Pensione di reversibilità quando ci sono ….due mogli


 Il principio

 Come noto, in caso di decesso di una persona, il coniuge superstite ha diritto a percepire dall’INPS la c.d. pensione di reversibilità.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 9 L 1/12/1970 n. 898 (legge divorzio), in caso di morte dell’ex coniuge, la pensione di reversibilità viene riconosciuta e corrisposta al coniuge superstite, anche se divorziato, purché non passato a nuove nozze, e purché titolare di assegno divorzile.

 Il problema

Il problema sorge quando vi è, sia l’ex coniuge divorziato del de cuius, titolare di assegno di divorzile, e sia il coniuge superstite, anch’esso a sua volta avente i requisiti per la pensione di reversibilità.

Dunque, in questo caso, a chi spetta la pensione di reversibilità?

La soluzione della Corte di Cassazione

Ebbene, in una sentenza recentissima, di pochi giorni or sono, (Cass.Civ., Sez. I, 30/06/2014, n. 14793) la  Corte di Cassazione si è pronunciata proprio su questa questione statuendo che l’assegno di reversibilità dovrà essere ‘graduato’ e ripartito tra i due coniugi (precisamente, tra l’ex coniuge ed il coniuge superstite).

E la ripartizione della pensione di cui si tratta, tra i due soggetti, dovrà essere ponderata e parametrata secondo criteri correttivi di tipo equitativo, tra i quali la durata della convivenza prematrimoniale e le condizioni economiche delle parti interessate, tutto ciò allo scopo di «evitare che il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per il mantenimento del tenore di vita cui era preordinato l’assegno di divorzio, ed il secondo sia privato dei mezzi necessari per la conservazione del tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita».

La fattispecie

Il caso di specie oggetto della pronuncia della Suprema Corte, il matrimonio della prima moglie con il de cuius, era durato ben 36 anni (dal 1969 al 2005), mentre il matrimonio con la seconda moglie, aveva avuto una durata di soli 5 anni, perché era stato contratto nel 2005 ed il de cuius era poi deceduto nel 2010.

In verità, però, la seconda moglie, insoddisfatta della pronuncia di merito di primo grado (Tribunale di Brescia), confermata poi, anche dal giudice di seconde cure (Corte d’Appello di Brescia), era ricorsa alla Corte di Cassazione, lamentando il fatto che il matrimonio con il de cuius si era potuto celebrare solo nel 2005 a causa della particolare durata della causa di divorzio dalla prima moglie, ma che, tuttavia, la convivenza tra essi era iniziata molti anni prima, e precisamente nel 1991; di ciò, dunque, si doveva, a suo parere, tenere conto nella ponderazione dell’assegno di reversibilità.

In questo contesto, con la sentenza 30/06/2014, n. 14793, la Corte di Cassazione conferma la decisione assunta dai giudici di merito, tuttavia, precisando che essa merita di essere confermata perché, al contrario di quanto lamentato dalla seconda moglie ricorrente, ha tenuto nel debito conto anche della convivenza prematrimoniale con la seconda moglie.

Considerazioni finali

Dunque, la sentenza che si segnala assume una particolare importanza perché espressamente attribuisce rilevanza (ai fini della pensione di reversibilità), alla convivenza prematrimoniale che vi era stata tra il de cuius e la seconda moglie.

In questo senso essa è certamente una pronuncia che si distingue per seguire il solco dell’attribuzione di rilevanza giuridica alla convivenza more uxorio.

Poi, quanto al merito, non si può fare a meno di rimanere un po’ perplessi perché malgrado la rappresentazione del principio di diritto di cui sopra, di fatto, la Cassazione, nel caso di specie, conferma una ripartizione della pensione di reversibilità operata dai giudici di merito, che appare smentire quanto dichiarato (viene riconosciuto l’87% della pensione alla prima moglie, ed il 13% alla seconda moglie).

Tant’è. Ma il principio, applicabile anche ad altre fattispecie, è interessante e merita di essere segnalato.

Documenti & materiali

Scarica il testo della  Cass. Civ., Sez. I, 30/06/2014, n.14793
Scarica il testo della L 1/12/1970 n. 898 (legge divorzio)

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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