E’ stato finalmente emanato il Decreto ministeriale attuativo del Fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno, si tratta del D.M. 15/12/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14/01/2017, n. 11.
Si tratta di quell’importante istituto costituito, in via sperimentale, dal comma 414 della legge di stabilità 2016 (L. 28/12/2015, n. 208) e di cui abbiamo parlato nel nostro articolo del 04/01/2016 a cui rinviamo.
Qui ci limitiamo a ricordare che la normativa citata prevede che il coniuge in stato di bisogno che non e’ in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’art. 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, puo’ rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti ed assumendo eventualmente informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza, valuta l’ammissibilita’ dell’istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente.
Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate.
Documenti & materiali
Scarica il Decreto Ministero della Giustizia 15/12/2016