Si segnala la pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana del 19/03/2015 del decreto del presidente del consiglio dei ministri (D.P.C.M. 29/2015) contenente le norme attuative delle disposizioni in tema di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018.
Il regolamento in questione consente a determinate tipologie di lavoratori di ricevere mensilmente in busta paga il TFR senza dover attendere l’età pensionabile o le altre condizioni normative che consentono di ottenerne una parziale corresponsione prima della conclusione del rapporto lavorativo.
Trattasi di una opzione che alcune tipologie di lavoratori, in presenza di determinati requisiti (anzianità di sei mesi), possono oggi esercitare mediante apposita istanza di accesso presentata al proprio datore di lavoro.
Dal novero dei soggetti che potranno beneficiare di tale strumento sono espressamente esclusi i lavoratori domestici, quelli operanti nel settore agricolo, quelli per i quali la legge o i CCNL prevedano la corresponsione periodica del TFR in favore di terzi, i lavoratori dipendenti presso aziende sottoposte a procedure concorsuali, ovvero che abbiano avviato un accordo di ristrutturazione o un piano di risanamento attestato e simili.
Il regolamento consente poi ai datori di lavori che abbiano meno di 50 addetti di accedere ad un finanziamento assistito da garanzia, finanziamento che dovrà essere rimborsato al ricorrere di alcune cause di interruzione anticipata (tra cui, tutti i casi di risoluzione del rapporto intervenuta durante la vigenza del rapporto ovvero quando il finanziamento venga utilizzato per scopi diversi dalla liquidazione mensile del Qu.I.R).
Documenti & materiali
Scarica il testo del D.P.C.M. 20/02/2015, n. 29, G.U. 19/03/2015