Sms (email ed altro) a contenuto amoroso e infedeltà coniugale


Oggi, la tecnologia informatica facilita una continua, reiterata, variegata e pluriquotidiana comunicazione di tutti con tutti, e, dunque, anche del coniuge infedele con il proprio amante.

Anzi, proprio la particolare facilità, nonché la (apparente) riservatezza della modalità comunicativa dei messaggi (tramite sms, email, chat su socialnetwork, oppure messaggi tramite wathsapp), agevolano la trasmissione e la frequenza, anche più volte al giorno, dei messaggi stessi.

Tuttavia, è bene ricordare che questo scambio di messaggi può diventare un fertile terreno a cui attingere in caso di separazione, per dimostrare l’infedeltà dell’altro coniuge.

Il dovere di fedeltà (art. 143 codice civile)

L’art. 143 cc impone ai coniugi l’obbligo di fedeltà reciproca. Questo è uno dei doveri che i coniugi assumono reciprocamente davanti alla legge nel momento in cui contraggono il matrimonio.

La violazione del dovere di fedeltà, e, dunque, l’infedeltà di un coniuge nei confronti dell’altro, può dare luogo, non solo alla richiesta di separazione, ma anche alla richiesta di addebito  della stessa a carico del coniuge infedele (Cass. Civ., Sez. I, 12/04/2013, n. 8929).

Le conseguenze dell’addebito, come noto, sono molto importanti perché comportano la perdita del diritto all’assegno di mantenimento (art. 156 cc). In sostanza, quindi, la moglie (o il marito), infedele, non ha diritto al mantenimento.

Infedeltà e separazione dei coniugi

La violazione del dovere di fedeltà prescritto dal citato art. 143 cc, può essere un giusto motivo per richiedere la separazione tra i coniugi, ogni volta che l’infedeltà scoperta renda, all’altro coniuge, intollerabile la prosecuzione della convivenza e del matrimonio.

Dunque non è automatica la richiesta di separazione, ma, come è ovvio, è rimessa alla valutazione del coniuge tradito, che ha scoperto l’infedeltà dell’altro. E’ possibile, infatti (e peraltro è molto più frequente di quanto non si pensi) che, malgrado la scoperta dell’infedeltà dell’altro, il coniuge non ritenga di procedere alla separazione, e ciò per ragioni del tutto personali ed insindacabili.

La prova dell’infedeltà

Ma veniamo al punto: la circostanza della violazione del dovere di fedeltà, ossia l’infedeltà, così come il fondamento di ogni richiesta avanzata in giudizio (art. 2697 cc), deve essere provata nel processo.

E, quindi, sotto questo profilo, ci si chiede se sia legittimo produrre in giudizio gli sms, le email, o altri messaggi circolanti nel web, intercorsi tra il coniuge infedele e la persona con cui quegli ha, o ha avuto, la relazione amorosa extraconiugale, e prima ancora, ci si chiede se sia ammissibile l’acquisizione di tali messaggi da parte del coniuge tradito.

Il tema non è di poco conto, perché, l’acquisizione illegittima delle prove (sms a contenuto amoroso, email, ed altro) può costituire reato, e così dare luogo a responsabilità penale a carico del medesimo coniuge tradito, il quale, quindi, oltre ad essere stato tradito correrà anche il rischio di un processo penale.

Inoltre, è importante fare chiarezza, perché le prove illegittime o – il che lo stesso – illegittimamente acquisite, non sono utilizzabili dal giudice: sotto questo profilo vi è una netta distinzione tra la sede penale e quella civile, in quanto, nella prima, una prova assunta illegittimamente non è ammissibile, né tantomeno utilizzabile; mentre, in sede civile, la valutazione sull’utilizzabilità della prova illecita viene lasciata al giudice ex artt. 183 e 184 cc.

La violazione della sfera privata del coniuge infedele

Sotto il primo profilo, ad esempio, nell’ipotesi di intercettazioni telefoniche effettuate in casa da un coniuge all’insaputa dell’altro, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente il reato di “interferenze illecite nella vita privata” (art. 615 bis c.p.), a prescindere dal rapporto di convivenza coniugale (Cass. Pen., Sez. V, 02/12/2003, n. 46202).

E ancora, la giurisprudenza penale ha stabilito che è proibito al coniuge, in virtù dell’art. 616 comma 1 c.p., di prendere visione della corrispondenza diretta all’altro, senza il suo consenso espresso o tacito (Cass. Pen., Sez. V, 02/12/2003, n. 46202; Cass. Pen., Sez. V, 10/07/1997, n. 8838) Va precisato che, per la legge, i messaggi di posta elettronica (email, messenger, skype etc.), e gli sms sono veri e propri mezzi di corrispondenza e che, come tali, non possono essere violati in alcun modo al pari della posta ordinaria. Questa condotta, inoltre, potrebbe costituire il reato di accesso abusivo a sistema informatico previsto dall’art. 615 ter cp.

La produzione delle prove dell’infedeltà in sede civile

Ora, ferme le precisazioni e l’eventuale responsabilità penale di cui sopra, venendo alla sede civile, si è detto che in questa sede l’ammissibilità e l’utilizzabilità della prova stessa è rimessa alla valutazione del giudice. Ciò, per la giurisprudenza, significa che potrebbe risultare ammissibile dimostrare l’infedeltà con la produzione di sms, chat, email, etc, sempre che, tuttavia, questo sia l’unico modo per esercitare il diritto di difesa.

Pare che tra i giudici di merito sia invalsa una certa elasticità sul punto. Infatti, ad esempio, secondo il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 13 giugno 2013 (edita dal sito www.ilcaso.it, su cui abbiamo pubblicato un commento il 18/11/2013), le informazioni e le fotografie pubblicate, dalla parte in causa, su un social network come Facebook, possono avere legittimo ingresso in un giudizio di separazione.

Tuttavia, rimane il fatto che, a rigore, l’ammissibilità della prova in questione (sms, chat, etc) potrebbe essere messa in seria discussione, anche in sede civile, ogni volta che essa poteva essere acquisita tramite lo strumento dell’ordine di esibizione ex art. 210 cpc, oppure quello del sequestro ex artt. 669 bis e ss cpc, anzichè essere frutto delle investigazioni improvvisate del coniuge in violazione della privacy dell’altro, infedele.

La Suprema Corte, esaminando in sede penale, un caso di produzione di documentazione bancaria da parte di un coniuge nei confronti dell’altro, ha statuito che «la produzione processuale di documenti ottenuti illecitamente, tramite la lesione di un diritto fondamentale, può essere scriminata per giusta causa, ai sensi dell’art. 616, comma 2, c.p., soltanto quando costituisca l’unico mezzo a disposizione per contestare le pretese della controparte e l’imputato riesca a dar prova della circostanza. Integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.), la condotta di colui che sottragga la corrispondenza bancaria inviata al coniuge per produrla nel giudizio civile di separazione; né, in tal caso, sussiste la giusta causa di cui all’art. 616, comma 2, c.p., la quale presuppone che la produzione in giudizio della documentazione bancaria sia l’unico mezzo a disposizione per contestare le richieste del coniuge-controparte, considerato che, ex art. 210 c.p.c., il giudice, può, ad istanza di parte, ordinare all’altra parte o ad un terzo, l’esibizione di documenti di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo.» (Cass. Pen., Sez. V, 29/09/2011, n. 35383)

Documenti & materiali 

Scarica il testo della Cass. Civ., Sez. I, 12/04/2013, n. 8929
Scarica il testo della Cass. Pen., Sez. V, 29/09/2011, n. 35383
Scarica il testo della (massima) Cass. Pen., Sez. V, 02/12/2003 n. 46202
Scarica il testo della Cass. Pen., Sez. V, 10/07/1997, n. 8838
Scarica il testo della Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 13 giugno 2013

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

One thought on “Sms (email ed altro) a contenuto amoroso e infedeltà coniugale

  1. Elizabeth

    È vero. Infatti con le tecnologie attuali è più facile tradire, ma è anche più facile avere in mano le prove.

    Reply

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