Sovraindebitamento: la proposta di accordo va omologata se per il creditore dissenziente è più favorevole rispetto alla liquidazione Trib. Calabria, Sez. I, 19/03/2021

By | 21/04/2021

TRIB. CALABRIA, SEZ. I, 19/03/2021

«Deve essere omologato l’accordo di composizione della crisi laddove la relativa proposta – approvata dalla necessaria percentuale dei creditori – appaia più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria nei confronti dell’unico creditore che abbia mosso contestazioni» (Massima non ufficiale)

Il Giudice [Omissis],

sciogliendo la riserva assunta;

-rilevato che, con ricorso depositato il [Omissis], [Omissis] ha chiesto l’omologa dell’accordo di composizione della crisi redatto dall’ “Organismo di composizione della crisi” nella persona della dr.ssa [Omissis]:

-osservato che con decreto del [Omissis] veniva fissata l’udienza ai sensi dell’art. 10 l. 3/2012;

– richiamato il precedente provvedimento del [Omissis] con il quale è stata accertata l’insussistenza di atti in frode e fissata l’udienza per l’omologa della proposta di accordo;

– sentite le parti all’udienza del [Omissis];

OSSERVA

[Omissis] ha proposto ai creditori un accordo del seguente tenore: “entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla comunicazione del decreto di omologa dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, corrisponderà ai creditori l’importo complessivo di € 39.409,68” che andrà così distribuito: € 7.363,03 all’O.C.C. presso l’Ordine [Omissis]; € l.922,58 a [Omissis]; € 232,00 all’Agenzia delle Entrate — Riscossione (aggio); € 212,00 + € 822,25 al Comune di [Omissis]; € 6.303,15 + € 183,22 all’Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di [Omissis]; € 7.838,39 all’Avvocato [Omissis]; € 1.604,09 a [Omissis].

Come da attestazione dell’O.C.C. e documentazione in atti risulta che la predetta proposta sia stata approvata dai creditori rappresentanti l’87,82%.

l’O.C.C. ha poi trasmesso, ai sensi dell’art. 12, comma 1 1. 3/2012 ai creditori la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all’art. 11 della medesima legge, allegando il testo dell’accordo. Nella relazione depositata dall’OCC ai sensi dell’art. 12, comma 1, secondo periodo si dà atto che è pervenuta una sola contestazione da parte del creditore [Omissis] sicché si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all’ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale.

Sotto tale punto di vista l’accordo. per come congegnato, appare di indubbio vantaggio per il creditore rispetto all’alternativa liquidatoria, in quanto quest’ultima risulta di incerta percorribilità e proficuità, in ragione della circostanza che la ricorrente risulta titolare solamente di una quota del 50 % su di un unico cespite su cui è stato trascritto provvedimento presidenziale, pronunciato in sede di separazione dei coniugi, di assegnazione della casa familiare, regolarmente opponibile al futuro aggiudicatario, il che rende palese la difficoltà di una collocazione del bene sul mercato (e ciò a prescindere dalla circostanza che sul medesimo bene grava anche regolare costituzione di un fondo patrimoniale — dichiarato inefficace nei confronti del solo creditore [Omissis] a seguilo di sentenza del Tribunale di [Omissis], n. [Omissis]). La proposta di accordo prevede inoltre il pagamento dei creditori della percentuale del 20,96% entro soli 15 giorni dall’omologa e, conseguentemente, anche il profilo temporale appare di sicuro vantaggio rispetto all’alternativa liquidatoria.

Le contestazioni mosse dal creditore inoltre ripercorrono in massima parte le questioni già affrontate con precedente decreto del [Omissis] con il quale è stata esclusa la presenza di atti in frode e al quale pertanto integralmente si fa rinvio.

Neanche le ulteriori deduzioni esposte in sede di contestazione possono considerarsi idonee a superare detto giudizio.

Infatti, le osservazioni del creditore contestante, in merito ad una presunta simulazione dello stato di separazione dal marito finalizzata a frodare le ragioni creditorie, non solo non trovano riscontro in alcuna fonte di prova, ma risultano anche in aperto contrasto con gli atti del procedimento penale indicati dall’O.C.C.: in particolare. con l’ordinanza di misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e sequestro preventivo di armi emessa dal GIP del Tribunale di [Omissis] il [Omissis] ai danni dell’ex marito.

Inoltre, non rientra nell’oggetto del presente giudizio l’indagine sulla meritevolezza dell’istante e dunque è escluso ogni accertamento sullo stato soggettivo del sovraindebitato — salvo come già chiarito il rilievo di atti in frode.

Generiche. infine. devono considerarsi le residue contestazioni riportate.

Tanto premesso l’O.C.C. ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità dell’accordo, con argomentazioni logiche ed esaustive, che integralmente si richiamano nella presente sede.

P.Q.M.

omologa l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da [Omissis];

dispone che la debitrice ricorrente provveda, sotto la supervisione dell’OCC nominato, ad effettuare i pagamenti in favore dei creditori, secondo le previsioni dell’accordo omologato;

dispone l’immediata pubblicazione del presente decreto sull’area dedicata del sito internet del Tribunale di [Omissis], a cura dell’O.C.C.:

dà atto che l’accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10, co. 2, L. n. 3/2012 eche i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte ricorrente, nonché all’O.C.C.

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