Contributo unificato nei giudizi di opposizione in materia di esecuzione La circolare del Ministero della Giustizia del 03/03/2015


Il ministero della giustizia ha diramato a tutti gli uffici giudiziari del territorio una circolare vertente in ordine alle problematiche riscontrate in tema di contributo unificato nei giudizi di opposizione all’esecuzione e di opposizione di terzo all’esecuzione.

La circolare in questione contiene la risposta ai quesiti che erano stati sollevati dagli operatori giudiziari e mira ad uniformare il comportamento degli uffici giudiziari, nonché a superare le difficoltà interpretative riscontrate a seguito delle modifiche normative – di cui al D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014 – intervenute in tema di processo esecutivo ed, in particolare, di opposizione ex art. 615, 617 e 619 C.P.C.

Ecco un breve sunto dei principali chiarimenti:

1) contributo unificato nei giudizi di opposizione all’esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e di terzo; la circolare determina con esattezza l’ammontare che la parte opponente dovrà versare nella c.d. fase incidentale innanzi al giudice dell’esecuzione nelle ipotesi di:

  • opposizione ex art. 615, 2° co., C.P.C. (all’esecuzione) ed opposizione ex art. 619 C.P.C. (di terzo all’esecuzione): sono assoggettate al versamento del contributo unificato al momento dell’iscrizione a ruolo, secondo il valore della domanda, trattandosi di azioni che introducono normali ed ordinari processi di cognizione;
  • opposizione ex art. 617, 2° co. C.P.C. (agli atti esecutivi): soggiace al pagamento del contributo unificato nella misura fissa di € 168,00 (art. 13, 2° co., D.P.R. 115/2002, T.U. spese giustizia);
  • opposizione proposta ad esecuzione già iniziata: in tale ultima ipotesi la circolare esprime un principio importante stabilendo che, trattandosi di procedimenti che si innestano nell’ambito del processo esecutivo pendente che sconta già il contributo unificato, in tali ipotesi non è dovuto alcun contributo.

2) quando deve essere corrisposto il contributo unificato nelle procedure esecutive a seguito della nuova formulazione dell’art. 518, 6° co., C.P.C.?

La circolare ministeriale chiarisce che a seguito della modifica alla norma in questione dal D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014 che ha previsto che

compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro dieci giorni dalla consegna. Il cancellerie al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all’articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.

il contributo deve essere versato – così come previsto in precedenza – al momento del deposito dell’istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore procedente, come indicato dall’art. 14, 1° co., D.P.R. 115/2002, T.U. spese giustizia, non avendo tale norma subito alcuna modifica.

Documenti & materiali

Scarica il testo della circolare del ministero della giustizia del 03/03/2015
Scarica il testo del D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014
Scarica il testo del D.P.R. 115/2002, T.U. spese giustizia

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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