Premessa
Con un articolo del 30 dicembre 2013, l’ultimo, in ordine di tempo, in tema di APE, si era esaminato l’impatto dell’art. 1, commi 7 e 8, del decreto ‘Destinazione Italia’ (D.L. 23/12/2013, n. 145) sulla disciplina dell’Attestato di Prestazione Energetica di cui all’art. 6 D.Lgs. 19/08/2005, n. 192, nella ‘versione’ risultante dalla modifica da ultimo operata dal cd. decreto ‘Energia’ (D.L 04/06/2013, n. 63, conv. in L. 03/08/2013, n. 90, sub art. 6).
Si era allora visto come il decreto ‘Destinazione Italia‘ fosse radicalmente intervenuto sull’assetto normativo in esame, sostituendo la previsione di nullità degli atti dispositivi immobiliari irregolari sotto il profilo dell’APE (nullità già comminata dal comma 3-bis dell’art. 6 D.Lgs. 192/2005, introdotto dal decreto ‘Energia’) con una sanzione amministrativa, inserita nell’ultima parte dell’attuale formulazione del 3° comma dell’art. 6 D.Lgs 192/2005 cit.
In sostanza, dunque, per effetto della modifica di cui sopra, il testo vigente dell’ art. 6 D.Lgs. 192/2005 non presenta più un comma 3-bis, con la comminatoria di nullità negoziali da tale disposizione a suo tempo sancita, e le sanzioni per le eventuali carenze dell’ APE – sanzioni divenute di natura amministrativa – sono contenute nell’ultima parte del 3° comma dell’art. 6 cit.
Il pasticcio del decreto ‘milleproroghe bis’: una disposizione già abrogata è dichiarata….non applicabile
↑ Senonché, il legislatore, ad una settimana dal decreto ‘Destinazione Italia’ appena citato, se ne è uscito con una nuova previsione in materia di APE, stavolta contenuta nel decreto ‘milleproroghe’ (recte: ‘milleproroghe bis’: D.L. 30/12/2013, n. 151).
Tale provvedimento, infatti, all’art. 2, 5° co., stabilisce che, in caso di cessione o dismissione di immobili pubblici «l’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3-bis del medesimo articolo» (così, testualmente, l’art. 2, 5° co., del decreto ‘milleproroghe’ bis in questione).
E’ agevole rilevare come la novità normativa appena citata disponga, nella sua prima parte, che, in caso di trasferimento di immobili pubblici, l’intero capitolo dell’APE possa essere legittimamente rinviato ad un momento successivo al negozio traslativo; e, fin qui, il tutto potrà essere discutibile/perfettibile, ma è agevolmente intelligibile.
Ciò che, invece, proprio non è dato comprendere, è come l’ultima parte della norma in esame possa disporre l’inapplicabilità dell’art. 6, comma 3-bis, D. L.gs. 192/2005, posto che tale comma, come si è visto al precedente paragrafo, al momento dell’emanazione del ‘milleproroghe bis‘ (30/12/2013) era già stato abrogato dal precedente decreto ‘Destinazione Italia’ (che reca la data del 23/12/2013).
Per dare un senso alla disposizione, si potrebbe ritenere che il testo del ‘milleproroghe bis‘ intendesse, in realtà, escludere l’applicabilità delle nuove sanzioni amministrative previste dall’attuale testo dell’art. 6, 3° comma, ultima parte, D.Lgs. 192/2005. E tuttavia, apparendo davvero azzardato cercare di trarre conclusioni in una situazione quale l’attuale, non resta che confidare che il legislatore coordini il tutto il sede di conversione.
Frattanto, vale la pena segnalare che, in materia di APE è stato recentemente pubblicato un intervento del notariato che vale la pena consultare, specie da parte di chi si trovi a doversi confrontare da subito con le problematiche qui in esame.
Documenti & materiali
↑ leggi il D.Lgs. 19/08/2005, n. 192
leggi il decreto ‘Energia’(D.L 04/06/2013, n. 63, conv. in L. 03/08/2013, n. 90).
leggi il decreto ‘Destinazione Italia’ ( D.L. 23/12/2013, n. 145)
leggi il decreto ‘milleproroghe bis’ (D.L. 30/12/2013, n. 151)
scarica il documento del notariato in materia di APE dopo il decreto ‘Destinazione Italia’