Messa alla prova: l’ordinanza di rigetto non è autonomamente impugnabile Nota a Cass. Pen., Sez. Unite, 29/07/2016, n. 33216


«L’ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova non è autonomamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., in quanto l’art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova».

Quello appena citato è il principio di diritto enunciato dalla Cassazione a Sezioni Unite, con riferimento al quesito sottoposto dall’ordinanza di rimessione circa l’autonoma ed immediata impugnabilità o meno dell’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento di messa alla prova di cui all’art. 168-bis C.P.

Nel post dello scorso 08/09/2016 avevamo approfondito un altro pronunciamento, sempre del medesimo collegio in altro procedimento, che ha invece risolto il contrasto interpretativo insorto in tema di determinazione del limite edittale di pena detentiva (non superiore a 4 anni) per poter usufruire del rito speciale in questione (introdotto con l’art. 3 della L. 67/2014), escludendo la rilevanza delle circostanze aggravanti (incluse quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato).

La pronuncia oggi in esame perviene alla conclusione di escludere l’autonoma impugnabilità del diniego di messa alla prova, chiarendo che la relativa ordinanza di rigetto è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 586 C.P.P., in quanto l’art. 464 -quater, comma 7, C.P.P., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Diversamente da quanto disposto con la sentenza commentata nel post dell’08/09/2016, qui le Sezioni Unite si discostano dall’interpretazione letterale della norma, per abbracciare un’interpretazione sistematica e di economia processuale, al fine di evitare irragionevolezze ed ingiuste penalizzazioni per l’eventuale  beneficiario dell’istituto.

Gli orientamenti giurisprudenziali contrapposti concentravano l’attenzione sul comma 7 dell’art. 464-quater C.P.P., norma che prevede che l’imputato e il pubblico ministero possono ricorrere per cassazione «contro l’ordinanza che decide sull’istanza di messa alla prova».

Secondo il primo orientamento, a favore dell’immediata ed autonoma impugnabilità dell’ordinanza di rigetto, dal tenore letterale della norma parrebbero ricorribili per cassazione tutte le ordinanze che decidono sulla richiesta, sia che si tratti di accoglimento o di reiezione della medesima.

In senso contrario, altro indirizzo ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso immediato per cassazione presentato avverso la sola ordinanza di diniego, seguendo così un’interpretazione sistematica della norma ammette la proposizione di un’autonoma e immediata impugnazione dell’ordinanza solo in caso di accoglimento della richiesta di messa alla prova,

«giacché solo in tal caso alle parti non sarebbe altrimenti consentito alcun rimedio avverso la decisione assunta» (Cass. Pen., Sez. V, n. 25666/15),

impugnazione che potrà essere proposta da parte del PM o dello stesso imputato che ritenga troppo gravose alcune prescrizioni imposte dal programma ovvero perché ritiene sussistente una causa di proscioglimento ex art. 129 C.P.P., o perchè vuole contestare l’erronea qualificazione giuridica del fatto.

A dirimere il contrasto, sono intervenute le Sezioni Unite, con l’annotata sentenza che conferma la tesi secondo cui l’ordinanza del giudice che respinge la richiesta di messa alla prova presentata dall’imputato è impugnabile solo con la sentenza di primo grado.

La Cassazione ricostruisce il sistema delineato dal legislatore secondo il seguente schema:
1) non impugnabilità del provvedimento negativo fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, in quanto è offerta all’imputato la possibilità di rinnovare la richiesta;
2) impugnabilità del provvedimento di rigetto ‘predibattimentale’ soltanto con la sentenza di primo grado, secondo la regola fissata dall’art. 586 C.P.P.
3) ricorso per cassazione in via autonoma ed immediata dell’ordinanza di accoglimento.

Documenti & materiali

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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