In gazzetta la nuova disciplina per i difensori d’ufficio D.LGS. 20/01/2015,. n. 6 «Riordino della disciplina della difesa d'ufficio»


E’ in gazzetta dal 05/02/2015 il D.LGS. 20/01/2015, n. 6 recante il «Riordino della disciplina della difesa d’ufficio».

La novità legislativa apporta sostanziali e più stringenti modifiche alla disciplina in materia di difesa d’ufficio e, conseguentemente, all’art. 97 C.P.P.

Le principali novità interessano la trasformazione dell’elenco contenente i nominativi dei difensori d’ufficio su base nazionale, elenco che verrà predisposto e aggiornato trimestralmente dal CNF (Consiglio Nazionale Forense) ed il cui inserimento sarà condizionato dal possesso alternativo di uno dei suddetti requisiti:

a) la partecipazione ad un corso biennale di formazione e di aggiornamento professionale in materia penale: il corso dovrà prevedere 90 ore di lezioni ed un esame conclusivo e sarà organizzato dai rispettivi COA ovvero dalla Camera Penale ovvero dall’Unione Camere Penali;

b) l’iscrizione all’albo per un periodo pari o superiore a 5 anni, purché il difensore dia prova di una comprovata esperienza nella materia penale;

c) il conseguimento del titolo di avvocato “specialista” secondo quanto previsto dall’art. 9 L. 247/2012: come già anticipato nel post dell’08 ottobre scorso si è ancora in attesa dell’emanazione del regolamento ad hoc.

Sono “salvi” dalle nuove regole i difensori che al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina risultano già iscritti negli elenchi dei difensori d’ufficio predisposti dai COA circondariali che passeranno, così, automaticamente nel nuovo elenco, salvo quanto di seguito richiesto per la permanenza nel suddetto elenco.

I difensori iscritti nell’elenco così predisposto (sia per le nuove iscrizioni che per le quelle effettuate per così dire in via automatica), al fine del mantenimento dell’iscrizione medesima, saranno, poi, onerati di presentare con cadenza annuale al COA di appartenenza, per l’inoltro al CNF incaricato della valutazione, la documentazione prevista dal nuovo comma 1-quater dell’art. 29 D.LGS. 271/1989 attestante il possesso dei seguenti requisiti:

– di non essere incorsi in sanzioni disciplinari di tipo superiore all’ammonimento;

– di aver esercitato continuativamente attività nel settore penale (è prevista la partecipazione ad almeno 10 udienze penali nell’arco di un anno, purché non siano di mero rinvio).

La documentazione di cui sopra è richiesta sotto pena di cancellazione d’ufficio del difensore dall’elenco nazionale, mentre la cancellazione volontaria dall’elenco è condizionata al decorso di un biennio dalla relativa richiesta.

Documenti & Materiali

Scarica il D.LGS. 20/01/2015, n. 6 recante il «Riordino della disciplina della difesa d’ufficio»

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.