Procedimento di mediazione. E’ necessaria la presenza personale delle parti e non solo dei difensori delegati Tribunale di Vasto, 09 marzo 2015


Il Tribunale di Vasto, con una sentenza che lascia tutti un pò perplessi, si pronuncia in ordine alla necessità della presenza personale delle parti al procedimento di mediazione (nel caso di specie trattavasi di c.d. “mediazione delegata dal giudice”), adempimento la cui violazione viene sanzionata con la improcedibilità della relativa domanda giudiziale.

Secondo il giudicante, in particolare, le parti devono obbligatoriamente partecipare agli incontri con il mediatore per tentare di trovare un accordo, non potendo delegare tale attività ai rispettivi difensori.

Nonostante sia prevista espressamente dalla legge la possibilità per la parte (che abbia instaurato una mediazione, ovvero sia destinataria della relativa domanda, ovvero ancora abbia attivato il procedimento mediatorio dietro ordine del giudice) di delegare altra persona a presenziare in sua vece agli incontri con il mediatore, tale possibilità – secondo il Tribunale di Vasto – deve ritenersi preclusa qualora il delegato si identifichi proprio con il difensore, il quale potrà al più “accompagnare” la parte all’incontro.

Ed, ancora, citando un passo della pronuncia in commento,

l’ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un di lei delegato), accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale delegato dalla parte.

Il caso

Nello specifico caso, accadeva che nel corso del procedimento giudiziario avente ad oggetto – l’asserita debenza di alcune somme (corrispettivo di € 140.0000,00) in virtù di un contratto di fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per un fabbricato in corso di costruzione, richieste dall’attrice da una parte, e, per converso, l’asserita presenza di vizi e/o difetti delle opere ed il conseguente diritto risarcitorio, richiesto, invece, dalla convenuta – il giudice aveva disposto l’esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5, 2° comma, D.LGS. 28/2010.

Le parti provvedevano ad instaurare il relativo procedimento, ma in sede di primo incontro con il mediatore non comparivano personalmente, risultando presenti i soli difensori delle parti e la procedura si chiudeva in ragione del mancato consenso della convenuta all’espletamento del procedimento di mediazione. Il verbale di mediazione non dava atto di eventuali giustificazioni dell’assenza delle parti personalmente.

Depositato il verbale di mediazione nella causa giudiziale, il giudice dichiarava improcedibile la domanda attorea per mancato avveramento della condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 5, 2° comma, D.LGS. 28/2010.

Le spese di lite, invece, venivano compensate integralmente, sul presupposto della natura assolutamente processuale delle ragioni del rigetto della domanda e stante l’assoluta novità della questione, in assenza di un orientamento consolidato giurisprudenziale di legittimità sul punto.

La decisione è tranciante, non risultando neppure praticabile

l’alternativa soluzione di assegnare alle parti un nuovo termine per la reiterazione della procedura di mediazione, essendo questa già stata definita.

Le motivazioni poste a base della sentenza in commento si rifanno alla natura della mediazione, quale istituto che mira a

riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto.

Tale strada, secondo il giudicante, sembrerebbe percorribile unicamente con un contatto diretto tra il mediatore e le “persone” parti del conflitto, che consente la ricerca empatica e la percezione delle “emozioni” nei conflitti.

La pronuncia del Tribunale di Vasto, dunque, è piuttosto secca e non lascia spazio ad una applicazione analogica al procedimento di mediazione dei principi conosciuti nel nostro ordinamento che consentono nel processo la rappresentanza del difensore munito dei poteri di conciliare e transigere o le norme sulla rappresentanza degli atti negoziali, come espressamente richiamato in sentenza.

Documenti & materiali

Leggi la sentenza del Tribunale di Vasto, 09/03/2015
Scarica il testo del D.LGS. 28/2010

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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