Il 30/04/2014 è avvenuta la pubblicazione in gazzetta del provvedimento 16/04/2014 recante le nuove «Specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44 […]», che entrerà in vigore dal prossimo 15/05/2014.
Per quanto attiene al PCT, gli elementi di novità interessano principalmente l’inserimento di due nuovi metodi di autenticazione, dei termini per la comunicazione degli indirizzi pec delle P.A., delle regole specifiche per le comunicazioni e le notificazioni per via telematica ed i requisiti di sicurezza, per l’approfondimento dei quali rimandiamo alla lettura del provvedimento in questione, mentre in questo articolo ci concentreremo sulle novità riguardanti il tema delle notifiche a mezzo pec eseguite dagli avvocati.
Alcuni articoli del provvedimento recante le specifiche tecniche sono appunto dedicati al tema che interessa, tra cui:
– l’art. 19-bis prevede il PDF quale unico formato consentito per l’atto da notificarsi via pec: ciò vale sia nel caso in cui il documento sia un originale informatico (ossia ottenuto da una trasformazione di un documento testuale e, dunque, non è ammessa la scansione), sia per i documenti informatici (o copie informatiche), anche per immagine, di documenti analogici;
– l’art. 12, comma 2, prevede la possibilità di firmare digitalmente atti telematici anche con il formato PAdES-BES (o PAdES Part 3) – in aggiunta al formato consentito in precedenza, CAdES che generava il file in estensione .p7m – eccezion fatta per il file datiatto.xml che dovrà continuare a essere sottoscritto con il precedente formato e, in ogni caso, con divieto di inserire nella busta crittografica le informazioni di revoca riguardanti il certificato del firmatario;
– l’art. 13 prevede la possibilità di inserimento nella busta telematica di due nuovi formati dei documenti informatici allegati, .eml e .msg: si consente finalmente agli avvocati di poter depositare telematicamente l’atto notificato e come allegati le ricevute di accettazione e di consegna per ciascun destinatario della notifica eseguita ex L. 53/1994 (art. 19-bis, ult. co.). Non è più, consentito, invece, il deposito di files in formato .odf.
Documenti & materiali
↑ Scarica il testo del Specifiche tecniche 16_04_2014
Scarica il testo del D.M. 44/2011