Accertamenti basati su movimentazioni bancarie: inversione dell’onere della prova Cass. Civ., Sez. VI, 03/12/2018, n. 31117

By | 16/01/2019

La Suprema Corte, con la recente ordinanza Cass. Civ., Sez. VI, 03/12/2018, n. 31117, torna sul tema degli accertamenti basati sulle movimentazioni bancarie acquisite a mente dell’art. 32 DPR 29/09/1973, n. 600 per ribadire che, in tali ipotesi,

«l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili».

L’onere in questione, inoltre,  secondo la Corte – ed è questo l’aspetto probabilmente più interessante della pronuncia in rassegnanon può considerarsi assolto neppure nel caso in cui durante il giudizio di merito sia stata disposta apposita CTU contabile (alle cui risultanze il giudice territoriale aveva, nella specie, fatto riferimento acritico).

Secondo la Suprema Corte, infatti,

«il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, attribuisce al giudice tributario il potere di disporre l’acquisizione d’ufficio di mezzi di prova non per sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori, ma soltanto in funzione integrativa degli elementi di giudizio, il cui esercizio è consentito ove sussista una situazione obiettiva di incertezza»,

mentre, in  ipotesi,

«i giudici di merito – limitandosi a richiamare le conclusioni della CTU – hanno mancato di spiegare su quali elementi si fosse basato il consulente e senza specificare se la perizia avesse valutato soltanto i dati forniti dall’Ufficio oppure anche gli elementi eventualmente contrapposti dalla contribuente, il che avrebbe potuto rendere l’elaborato peritale davvero neutro rispetto ai principi in tema di onere della prova e dunque preservarne le risultanze dal vizio di violazione di legge, connesso allo stravolgimento del suddetto onere».

Il principio dell’inversione dell’onere della prova oggetto della decisione de qua era già stato affermato da Cass. Civ., Sez. V, 29/07/2016, n. 15857 in identici termini, con l’ulteriore precisazione (nota, ma che vale sempre la pena ricodare) che la presunzione di ricavo occulto posta dalla norma qui in rilievo con riferimento alle movimentazioni bancarie «va riferita, allo stesso modo, sia ai versamenti che ai prelevamenti sui conti correnti bancari» (in tal modo cassando un’espressa affermazione di segno contrario della CTR a quo, la quale aveva – ragionevolmente – opinato che «il prelevamento di somme dal proprio c/c può far presumere solo ed esclusivamente l’esistenza di acquisti o di pagamenti, ma non può (…) far presumere l’esistenza di ricavi occulti»).

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