Attenzione alla notifica dell’impugnazione: le Sezioni Unite tornano sul tema In nota a Cass. Civ., S.U., 15/07/2016, n. 14594

Quante volte capita di notificare un atto giudiziario, ed in particolare, un’impugnazione presso il difensore domiciliatario e scoprire che la notifica non è andata a buon fine perchè questo ha cambiato studio. Ebbene con la sentenza  15/07/2016, n. 14594 le Sezioni Unite tornano a pronunciarsi su questo tema esprimendo un principio particolarmente interessante e ‘stressante’ per l’avvocato notificante.

Infatti, con la sentenza Cass. Civ., S.U., 15/07/2016, n. 14594 la Suprema Corte, oltre a ripercorrere le tappe delle proprie pronunce in materia di notifica degli atti giudiziari (molto utile), ribadisce il dovere del notificante di procedere con ‘sollecita diligenza‘, al rinnovo della notifica, senza attendere l’autorizzazione del giudice, pena l‘inammissibilità dell’impugnazione per tardività.

Precisamente, il caso da cui muove la pronuncia è quello della mancata notifica del ricorso per cassazione presso lo studio dell’avvocato domiciliatario di controparte, perchè, nelle more del giudizio, si era trasferito ad altro indirizzo. L’avvocato richiedente la notifica, prima di procedere al suo rinnovo, aveva depositato un’istanza con cui chiedeva l’autorizzazione a procedere al rinnovo stesso della notifica; l’aveva ottenuta ed aveva rinnovato. Senonchè l’avvocato della controparte che aveva poi effettivamente ricevuto la notifica, aveva eccepito la sua tardività affermando di aver cambiato indirizzo molto tempo prima, per cui, il notificante avrebbe dovuto saperlo e comunque procedere al rinnovo della notifica in tempi più rapidi di quanto non avesse fatto.

Con la sentenza  S.U., 15/07/2016, n. 14594  che qui si segnala, la Corte di Cassazione, in effetti conclude per la tardività della notifica ritenendo che dal nostro sistema processuale è desumibile un termine massimo necessario per riprendere e completare il processo notificatorio relativo all’impugnazione, una volta avuta notizia dell’esito negativo della prima richiesta, ritenendo che tale termine possa essere fissato in misura pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall’art. 325 CPC.

Alla luce di quanto sopra, con la sentenza S.U., 15/07/2016, n. 14594 la Suprema Corte conclude esprimendo il seguente principio:

«La parte che ha chiesto la la notifica, nell’ipotesi in cui non sia andata a buon fine, per ragioni a lei non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa».

Documenti & materiali

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

2 thoughts on “Attenzione alla notifica dell’impugnazione: le Sezioni Unite tornano sul tema In nota a Cass. Civ., S.U., 15/07/2016, n. 14594

  1. LUCA BLASI

    Interessante. Sempre utili questi articoli.

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