Rateazione debiti tributari: nuova riammissione per decaduti sino al 20 ottobre 2016 D.L. 113/2016 conv. con mod. dalla L. 160/2016


Nuova possibilità di rateizzare i debiti tributari senza obbligo di pagare le rate già scadute per chi è decaduto dal piano già concesso.

E’ quanto prevede il nuovo art. 13-bis del D.L. 113/2016 introdotto in sede di conversione del medesimo decreto dalla L.160/2016.

Come accedere alla riammissione alla rateazione

In primo luogo possono accedere al beneficio della riammissione coloro che in precedenza avevano richiesto ed ottenuto un piano di rateazione, sia esso ordinario (fino ad un massimo di 72 rate ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.P.R. 602/1973), che straordinario (fino ad un massimo di 120 rate ai sensi dell’art. 19. comma 1-quinquies, D.P.R. 602/1973).

La riammissione riguarda, inoltre, quei contribuenti che siano decaduti dalla rateazione loro concessa in precedenza alla data del 1° luglio 2016 e per poter beneficiarne, il contribuente interessato dovrà presentare la relativa richiesta entro il 20 ottobre 2016 a pena di decadenza.

Il nuovo piano potrà essere suddiviso in un numero di rate non superiore a 72, ad eccezione di chi aveva già ottenuto un piano straordinario con un numero di rate superiore a tale cifra, che potrà, dunque, ottenere una nuova rateazione fino al numero massimo di rate già approvate.

Come già anticipato, per usufruire dellla dilazione, inoltre, NON è necessario saldare integralmente le rate già scadute al momento della presentazione dell’istanza.

Tale ultimo adempimento è, invece, necessario per coloro che presentaranno l’istanza dopo il 20 ottobre 2016 o la cui decadenza dal precedente piano si sia verificata successivamente al 1° luglio 2016. In tali casi, infatti, non si applicheranno le nuove disposizioni introdotte dall’art. 13-bis del D.L. 113/2016, ma il regime ordinario di richiesta proroga previsto dall’art. 19, comma 3 lett. c), D.P.R. 602/1973. Ricordiamo che secondo quest’ultima disposizione è possibile ottenere una nuova dilazione solo se, come riferito, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data siano state integralmente saldate. Ed il nuovo piano potrà essere ripartito nel numero massimo di rate residue e non ancora scadute alla data della presentazione della domanda.

A differenza del piano di rateazione già concesso in precedenza e del quale si è decaduti, la decadenza dalla rateazione in parola avverrà in seguito al mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, in luogo delle ordinarie cinque.

Infine, il comma 3 dell’art. 13-bis del D.L. 113/2016 prevede che coloro i quali siano decaduti dai piani di rateazione, concessi in seguito all’aver definito le somme dovute mediante un atto di adesione all’accertamento o all’aver prestato acquiescenza a quest’ultimo ai sensi del D.LGS. 218/1997, possono ottenere, a semplice richiesta, la concessione di un nuovo piano di dilazione.

In tali ipotesi, la decadenza dalla precedente rateazione deve essersi verificata nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 (giorno ultimo per ottenere la riammissione prevista dalla legge di stabilità 2016, v. post del 29/04/2016) e il 1° luglio 2016.

La richiesta deve parimenti essere presentata a pena di decadenza entro il 20 ottobre 2016. Anche in tal caso non è necessario saldare le rate già scadute al momento della presentazione dell’istanza.

Effetti della riammissione

Gli effetti della riammissione alla rateazione sono indicati dall’art. 19, commi 1-quater e 4, D.P.R. 602/1973, siccome richiamati dall’art. 13-bis D.L. 113/2016.

In particolare, dal momento della presentazione della richiesta, sorge il divieto per l’agente della riscossione di promuovere nuove azioni esecutive fino all’eventuale rigetto dell’istanza, mentre, in caso di accoglimento, il pagamento della prima rata del piano da parte del contribuene «determina l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate».

In caso di rigetto dell’istanza l’agente della riscossione è, altresì, legittimato ad iscrivere ipoteca o il fermo ai sensi degli artt., rispettivamente, 77 e 86 D.P.R. 602/1973.

Le scadenze di ciascuna rata, dispone il comma 4 dell’art. 19 D.P.R. 602/1973 sono indicate «nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore».

Da ultimo segnaliamo che il comma 4 dell’art. 13-bis del D.L. 113/2016, modificando il comma 1 dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973, ha innalzato ad € 60.000,00 la soglia oltre la quale è necessario documentare la situazione di obiettiva difficoltà in cui si versa per poter accedere al piano di rateazione (ordinario) previsto dal medesimo art. 19, comma 1.

Documenti & Materiali

Scarica il testo del D.L. 113/2016 (decreto Enti Locali) conv. con mod. dalla L. 160/2016
Scarica il testo del D.P.R. 602/1973
Scarica il testo del D.LGS. 218/1997

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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