Responsabilità risarcitoria dell’amministratore sociale: natura contrattuale e conseguenze sull’onere della prova Trib. Milano, Sez. XV-Impresa "B", 25/10/2019, n. 9709

By | 14/01/2020

TRIB. MILANO, SEZ. XV-IMPRESA “B”, 25/10/2019, N. 9709

«La natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore sociale consente alla società che agisca per il risarcimento del danno, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento di quest’ultima, di allegare l’inadempimento dell’organo gestorio quanto ai fatti distrattivi, una volta dimostrati, restando a carico del convenuto l’onere di dimostrare l’utilizzazione delle somme nell’esercizio dell’attività di impresa»

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità che deve caratterizzare gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente ai sensi dell’art. 16 bis comma 9-octies D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, come modificato dall’art. 19 comma 1 lett a), n. 2-ter) D.L. 27 giugno 2015 n. 83 conv in L. 132/2015.

L’attore FALLIMENTO [Omissis] srl, società dichiarata fallita dal Tribunale di [Omissis] in data 27.06.2014, pubblicata il 4.07.2014, già attiva nel settore del montaggio, smontaggio e noleggio di ponteggi, ha svolto azione di responsabilità ex art. 146 LF nei confronti di:

> [Omissis], Presidente del CdA fino al 5.10.2012, AU fino all’1.7.2013 e per la curatela, amministratore di fatto fino al fallimento,

> [Omissis], componente del CdA di [Omissis] srl fino al 5.10.212

> [Omissis] componente del CdA di [Omissis] srl fino al 5.10.212,

addebitando loro:

1. atti distrattivi dei beni sociali a favore della neo costituita [Omissis] srl (società fondata dai soci [Omissis] e [Omissis] in data 14.11.2012 che ha iniziato a svolgere la medesima attività della [Omissis] srl presso la medesima sede operativa in [Omissis], utilizzando i beni strumentali utilizzati da [Omissis] srl;

2. il mancato incasso delle fatture emesse da gennaio a dicembre 2013 da [Omissis] srl verso [Omissis] srl per la locazione, la vendita di beni strumentali, la locazione di locali e spazi della sede operativa della [Omissis], per la complessiva somma di € 140.710,00 mai pagata dalla [Omissis] srl che l’amministratore di [Omissis] srl non si era mai curato di riscuotere;

3. la distrazione da parte di [Omissis] della complessiva somma di € 210.530,00 attraverso l’incasso di assegni emessi a sé stesso e il prelievo di contanti dai conti correnti della società accesi presso [Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis] e [Omissis], somma impiegata a titolo personale.

Secondo la prospettazione del fallimento tutte queste condotte distrattive hanno determinato un pregiudizio complessivo per il patrimonio della società di € 140.710,00 di cui ha chiesto la condanna al pagamento in solido dei tre convenuti e di € 210.530,00 di cui ha chiesto la condanna al pagamento del solo [Omissis].

I convenuti, ritualmente citati, sono rimasti contumaci.

All’udienza di precisazione delle conclusioni il fallimento ha dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo pro quota con [Omissis] ed [Omissis] incassando la somma di € 35.000,00 (allegato alla comparsa conclusionale) e ha dichiarato di rinunciare agli atti verso i suddetti convenuti; il rapporto giuridico processuale tra il Fallimento, [Omissis] ed [Omissis] è stato separato ex art 103 epe e dichiarato estinto ex art 306 epe.

La causa passa, quindi, in decisione solo per l’azione di responsabilità ex art. 146 l.f. verso [Omissis]; non è stata svolta attività istruttoria in quanto la causa è stata ritenuta decidibile sulla base dei documenti prodotti.

Il fallimento in citazione ha allegato di proporre azione di responsabilità sociale verso gli amministratori, nonché azione di responsabilità verso i creditori sociali.

L ‘azione ex art 146 l.f. è procedibile giusta autorizzazione del GD in data 15.6.2016 (doc. 1).

La domanda di condanna nei confronti di [Omissis] è in parte fondata e va accolta sulla base della contestazione descritta al punto sub 3.

Entrando nel merito della domanda, in primo luogo, quanto alla qualifica e alla carica sociale ricoperta da [Omissis] fino a ottobre 2012 come presidente del CdA e successivamente, fino al 18 luglio 2013 come amministratore unico risulta dalla visura storica camerale della società [Omissis] srl (doc. 2), il suo ruolo di amministratore di fatto anche per il periodo successivo, fino alla dichiarazione di fallimento emerge dalle dichiarazioni rese in sede di audizione dinanzi al curatore in data 16.11.2015 e 24.3.2016 (docc 9 e 10, dove ha dichiarato di aver continuato ad utilizzare il conto Banco Posta intestato alla società di aver continuato a pagare i lavoratori, ha reso informazioni dei crediti della fallita alla data del fallimento).

Responsabilità per la sottrazione dell’azienda

Il fallimento ha contestato a [Omissis] di aver sottratto l’azienda della [Omissis] srl trasferendola alla [Omissis] srl società costituita nel mese di novembre 2012 da [Omissis] ed [Omissis]. In relazione a tale condotta il fallimento ha allegato che [Omissis] srl aveva ottenuto dalla [Omissis] srl nei primi mesi del 2013, attraverso contratti di acquisto, di noleggio e di locazione, il materiale (ponteggi) necessario per svolgere la stessa attività già svolta da [Omissis] srl e l’accesso al medesimo cantiere, il tutto nel momento in cui la società [Omissis] srl, non più in possesso dei Durc, cessava di essere attiva. In relazione alla vicenda distrattiva dell’azienda la curatela ha dedotto, a dimostrazione del fatto distrattivo, che la [Omissis] srl non ha mai pagato alla [Omissis] srl le fatture emesse a fronte dei contratti di vendita, noleggio e locazione (fatture doc 7) e ha quantificato il danno in € 140.710,00 corrispondente all’ammontare delle fatture emesse da [Omissis] srl a [Omissis] srl.

Posti tali fatti, osserva il Tribunale che il danno lamentato dalla curatela non è attuale e comunque non risulta immediatamente riconducibile alla condotta contestata al convenuto. Infatti, la curatela, pur deducendo come fatto dannoso la distrazione dell’azienda trasferita dai suoi amministratori alla [Omissis] srl ha individuato il danno, non nel valore dell’azienda ma nel mancato incasso delle fatture emesse da [Omissis] srl verso [Omissis] srl e da quest’ultima non evase. Il danno di [Omissis] srl dedotto consiste nel mancato pagamento da parte di [Omissis] srl delle fatture: questa allegazione presuppone implicitamente la validità dei contratti di vendita, di noleggio e di locazione fonte dei crediti [Omissis] srl portati dalle fatture emesse verso [Omissis] srl; il mancato incasso di tali crediti si sarebbe potuto configurare come danno di [Omissis] srl riconducibile alla condotta dei suoi amministratori per aver contratto con chi non avrebbe voluto o potuto pagare e per non essersi attivati per l’incasso dei crediti, se il fallimento avesse allegato l’incapacità di [Omissis] srl a far fronte a tali obbligazioni pecuniarie. Tale allegazione manca del tutto sicché il danno, come allegato, non risulta attuale atteso che la procedura è ancora legittimata ad attivarsi in via contrattuale per il recupero al suo attivo del credito complessivo di € 140.710,00 verso [Omissis] srl.

La domanda risarcitoria di condanna al pagamento di e 140.710,00 va pertanto rigettata.

Responsabilità di [Omissis] per il prelievo dai conti bancari della società di € 210.530,00 utilizzati a fini personali.

Il fallimento ha fondato la sua contestazione:

> sui movimenti bancari relativi ai prelievi di somme in contante

> sull’emissione di assegni a firma di traenza di [Omissis] con spendita del nome della

[Omissis] srl, titolare dei conti bancari all’ordine di [Omissis] o [Omissis] (docc da 13 a

17),

il tutto nel periodo di tempo dal mese di marzo 2006 al mese di settembre 2012

> e sulle dichiarazioni rese da [Omissis] alla curatela in data 16 novembre 2015 (doc. 9) e in data 24 marzo 2016 (doc. 10) sull’impiego anche personale dei prelievi fatti dai conti della società.

[Omissis] ha confermato al curatore di essere colui che operava sui conti bancari della fallita e che i prelievi venivano impiegati anche per scopi personali.

Gli estratti bancari e le copie degli assegni prodotti, con la relativa contabile di incasso dimostrano l’effettivo prelievo da parte di [Omissis] della complessiva somma di € 210.530,00: in particolare va detto che gli assegni sono stati prodotti in copia con la citazione e [Omissis], restando contumace, non ha disconosciuto la sua firma di traenza e di girata per l’incasso.

Le dichiarazioni rese da [Omissis] al curatore sull’impiego anche a fini personali dei prelievi dai conti sociali hanno natura confessoria e quindi fanno piena prova.

La curatela ha allegato che tali prelievi, registrati nella contabilità interna con la dicitura “prelevamento a fondo provvisorio” e con contropartita il conto crediti vari”, hanno costituito una distrazione dall’attivo della società non trovando alcuna giustificazione nella contabilità sociale inerente a costi o debiti sociali.

La natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore sociale consente alla società che agisca per il risarcimento del danno, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento di quest’ultima, di allegare l’inadempimento dell’organo gestorio quanto ai fatti distrattivi, una volta dimostrati, restando a carico del convenuto l’onere di dimostrare l’utilizzazione delle somme nell’esercizio dell’attività di impresa (Cass 16952/2016).

Nel caso di specie, stante la contumacia dell’amministratore convenuto [Omissis], tale onere di allegazione e prova non è stato assolto.

Consegue, data

> la prova dei prelievi per € 210.530,00 a cura di [Omissis] nel periodo dal mese di marzo 2006 al mese di settembre 2012 (a questo periodo di tempo si riferiscono gli estratti conto bancari in atti) in cui ha ricoperto formalmente la carica di Presidente del CdA (fino a ottobre 2012) in [Omissis] srl e

> la mancata dimostrazione da parte dell’amministratore che tali importi sono stati impiegati per scopi sociali,

la qualificazione dei prelievi come distrazioni effettuate da [Omissis] e il riconoscimento della responsabilità ex art 2476 co 1 cc dell’amministratore [Omissis] per il conseguente danno al patrimonio della società corrispondente alla somma dei prelievi di totali € 210.530,00.

Nella responsabilità per questo addebito non sono stati chiamati a rispondere [Omissis] ed [Omissis], all’epoca consiglieri di amministrazione e quindi nella liquidazione del danno non deve tenersi conto (in detrazione) di quanto già incassato dal fallimento in conseguenza delle transazioni concluse con [Omissis] ed [Omissis].

[Omissis] va, pertanto, affermata la sua responsabilità ex art 2476 comma 1 c.c. per il pregiudizio arrecato al patrimonio della società con le condotte distrattive, condannato al risarcimento del danno. Il credito risarcitorio di € 210.530,00, trattandosi di credito di valore, va liquidato in moneta attuale applicando gli indici di rivalutazione Foi Istat dal mese di settembre 2012 (il mese degli ultimi prelievi) fino alla data della presente decisione (ottobre 2019); spettano altresì gli interessi compensativi calcolati con strumento informatico secondo l’insegnamento della Corte di legittimità (Cass. n. 1712/1995). Il credito risarcitorio si liquida, quindi, in moneta attuale in € 217.267,00 per capitale oltre ad € 12.834,00 per interessi; sulla somma capitale di € 217.267,00 liquidata, credito di valuta, decorrono gli interessi al tasso legale dalla data della decisione fino al saldo effettivo.

Le spese processuali

Le spese processuali del Fallimento attore vengono poste, secondo il principio della soccombenza, a carico del convenuto [Omissis], soccombente e liquidate secondo i parametri del DM 55/2014 aggiornati con il DM 37/2018 tenuto conto del valore del credito riconosciuto in sentenza e della natura, non complessa della controversia in € 7.500,00 per compensi, in € 2.497,46 per anticipazioni, oltre al rimborso delle spese generali, epa e iva di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Dichiara il convenuto [Omissis] responsabile del danno arrecato al Fallimento [Omissis] srl e ai creditori con la condotta illecita descritta in motivazione,

Liquida il danno in € 217.267,00 per capitale oltre ad € 12.834,00 per interessi e per l’effetto

Condanna [Omissis] a pagare a favore del Fallimento [Omissis] srl la somma di € 230.101,00 oltre interessi al tasso legale dal 17 ottobre 2019 al saldo effettivo sulla sola somma capitale di € 217.267,00.

Rigetta ogni altra domanda.

Condanna [Omissis] alla rifusione delle spese processuali in favore del fallimento [Omissis] srl, spese liquidate € 7.500,00 per compensi, in € 2.497,46 per anticipazioni, oltre al rimborso delle spese generali, epa e iva di legge.

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