REPLAY. Legge di stabilità: i nuovi termini per gli accertamenti fiscali/1: IVA Cosa cambia per gli accertamenti IVA


Oltre che in materia di famiglia (si vedano i nostri articoli del 4, 5 e 7 gennaio scorsi) ed in materia societaria (si veda l’articolo di ieri, 11/01/2016) la legge di stabilità (L. 28/12/2015, n. 208, in G.U, serie generale, n. 302 del 30/12/2015) è intervenuta in modo significativo anche in tema di termini per la notifica degli accertamenti fiscali, tanto a fini IVA (art.1, comma 130, L. 208/2015), quanto a fini reddituali (art.1, comma 131 L. 208/2015).

Vediamo, oggi, cosa cambia per gli accertamenti a fini IVA.

I nuovi termini

Cominciando con le prime modifiche ai termini per la notifica degli accertamenti, la legge di stabilità, con il comma 130 del suo (unico) articolo 1, interviene, anzitutto, sull’art 57, 1° co, DPR 26/10/1972, n. 633, disponendo che gli  avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti, rispettivamente previsti nell’art.4 DPR 633/1972 cit. e nell’art. 55, 2° co., DPR 633/1972 cit. debbano essere notificati a pena di decadenza, non più entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione (così come previsto nel testo della disposizione in commento anteriore alla riforma), ma entro il quinto anno successivo ad essa.

art-57-1-dpr-633-1972

Dichiarazioni omesse o nulle

Nel caso, poi, di omessa presentazione della dichiarazione e di presentazione di dichiarazione nulla lo stesso art. 1, comma 130, L.208/2015 interviene anche sul secondo comma del già citato art. 57 DPR 26/10/1972, n. 633, elevando il termine per la notifica degli accertamenti di cui all’art. 55, 1° co., DPR 633/1972 cit., dal 31 dicembre del quinto anno, previsto nel testo anteriore alla modifica, al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.art-57-2-dpr-633-1972

Niente più raddoppio se c’è il penale?

Sembrerebbe, inoltre, scomparire – sempre a mente del comma 130 dell’art. 1 della legge di stabilità in esamela previsione del raddoppio raddoppio dei termini per l’accertamento, introdotta dall’art. 37, comma 25, D. L. 04/07/2006, n. 223, conv. in L. 04/08/2006, n. 248 in presenza delle violazioni di carattere penale di cui al D.LGS. 74/2000, con l’intento di rendere certo il rapporto contribuente-fisco e di porre rimedio alle diverse incertezze giurisprudenziali in merito. (In realtà tale disposizione permane nel comma relativo alle disposizioni transitorie – comma 132 – in riferimento alle quali rinviamo all’articolo di domani riguardante le novità introdotte relativamente agli accertamenti in materia di imposte sui redditi).

Il terzo comma dell’art. 57 DPR 633/1972 qui in commento – che, nella sua versione previgente alla modifica apportatavi dalla legge di stabilità, prescriveva il raddoppio dei termini sopra indicato – oggi, infatti, prevede che

«3. Nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si e’ formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e’ differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna».

art-57-3-dpr-633-1972

La disposizione, peraltro, ricalca quanto era originariamente contenuto nel secondo periodo del 1° comma del medesimo art. 57 DPR 633/1972, nel testo precedente alla riforma in esame.

art-57-3-parallel-dpr-633-1972

La modifica del 4° comma

Da ultimo si segnala la modifica del 4° e ultimo comma dell’art. 57 DPR 633/1972 che, occupandosi dell’integrazione di accertamenti e notifiche in base ad elementi sopravvenuti, precisa che il soggetto cui tali elementi devono sopravvenire è l’Agenzia delle Entrate.

art-57-4-dpr-633-1972

L’art. 57 DPR 633/1972 prima e dopo: testo a fronte

Premesso ciò, ecco il testo della disposizione sino ad ora esaminata nella sua stesura precedente e successiva all’intervento della legge di stabilità.

Art-57-dpr-633-1972

Quanto alle disposizioni transitorie rimandiamo all’articolo che uscirà domani in merito alle modifiche apportate dalla legge di stabilità agli avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi.

Documenti & materiali

Scarica il testo della L.208/2015
Scarica il testo del DPR 633/1972

Avviso “Replay”

Questo articolo è stato pubblicato in data 12/01/2016 ed è stato uno dei più letti del nostro blog. Non costituisce un aggiornamento e viene nuovamente pubblicato nella sua stesura originaria per la serie “Replay” 2016.

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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