L’impugnazione del risultato elettorale relativo al CNF va proposta al Giudice Ordinario TAR Lazio, Sez. I, 11/07/2019, n. 9177

By | 12/07/2019

Per rimanere in tema di elezioni forensi dopo la sentenza C. Cost., 10/07/2019, n. 173 che abbiamo commentato ieri, vi proponiamo la recentissima decisione TAR Lazio, Sez. I, 11/07/2019, n. 9177, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O. in un noto ricorso proposto avverso i risultati dei recenti comizi elettorali per l’elezione dei componenti del CNF.

Secondo il TAR, infatti, «sono devolute al Giudice amministrativo le controversie in tema di “operazioni elettorali”», mentre spetta al Giudice ordinario

«la cognizione delle controversie concernenti la decadenza, l’ineleggibilità e l’incompatibilità, in quanto si tratta di questioni inerenti l’elettorato passivo che, come tali, concernono la tutela di posizioni di diritto soggettivo perfetto e la giurisdizione del g.o. non incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento di convalida degli eletti o di proclamazione, perché anche in tale ipotesi la decisione verte comunque non sull’annullamento dell’atto amministrativo in quanto tale per vizi di legittimità, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente l’elettorato attivo o passivo».

Occorrerà, dunque, attendere la riassunzione (se, come peraltro preannunziato), vi sarà, per conoscere l’esito della vicenda.

Documenti & materiali

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