Difensore cancellato dall’Albo: la notifica è valida? ultima pronuncia della Cassazione


Quando un avvocato si cancella dall’albo, per le ragioni più varie (circostanza, peraltro, frequente di questi tempi), viene meno il suo jus postulandi, perchè, egli, professionalmente, non esiste più e dunque non può più esercitare.

Ma cosa succede se il difensore della controparte, ignaro della cancellazione dall’albo del collega, gli inoltra la notifica di un atto, magari di una impugnazione?
Ed, inoltre, il difensore, cancellato, e magari fisicamente presente in studio, è obbligato ugualmente a ritirare quella notifica oppure la può legittimamente rifiutare? E se la rifiuta, la notifica si considera valida o no?
Questi, alcuni dei quesiti che gravitano intorno alla circostanza della cancellazione dell’avvocato dall’albo professionale.

La questione appare di particolare importanza poiché, come è naturale, la risposta ai quesiti di cui sopra, in un senso o nell’altro, può risultare decisiva per la corretta instaurazione del contraddittorio e del giudizio stesso.
Basti pensare, ad esempio, alla notificazione di un atto di impugnazione: se la notifica è valida, sarà instaurato il giudizio impugnatorio; se invece la notifica non è valida, quest’ultimo non sarà instaurato e si verificherà il passaggio in giudicato della sentenza (o di altro provvedimento) impugnata.

Gli orientamenti (diversi) della giurisprudenza di legittimità

Su questa rilevante questione, nel tempo, la giurisprudenza di legittimità ha assunto diversi e vari orientamenti.

Le Sezioni Unite del 1968

Una prima pronuncia delle Sezioni Unite del 1968 (S.U., 26/03/1968, n. 935) che ha fatto storia, affermava che l’avvocato (all’epoca procuratore legale) che risultava cancellato dall’albo, non poteva più esercitare la professione, per cui legittimamente rifiutava la notifica a lui di un atto giudiziario. Precisamente affermava che:

«la portata del principio della perpetuatio del’ufficio defensionale, sancito dagli artt. 85 e 301, comma secondo, doc. proc. civ., è limitata alle ipotesi di revoca della procura e di rinuncia al mandato. A queste non possono essere parificate le altre cause di estinzione del rapporto che – come la cancellazione dall’albo […] – rendono illegittimo l’esercizio dello ius postulandi.
Pertanto, il rifiuto di ricevere la copia dell’atto, che all’ufficiale giudiziario procedente alla notificazione della sentenza di primo grado abbia opposto il procuratore che, nelle more, sia stato cancellato dall’albo, è legittimo e non può dar luogo alla cosiddetta notificazione virtuale
» (ci si scusa ma la sentenza non risulta reperibile sulle banche dati e dunque non scaricabile n.d.r.)

Le Sezioni Unite del 1996

Successivamente nel 1996, la pronuncia, sempre a Sezioni Unite (S.U., 21/11/1996, n. 10284), definiva addirittura giuridicamente inesistente la notifica al difensore cancellato; esattamente disponeva che:

«la cancellazione dall’albo determina la decadenza dall’ufficio di procuratore e di avvocato, facendo venir meno lo “ius postulandi“, implica la mancanza di legittimazione di quel difensore a compiere e a ricevere atti processuali. Pertanto, la notificazione della sentenza di I grado, al fine della decorrenza del termine di impugnazione (art. 285 c.p.c.) effettuato al procuratore cancellato dall’albo – qualunque sia la causa della cancellazione – è giuridicamente inesistente e, diversamente dalla notifica al procuratore nei casi di revoca o di rinuncia, non determina la decorrenza del termine “breve” per l’impugnazione, (art. 85 e 301 comma 3 c.p.c.); con la ulteriore conseguenza che la notificazione della sentenza deve essere eseguita alla parte personalmente anche agli effetti della decorrenza del predetto termine breve»

La posizione della Cassazione del 2012

Più recentemente, invece, la Sezione III della Corte di Cassazione, con la sentenza 21/06/2012, n. 10301 dopo aver ripercorso le varie pronunce più interessanti sul punto (si segnala la particolare completezza della sentenza) dell’iter giurisprudenziale, ha mutato il proprio orientamento affermando che:

«è valida ed efficace la notificazione dell’atto d’appello eseguita presso il difensore della parte costituita, anche quando questi si sia volontariamente cancellato dall’albo professionale, a nulla rilevando se la cancellazione sia avvenuta prima o dopo l’esaurimento della fase di primo grado, atteso che il difensore cancellatosi, ai sensi dell’art. 85 c.p.c., mantiene la capacità di ricevere atti processuali della controparte e dell’ufficio»

L’ultima decisione della Corte di Cassazione (28/01/2016, n. 1611)

Di fronte a questi diversi  e non conciliabili orientamenti, in questi giorni, Sezione I, della Corte di Cassazione, muovendo peraltro da un caso marchigiano, con ordinanza interlocutoria del 28/01/2016, n. 1611, ha ritenuto di rimettere nuovamente la questione alle Sezioni Unite e precisamente

«al fine di evitare la perpetuazione del contrasto giurisprudenziale appare opportuno un nuovo intervento delle Sezioni Unite sulla questione»

La questione, dunque, è aperta e non resta che attendere l’ultima decisione delle Sezioni Unite sul punto.

Documenti  & Materiali

Scarica la sentenza Cass. Civ., S.U., 21/11/1996, n. 10284
Scarica la sentenza Cass. Civ., Sez. III, 21/06/2012, n. 10301
Scarica l’ordinanza interlocutoria Cass. Civ., Sez. I, 28/01/2016, n. 1611

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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