Penale: Sezioni Unite, un’ipotesi in cui il giudice di appello ha l’obbligo di rinnovare l’istruttoria In nota a Cass. Pen., SS.UU., 02/04/2019, n. 14426

By | 08/04/2019

Con la sentenza Cass. Pen., SS.UU., 02/04/2019, n. 14426, le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice d’appello, in caso di riforma della sentenza assolutoria sulla base di un diverso apprezzamento delle dichiarazioni – di natura decisiva – rese dal perito o dal consulente tecnico dinanzi al primo giudice, ha l’obbligo di procedere alla rinnovazione dell’esame dello stesso in quanto prova dichiarativa, mentre un tale obbligo non sussiste qualora un siffatto diverso apprezzamento abbia ad oggetto la relazione del perito acquisita in primo grado senza l’effettuazione dell’esame.

La questione di diritto sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite era la seguente:

«se la dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico costituisca o meno prova dichiarativa assimilabile a quella del testimone, rispetto alla quale, se decisiva, il giudice di appello avrebbe l’obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa».

Per meglio comprendere può risultare utile richiamare il significato di “prova dichiarativa” di cui al comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen. introdotta, per la prima volta, nel codice di procedura penale dall’art. 1 comma 58 della legge 23 giugno 2017 n. 107.

In questo senso le Sezioni Unite ricordano che:

«la legge non specifica né chiarisce cosa si debba intendere per “prova dichiarativa”: di conseguenza, poiché la nuova norma ruota sul suddetto sintagma, è opportuno darne una definizione e stabilire, quindi, quale sia il suo campo di applicazione. Alle prove, il codice di procedura penale dedica l’intero libro terzo, nell’ambito del quale è possibile individuare, ai fini della problematica in esame, i seguenti tre elementi essenziali: – l’oggetto della prova: l’art. 187 cod. proc. pen., a tal proposito, stabilisce che oggetto della prova sono, fra gli altri, “i fatti che si riferiscono all’imputazione”: quindi, elemento di prova diventa quel fatto che, una volta veicolato legittimamente nel processo (art. 191 cod. proc. pen.) può essere utilizzato dal giudice per la decisione (art. 546 lett. e) cod. proc. pen.); – la fonte della prova: è il soggetto o l’oggetto da cui l’elemento di prova deriva; – i mezzi di prova (artt. 194-243 cod. proc. pen.) che «si caratterizzano per l’attitudine ad offrire al giudice risultanze direttamente utilizzabili per la decisione» al contrario dei mezzi di ricerca prova (artt. 244-271 cod. proc. pen.) che «non sono di per sé fonte di convincimento ma rendono possibile acquisire cose materiali, tracce o dichiarazioni dotate di attitudine probatoria [….]» (Relazione al Progetto preliminare del codice di procedura penale, 81). Per le modalità di assunzione e per la fonte da cui provengono, i mezzi di prova (che sono quelli che interessano la problematica in esame) possono distinguersi in:
a) prova proveniente da
un soggetto le cui informazioni — nel contraddittorio delle parti – vengono trasmesse attraverso il linguaggio verbale (testimonianza; esame delle parti; confronti; ricognizioni);
b) prova proveniente da «scritti o altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografie, la fonografia o qualsiasi altro mezzo» (art. 234 cod. proc. pen.);
c) prova finalizzata a ricostruire un fatto (esperimenti giudiziali) o “a svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni” (perizia);
d) prova acquisita al dibattimento o attraverso il linguaggio verbale (mezzi di prova sub a) o attraverso segni non verbali (scrittura: mezzi di prova sub b) o attraverso entrambe le modalità (perizia e consulenza).

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