Decreto del fare e decreto ingiuntivo


Il D.L. n. 69/2013 (cd. decreto del fare) entrato in vigore il 22/06/2013 e successivamente convertito con L. n. 98/2013, a sua volta entrata in vigore il 21/08/2013, è intervenuto, anche in materia di decreto ingiuntivo, con la finalità di apportare maggior tutela e celerità alle ragioni creditorie.

L’ art. 78 del citato decreto, proprio rubricato “misure per la tutela del credito”, ha modificato l’art. 645 c.p.c., riguardante la disciplina del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, aggiungendo il seguente periodo al secondo comma del citato articolo 645 c.p.c.: «l’anticipazione di cui all’articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l’udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire».

Il legislatore ha in sostanza voluto rafforzare la previsione codicistica finalizzata ad evitare che il debitore ingiunto arbitrariamente dilati i tempi processuali, al fine di procrastinare la decisione sull’esecutorietà del decreto opposto, fissando la data dell’udienza di prima comparizione ben oltre il rispetto del termine a comparire.

L’art. 163 bis c.p.c., terzo comma dettato per il procedimento di cognizione ordinario già prevedeva, infatti, che «se il termine assegnato dall’attore eccede il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest’ultimo termine, l’udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall’attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all’attore, almeno cinque giorni liberi prima dell’udienza fissata dal presidente».

Il nuovo art. 645 c.p.c. ora rafforza il raggio di applicazione stabilendo che nell’ipotesi suddetta l’udienza di prima comparizione debba essere fissata non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire, con ciò fornendo al creditore opposto l’opportunità di vanificare eventuali attività meramente dilatorie esercitate dal debitore.

Oltre all’art. 645 c.p.c. il cd. decreto del fare ha, inoltre, modificato l’art. 648 c.p.c., disciplinante la possibilità di richiedere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo (non concessa al momento dell’emissione dello stesso ai sensi dell’art. 642 c.p.c.) in pendenza di opposizione. La norma, come da ultimo modificata, prevede ora che il giudice in sede di prima udienza sia tenuto a pronunciarsi sulla sussistenza dei requisiti per concedere (o meno) la provvisoria esecuzione del decreto opposto.

Le nuove disposizioni ai sensi del medesimo art. 78 si applicano ai soli procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore del decreto in questione.

Non ci si può esimere dal rilevare che la suggestiva rubrica dell’art. 78 del cd. decreto del faremisure per la tutela credito” ragionevolmente induceva a ritenere che all’interno dell’articolo in questione fossero contenute misure ben più pregnanti ed efficaci rispetto a quelle effettivamente indicate, in considerazione del perseguito intento di fornire maggior tutela alle ragioni creditorie troppo spesso sacrificate (il riferimento non può che essere alla nuova ipotesi di concordato preventivo cd. in bianco, sovente impropriamente utilizzato al solo fine di beneficiare dell’effetto di blocco delle azioni esecutive).

Tuttavia ogni spinta acceleratoria, soprattutto di carattere processuale, peraltro non lesiva del diritto di difesa, che vada a rendere più agevole e più celere il procedimento volto ad accertare le pretese creditorie non può che essere vista con assoluto favore.

Documenti & materiali

scarica il D.L. n. 69/2013 (cd. decreto del fare)
scarica la L. n. 98/2013 (legge di conversione)

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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