Come noto lo scorso 14 giugno la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il testo del disegno di legge di riforma del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario.
La riforma prevede delle importanti novità che riguardano tanto aspetti sostanziali (modifiche della disciplina della prescrizione, inasprimenti sanzionatori etc.), quanto procedurali (modifiche al regime delle impungnazioni, in materia di riti speciali etc.). Il testo di legge contiene inoltre anche la delega al governo ad emanare decreti legislativi per la riforma della disciplina delle intercettazioni e dell’ordinamento penitenziario.
La legge di riforma non è ancora stata pubblicata in Gazzetta e nell’attesa di leggere il testo definitivo, segnaliamo di seguito le principali novità contenute nel provvedimento enunciate direttamente dal Ministero della Giustizia sul sito www.giustizia.it.
«I CONTENUTI PRINCIPALI DEL PROVVEDIMENTO
Estinzione del reato per condotte riparatorie
Nei reati procedibili a querela il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ripara interamente il danno mediante restituzione o risarcimento ed elimina le conseguenze del reato. La regola è che il danno sia riparato prima che abbia inizio il dibattimento.
Una delega, infine, affida al Governo il compito di estendere la procedibilità a querela anche ai reati che arrecano offese di modesta entità salvo che la persona offesa sia incapace (per età o infermità).
L’ambito applicativo del nuovo istituto delle condotte riparatorie è limitato ai reati perseguibili a querela remissibile;
a questa innovazione sono ovviamente collegate le altre norme che estendono la perseguibilità a querela per i reati contro la persona e contro il patrimonio che arrechino offese di modesta entità all’interesse protetto, salvo che la persona sia incapace per età o infermità.
In sostanza, le condotte riparatorie di cui all’art. 1 del disegno di legge realizzano l’apprezzabile risultato di sottrarre l’effetto estintivo della remissione al mercanteggiamento tra le parti private per affidarlo interamente al giudice, neutralizzando così eventuali ritrosie della persona offesa.
Gli inasprimenti sanzionatori
Il disegno di legge inasprisce le pene per i reati di furto in domicilio e rapina, oltre che il reato di scambio elettorale politico-mafioso.
La ratio di tali previsioni è soprattutto di potenziare la funzione general preventiva della pena.
L’inasprimento sanzionatorio per i reati di furto in domicilio e scippo e rapina è avvenuto operando, il che rappresenta sicura garanzia di innalzamento della pena concretamente irrogata.
Per il furto in abitazione e di scippo si innalza il minimo edittale della pena detentiva dall’attuale anno a tre anni e si eleva anche la pena pecuniaria.
Per il reato di rapina si innalzano i limiti edittali sia della pena detentiva, dagli attuali tre a quattro anni nel minimo, sia di quella pecuniaria. Si inasprisce il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate.
Infine, il disegno di legge introduce nella norma codicistica un ulteriore comma, per il quale le circostanze attenuanti, diverse da quelle della minore età e della collaborazione per l’individuazione dei correi, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti del furto di cui all’articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti.
In riferimento al reato di scambio elettorale politico-mafioso è opportuno ricordare che, nel corso della attuale legislatura, la legge n. 62 del 2014 è intervenuta sia sul fronte della condotta incriminata, dilatandola sensibilmente, sia su quello della pena comminata edittalmente, riducendola.
Il disegno di legge all’esame interviene nuovamente sulla cornice edittale, sanzionando tale reato con la pena della reclusione da sei a dodici anni.
La riforma della disciplina della prescrizione
Ogni iniziativa di riforma dell’istituto della prescrizione non può prescindere dalla necessità di contemperare due diverse esigenze: da un lato, quella di assicurare alla giurisdizione tempi congrui allo svolgimento delle attività di accertamento dei fatti di reato, onde evitare che le legittime pretese punitive vengano frustrate, dall’altro, quella di garantire la ragionevole durata del processo (art. 111 Costituzione e art. 6 Convenzione europea dei diritti dell’uomo), conservando alla prescrizione la sua attuale funzione di stimolo a una definizione dei processi penali in tempi non troppo estesi.
Il nucleo della riforma fa leva sulla sentenza di condanna di primo grado che, affermando la responsabilità dell’imputato, non può che essere assolutamente incompatibile con l’ulteriore decorso del termine utile all’oblio collettivo rispetto al fatto criminoso commesso. Non si tratta però di far cessare da quel momento la prescrizione, quanto di introdurre specifiche parentesi di sospensione (di diciotto mesi ciascuna per ciascun grado di impugnazione: appello e cassazione) per dar modo ai giudizi di impugnazione di poter disporre di un periodo congruo per il loro svolgimento.
Il periodo di sospensione per i giudizi di impugnazione è però oggetto di computo ai fini del termine di prescrizione per il caso in cui la sentenza di condanna sia riformata o annullata (o sia annullata la sua conferma in appello), perché viene meno il presupposto che giustifica la sospensione, e cioè, come già detto, il riconoscimento della fondatezza della pretesa punitiva statuale.
Delega al Governo in materia di regime di procedibilità per taluni reati, di revisione delle misure di sicurezza e del casellario giudiziale
Quanto al delicato tema del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari in favore delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (c.d. Rems), il Governo mira a prevedere la destinazione alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) in via prioritaria per i condannati per i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale.
Mentre per coloro che versino in stato di infermità psichica sopravvenuta, di vizio parziale di mente e per coloro che sono sottoposti alla misura di sicurezza provvisoria, mira a prevedere la collocazione prioritaria presso sezioni specializzate degli Istituti penitenziari atti ad assicurare trattamenti terapeutici e riabilitativi che tengano conto delle peculiari esigenze di cura di ciascun soggetto.
Tale scelta trova la sua ratio nella necessità di bilanciare l’esigenza di tutela della salute della persona, che viene allocata in un ambiente, pur all’interno del circuito penitenziario, dedicato all’osservazione e all’assistenza psichiatrica, in grado di garantire la continuità terapeutica, con quella della sicurezza sociale, che si realizza mantenendo in ambito intramurario tutti quei soggetti per i quali non sia stato ancora accertato in modo definitivo lo stato di malattia.
Non è da trascurare, inoltre, come l’effetto di tali modifiche sarà proprio quello auspicato dell’alleggerimento del carico delle Rems che renderà possibile una migliore gestione personalizzata dei pazienti e un più idoneo rapporto tra operatori ed internati.
Ciò posto, è poi apprezzabile è l’indicazione di delega relativa al superamento del rigido concetto di infermità mentale per aprire alla rilevanza anche dei disturbi della personalità, sebbene la giurisprudenza abbia già fatto grandi passi avanti in questa direzione.
Si dettano ancora deleghe per riformare la disciplina delle misure di sicurezza personali, prevedendo, in caso di capacità ridotta, l’abolizione del doppio binario e l’introduzione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell’agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi. Il tema trattato è particolarmente delicato, pari è stata l’attenzione posta nella formulazione dei principi di delega.
Il disegno di legge, poi delega il Governo a emanare un decreto legislativo per modificare la disciplina del casellario giudiziale alla luce delle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e dei principi e dei criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell’Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi.
Il Governo è altresì delegato a rivedere anche i presupposti in tema di eliminazione delle iscrizioni al fine di adeguarli alla attuale durata media della vita umana; a eliminare la previsione di iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; a rimodulare i limiti temporali per la eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità.
Disposizioni processuali
Si tratta di disposizioni che offrono strumenti processuali atti a ridurre fortemente i tempi di celebrazione del processo. Tra queste si segnalano la modifica di molteplici disposizioni del codice di procedura penale relative alle indagini preliminari e ai procedimento di archiviazione. In particolare, si interviene:
- sulla disciplina dei colloqui del difensore con l’imputato in custodia cautelare, per circoscrivere la possibilità di dilazionare il colloquio con il difensore alle indagini preliminari concernenti reati di maggior allarme sociale;
- sul potere della persona offesa dal reato di chiedere informazioni sullo stato del procedimento penale nel quale ha presentato la denuncia o la querela;
- sul catalogo delle informazioni che la vittima del reato ha il diritto di ricevere dall’autorità procedente in una lingua ad essa comprensibile;
- sulla disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili;
- sulla certezza dei tempi delle indagini preliminari per ridurre i c.d. “tempi morti” nel passaggio alla fase del giudizio. Si fissa il termine di tre mesi (prorogabile di altri tre mesi) per la decisione del pubblico ministero sul se chiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale. Il termine è invece di quindici mesi nei procedimenti per i delitti di mafia e terrorismo;
- sull’aumento a venti giorni del termine concesso alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini;
- sul dovere del giudice, nel caso in cui non accolga la richiesta di archiviazione, di fissare entro tre mesi la data dell’udienza in camera di consiglio e, successivamente a tale udienza, di provvedere sulle richieste entro il termine di tre mesi nel caso in cui non ritenga necessarie ulteriori indagini;
- sulla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione e sul regime di impugnazione, semplificato, del decreto o dell’ordinanza di archiviazione;
Modifiche in materia di riti speciali
Si modifica l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio, prevedendo:
- che tale sentenza emessa in sede di udienza preliminare sia impugnabile in appello, anziché direttamente in Cassazione:
- la soppressione della, disposizione che consente alla persona offesa costituita parte civile nel processo penale di proporre ricorso per Cassazione;
- che il ricorso per Cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello può essere presentato solo per violazione di legge.
Si modifica la disciplina del giudizio abbreviato prevedendo che:
- ove la richiesta dell’imputato venga subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l’eventuale termine (massimo sessanta giorni) chiesto dal pubblico ministero per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa;
- dalla richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare deriva la sanatoria delle eventuali nullità (escluse quelle assolute) e la non rilevabilità delle inutilizzabilità (salvo quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione a sollevare ogni questione sulla competenza territoriale del giudice;
- se il rito abbreviato riguarda un delitto il provvedimento conferma la diminuzione della pena di un terzo ma, se si procede per una contravvenzione, consente il dimezzamento della pena.
Si semplifica il controllo sulle sentenze di patteggiamento, prevedendosi che:
- per rimediare a errori nell’indicazione della specie o della quantità della pena, sia lo stesso giudice che ha emesso la sentenza a provvedere;
- in caso di impugnazione del provvedimento alla rettifica provvede la Corte di Cassazione senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza;
- il ricorso per Cassazione da parte del pubblico ministero e dell’imputato contro la sentenza di patteggiamento possa essere presentato soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato (vizi della volontà), al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione del fatto e alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.
Si modifica la disciplina del decreto penale di condanna, al fine di potenziarne la capacità deflativa, con un ragguaglio favorevole all’imputato tra pena detentiva e pena pecuniaria. Si stabilisce che caso il valore giornaliero della detenzione è pari alla somma di euro 75 e non può superare di tre volte tale ammontare.
Struttura della sentenza
Si interviene in materia di requisiti della sentenza, prevedendo che tale provvedimento debba contenere anche l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della, prova adottati avendo riguardo:
- all’accertamento dei fatti e alle circostanze relative all’imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
- alla punibilità e alla determinazione della pena e della misura di sicurezza;
- alla responsabilità civile da reato;
- all’accertamento dei fatti dai quali dipende l’applicazione di norma processuali.
Riforma delle impugnazioni
In materia, il disegno all’esame mira a semplificare il regime delle impugnazioni, oltre che a recepire alcuni principi di origine europea:
- si stabilisce che l’impugnazione può essere proposta personalmente dall’imputato purché non si tratti di ricorso per Cassazione;
- si prevede per l’atto di appello l’onere della specificità dei motivi di impugnazione, a pena di inammissibilità, oltre che l’onere di indicazione delle prove delle quali si deduce l’inesistenza o l’omessa o erronea valutazione, sempre a pena di inammissibilità;
- si reintroduce il c.d. concordato sui motivi in appello, istituto abrogato nel 2008, che comporta un accordo sulla rideterminazione della pena con rinuncia agli altri motivi di impugnazione. Si impedisce però che si possa dar luogo a concordato per i reati di mafia e terrorismo e per i reati sessuali e in danno di minori.
Il giudizio di cassazione, in particolare:
- si interviene con un aumento delle sanzioni pecuniarie, in favore della cassa delle ammende, per i casi di proposizione di ricorsi inammissibili, a chiaro scopo deflativo;
- si rafforzano le garanzie partecipative della difesa nel giudizio contro provvedimenti di sequestro;
- si semplifica la decisione della Corte sulla inammissibilità dei ricorsi, che può essere dichiarata senza alcuna formalità in alcune tassative ipotesi, potendo comunque la parte ricorrere in via straordinaria contro la decisione di inammissibilità;
- si limita il ricorso per cassazione, nel caso di doppia decisione di proscioglimento, ai vizi di violazione di legge;
- si esclude che l’imputato possa provvedere personalmente alla presentazione del ricorso per Cassazione;
- si fa obbligo alle sezioni semplici di interpellare le Sezioni unite quando non concordino con un principio di diritto già enunciato dalle Sezioni unite stesse;
- si aumentano i casi in cui la Corte di Cassazione può procedere all’annullamento della decisione senza rinvio al giudice di merito, in modo da evitare inutili lungaggini;
- si attribuisce la cognizione dei casi di rescissione del giudicato alla Corte di appello, in quanto giudice di merito, sgravando la Corte di cassazione.
Accanto alle norme precettive in materia di impugnazioni, si prevedono altresì criteri di delega:
- prevedere la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace;
- prevedere che il procuratore generale presso la Corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;
- prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;
- prevedere la legittimazione dell’imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”;
- prevedere la titolarità dell’appello incidentale in capo all’imputato e limiti di proponibilità.
Modifiche alla normativa di organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero
Si incide sulla disciplina di organizzazione dell’ufficio del Pubblico ministero attribuendo al procuratore della Repubblica il potere-dovere di di assicurare l’osservanza delle disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato.
Udienza a distanza
La partecipazione a distanza al procedimento diviene la regola nei seguenti casi:
- la persona si trova detenuta per un delitto di mafia o comunque particolarmente grave;
- la persona è ammessa a misure di protezione.
L’eccezione alla regola – ovvero la presenza fisica in udienza – può essere prevista dal giudice con decreto motivato; tale eccezione non opera mai per i detenuti soggetti alle misure di detenzione speciale di cui all’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario
Delega al Governo per la riforma del processo penale
L’articolo 34 delega il Governo ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina del processo penale e dell’ordinamento penitenziario, sulla base di principi e criteri direttivi dettati dagli articoli seguenti, individuando il procedimento per l’emanazione dei decreti legislativi, il quale vede un significativo coinvolgimento delle Commissioni parlamentari.
Intercettazioni
- Si dà delega al Governo per garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale all’udienza di selezione del materiale intercettativo, nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale.
- In particolare, si prevede che, ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero, oltre che per necessità di prosecuzione delle indagini, deve assicurare la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili che non siano pertinenti all’accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei.
- Si prevede una nuova fattispecie penale (punita con la reclusione non superiore a 4 anni) volta a punire coloro che diffondano il contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche fraudolentemente captate, con la finalità di recare danno alla reputazione. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell’ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.
- Si prevede la semplificazione delle condizioni per l’impiego delle intercettazioni delle conversazioni e comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.
- Si disciplinano le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici (cosiddetti Trojan) in dispositivi elettronici portatili, prevedendo, in particolare, che si possa procedere in tali casi ad intercettazione ambientale senza limiti solo per i procedimenti di mafia e terrorismo.
Delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario
L’articolo 36, fermo restando quanto previsto dall’articolo 41-bis dell’ordinamento penale, individua i seguenti criteri e principi direttivi per la riforma dell’ordinamento penitenziario:
- semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, ad eccezione di quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione (lettera a);
- revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative (lettere b e c);
- revisione del sistema delle preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari (lettere d ed e);
- previsione di attività di giustizia riparativa (lettera f);
- incremento delle opportunità di lavoro retribuito sia intramurario che esterno nonché di attività di volontariato (lettere g e h);
- revisione delle disposizioni dell’ordinamento penitenziario relative alla medicina penitenziaria, anche attraverso il potenziamento dell’assistenza psichiatrica negli istituti di pena (lettera 1), all’utilizzo dei collegamenti audiovisivi (lettera i), al riconoscimento del diritto all’affettività (lettera n);
- interventi specifici per favorire l’integrazione dei detenuti stranieri (lettera o);
- attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell’effettività della funzione rieducativa della pena, attraverso l’inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, i beni della, salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico, della salubrità ed integrità ambientale, dell’integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato (lettera q);
- previsione di norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica, (lettera i);
- interventi a tutela delle donne recluse e delle detenute madri (lettere s e t);
- revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale (lettera u);
- revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi (lettera v).
La disposizione di delega (lettera p) contiene infine specifici principi e criteri direttivi per l’adeguamento delle norme dell’ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età, con riferimento tanto alle autorità giurisdizionali coinvolte, quanto all’organizzazione degli istituti per i minorenni, passando per la revisione delle misure alternative alla detenzione e dei benefici penitenziari, con particolare attenzione all’istruzione ed ai contatti con la società esterna, in funzione di reinserimento sociale.
Ulteriore delega è affidata al Governo dall’articolo 37 ed è relativa all’adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, mentre l’articolo 38 riguarda la delega per le eventuali disposizioni integrative e correttive.»
Di seguito il link diretto alla pagina del Ministero