento cui era tenuto.

Sul punto, infatti, la Corte chiarisce che:

«il fatto che il procedimento di revisione delle condizioni economiche proprie del regime post-coniugale sia stato introdotto dal M. solo più tardi, al fine di ottenere il riconoscimento formale del mutamento di dette condizioni e di essere esonerato da ulteriori pagamenti per il futuro, non impedisce la proposizione dell’azione restitutoria delle somme corrisposte indebitamente, a norma dell’art. 2033 c.c., che ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (tra le più recenti, Cass. n. 18266 del 2018).
Spetta al giudice cui sia proposta la domanda restitutoria di indebito di valutarne la fondatezza, in relazione alla sopravvenienza di eventi successivi che hanno messo nel nulla la causa originaria giustificativa dell’obbligo di pagamento (condictio ob causam finitam).

Ciò chiarito, in generale la Corte ribadisce che

«l’irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all’ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio (Cass. n. 11489 del 2014; nel senso che il principio di irripetibilità delle somme versate, in caso di revoca giudiziale dell’assegno di mantenimento, non trova applicazione in assenza del dovere di mantenimento medesimo, cfr. Cass. n. 21675 del 2012)».

Documenti & materiali

Scarica l’ordinanza Cass. Civ., Sez. I, 13/02/2020, n. 3659

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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