La responsabilità di chi agisce per le associazioni non riconosciute tra obbligazione civile e tributaria Cass. Civ., Sez. VI, 06/12/2018-21/01/2019, n. 1489

By | 24/09/2019

La responsabilità di chi agisce per le associazioni non riconosciute nella sua declinazione civilistica, da un lato, e tributaria da un lato, in un succinto, ma chiaro, precedente della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. VI, 06/12/2018-21/01/2019, n. 1489), la cui massima è la seguente:

«La responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38 c.c., comma 2, per colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente.

Per i debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma “ex lege” al verificarsi del relativo presupposto, è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato.

Tuttavia, in tal caso, il richiamo all’effettività dell’ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura (nel caso di specie l’obbligazione tributaria è stata ritenuta estranea a tale periodo»

Potete scaricare la sentenza integrale qui.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.