REPLAY: I nuovi parametri forensi: prime novità ed ambito di applicazione


Ieri 03/04/2014 sono entrati in vigore i nuovi parametri per la determinazione del compenso degli avvocati in seguito alla pubblicazione in GU del DM 55/2014 avvenuta in data 02/04/2014.
Pareri positivi, si ricorderà, sono stati da subito espressi dal CNF, il quale fin dall’approvazione del decreto nello scorso marzo aveva rilevato come «il nuovo sistema progettato dal CNF e confermato dal Ministero garantisce la prevedibilità dei costi legali, in modo che cittadini e imprese possano valutare economicamente i costi/benefici della prestazione professionale».

Il suddetto decreto dà attuazione alle norme contenute nella legge professionale n. 247/2012 ed, in particolare, alle disposizioni riguardanti la determinazione e la pattuizione dei compensi per l’attività svolta dal professionista.

Vediamo innanzitutto le novità rispetto al precedente DM 140/12:

  1. viene reintrodotto il diritto dell’avvocato al rimborso delle cd. spese forfettarie, fissato di regola nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione. Si tratta delle spese generali già previste nell’abrogata tariffa;
  2. vengono proposte delle tabelle anche per l’attività stragiudiziale;
  3. gli scaglioni di riferimento per il valore della controversia sono ripartiti nello stesso modo in cui sono suddivisi quelli previsti per il pagamento del contributo unificato;
  4. gli aumenti rispetto al valore medio indicato nella tabella sono in genere previsti fino all’80% (nel DM 140/12 era del 60%), tranne per la fase istruttoria ove l’aumento è consentito fino al 100% (nel DM 40/12 era del 150%); le diminuzioni, invece, restano invariate rispetto alla disciplina previgente: fino al -50% in genere e fino al -70% per la fase istruttoria;
  5. viene introdotta la possibilità in sede di liquidazione giudiziale dei compensi di aumentare ulteriormente l’importo dovuto fino ad un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile «quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate» (art. 4, comma 8);
  6. vengono eliminate le precedenti riduzioni al compenso per le controversie di lavoro al di sotto dei mille euro e per le cause da indennizzo da ragionevole durata del processo previste nel DM 140/12 e non riportate nel nuovo decreto;
  7. nel caso in cui l’avvocato assista «ambedue i coniugi nel procedimento di separazione consensuale o divorzio ad istanza congiunta, il compenso è liquidato di regola con una maggiorazione del 20% su quello altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto», art. 4, comma 3;
  8. viene introdotta una specifica disciplina per le indennità da trasferta, art. 27.

Queste le principali novità a cui si aggiungono, naturalmente, le nuove tabelle di determinazione dei parametri forensi ‘medi’ allegate al decreto.
Rispetto al DM 140/12 permangono gli aumenti dei compensi in caso di avvenuta conciliazione (art. 4, comma 5), class action (art. 4, comma 10) ed incarico collegiale (art. 4, comma 2).

Quanto alla disciplina transitoria, l’art. 28 del decreto in questione prevede che:

«le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore».

Il che induce a ritenere che il compenso dell’avvocato viene inteso come un unicum e che, dunque, i nuovi parametri possano essere applicati anche per la liquidazione dei compensi relativi a controversie iniziate nella vigenza della precedente disciplina, purché la predetta liquidazione avvenga in epoca successiva all’entrata in vigore dei medesimi parametri, (cioè a dire per tutte le liquidazioni post 03/04/2014).

Preme, da ultimo, evidenziare che i nuovi parametri, come riportati nel decreto entrato in vigore il 03/04/2014, non sono vincolanti per le parti.
Ciò in quanto, in primo luogo è la legge professionale all’art. 3, a stabilire che «la pattuizione dei compensi è libera», essendo ammesse per pattuizione determinazioni del compenso a tempo, in misura forfetaria etc., con la sola esclusione della percezione di compensi da parte dell’avvocato che costituiscano, anche solo parzialmente, il bene oggetto della prestazione o della res litigosa.
Secondariamente lo stesso decreto 155/2014 all’art. 2 definisce il proprio ambito applicativo:

«il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all’avvocato quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell’interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando – anche in caso di determinazione contrattuale del compenso – la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2».

Documenti & materiali

Scarica il testo del DM 55/2014
Scarica il testo del DM 140/2012
Scarica il testo della legge professionale L. 27/2012

Avviso “Replay”

Questo articolo è stato pubblicato in data 04/04/2014 ed è stato uno dei più letti del nostro blog. Non costituisce un aggiornamento e viene nuovamente pubblicato nella sua stesura originaria per la serie “Replay” di agosto 2015.

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