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Il 28/02/2017 il Parlamento italiano ha finalmente approvato in via definitiva la nuova legge in materia di responsabilità medica (il testo della legge non risulta ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ma lo sarà a breve).
In generale. I principi.
Si tratta di una nuova regolamentazione, attesa da tempo, in materia di sicurezza delle cure e della persona del paziente, ed in generale in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
La normativa in esame contiene molte novità ma qui ci limitiamo a segnalare quelle che, a nostro parere, sembrano le più rilevanti.
La prima novità di rilievo, e forse la più importante, è quella contenuta nell’art. 1, secondo cui:
«la sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.
Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale».
L’importanza di questa norma sembra evidente poiché induce a far ritenere che costituisca una vera e propria codifica dell’obbligo di prevenzione del rischio connesso alle attività sanitarie, obbligo cui sono tenute le strutture sanitarie e tutto il personale. Se così è, si potrebbe anche ritenere che la struttura sanitaria che non sia sufficientemente dotata di macchinari e/o di personale qualificato, possa essere chiamata a rispondere dell’eventuale danno verificatosi al suo interno, proprio per questo stesso inadempimento.
In altre parole, sembrerebbe che, a fronte di un danno alla persona del paziente, la struttura sanitaria (o il singolo professionista sanitario) non potrà più giustificarsi nella ricerca di esonero da responsabilità, adducendo la mancanza di dotazione della strumentazione necessaria e qualificata.
Ad esempio, nell’ipotesi di malformazioni fetali non diagnosticate, il medico e la struttura, non potranno sottrarsi alla responsabilità derivante dalla mancata diagnosi, adducendo la mancanza dell’adeguato macchinario o del personale con la specifica qualificazione.
Sempre nell’ottica dell’obbligo di prevenzione del rischio, oltre a prevedere la costituzione della figura del garante alla salute nella persona del Difensore civico, sembra porsi anche un generale obbligo di trasparenza che si traduce:
a) nella costituzione di un articolato sistema di trasmissione di dati e creazione di linee guida, che vanno a costituire il S.N.L.G. (Sistema Nazionale per le Linee Guida) e che periodicamente devono essere aggiornate e pubblicate sul sito internet della struttura sanitaria, oltre che di buone pratiche sanitarie cui deve attenersi il personale sanitario (artt. 3 e 5);
b) nella pubblicazione sul sito internet della struttura sanitaria dei dati relativi a tutti i risarcimenti erogati dalla struttura medesima, negli ultimi cinque anni (art. 3);
c) nella pubblicazione, sempre sul sito internet della struttura sanitaria, dell’impresa di assicurazione che garantisce la relativa copertura alla struttura medesima (art. 10);
d) nel diritto di accesso alla documentazione sanitaria dell’avente diritto, entro tempi brevi e certi (art. 4);
In sede penale
Il codice penale viene integrato con una nuova ipotesi di reato colposo e precisamente quello che sarà previsto all’articolo di nuova creazione, art. 590 sexies, rubricato: la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, il quale testualmente prevede:
«Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.» (art. 6).
In sede civile
L’art. 7 della nuova legge, distingue la natura della responsabilità a seconda che sia della struttura sanitaria, ed in questo caso, sarà una responsabilità di natura contrattuale, ovvero il l’esercente la professione sanitaria, ed in questo caso sarà di natura extracontrattuale.
Precisamente, quanto alla struttura sanitaria, il citato art. 7 recita:
«la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata […] risponde ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose».
invece, quanto all’esercente la professione sanitaria, dispone che:
«risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente».
La disposizione normativa qui in esame contenuta nell’art. 7, conclude con un’importante precisazione e cioè disponendo che «le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile» il che, come noto, ai sensi dell’art. 1418 cc, comporta la loro inderogabilità, pena la nullità della deroga stessa.
In sede processuale
Processualmente le novità sono tante. In primo luogo è prevista una condizione di procedibilità costituita dal preventivo esperimento della procedura ex art. 696 bis cpc, ossia la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, oppure, in alternativa, l’esperimento della procedura di mediazione, volta naturalmente allo stesso fine conciliativo. Dopo di che, fallita la conciliazione, ovvero decorso inutilmente il termine di sei mesi dal ricorso, il danneggiato potrà esperire l’azione in giudizio per vedersi riconoscere il risarcimento del danno ma lo potrà fare solo con il procedimento speciale previsto dall’art. 702 bis cpc, cioè il procedimento sommario di cognizione (art. 8).
Viene introdotto anche il litisconsorzio necessario di tutte le parti del giudizio, per cui dovranno obbligatoriamente prendere parte al processo, oltre al danneggiato, l’esercente la professione sanitaria, la struttura sanitaria e l’impresa assicuratrice (art. 12).
Anzi, nei confronti di quest’ultima – altra importantissima novità – il danneggiato avrà un’azione diretta, quindi, potrà esercitare l’azione risarcitoria direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione (i cui dati, devono essere resi noti e pubblicizzati sul sito internet della struttura), che garantisce la copertura dei danni, e che, in considerazione del litisconsorzio di cui sopra si è detto, dovrà chiamare in giudizio anche le altre parti, se non vi avrà già provveduto il danneggiato procedente (art. 12).
In caso di condanna, nei confronti dell’esercente la professione sanitaria, può essere esercitata sia l’azione di rivalsa (in caso di dolo o colpa grave), che quella per responsabilità amministrativa. Inoltre, nei successivi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna al risarcimento del danno richiesta dal danneggiato, l’esercente la professione sanitaria non può essere preposto ad incarichi professionali superiori a quelli ricoperti ed il giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione nei pubblici concorsi.
La necessità di coinvolgere tutte le parti del giudizio (oltre al danneggiato, assicurazione, struttura, professionista) sussiste anche nella fase stragiudiziale, tanto che, infatti, ai sensi dell’art. 13 la struttura e l’impresa di assicurazione sono tenute a comunicare all’esercente la professione sanitaria, entro 10 giorni dal ricevimento, prima ancora dell’atto introduttivo del giudizio, anche solo l’eventuale richiesta risarcitoria e l’avvio delle trattative stragiudiziali (art. 13).
Le strutture sanitarie o sociosanitarie, sia pubbliche che private, così come il relativo personale, hanno l’obbligo di copertura assicurativa ed il relativo contratto dovrà prevedere una copertura assicurativa, oltre che per il presente, anche per il passato (eventi accaduti nei dieci anni anteriori), che per il futuro (eventi che possono verificarsi fino a dieci anni dopo la cessazione della professione sanitaria) (artt. 10 e 11).
Altra novità importante, quantomeno sulla carta, riguarda la procedura di nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e la formazione dei relativi elenchi cui dovrà attingere il giudice, volta a garantire sia una adeguata e comprovata professionalità (dovrà essere nominato sempre un medico legale affiancato da uno o più specialisti), sia una periodica revisione ed aggiornamento dei suddetti elenchi che tenga conto, oltre che della professionalità del consulente, anche del numero degli incarichi, distinguendo quelli conferiti da quelli revocati.
Infine, l’ultima novità tra quelle meritevoli di rilievo è la costituzione, presso il Ministero della salute, del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria (la cui effettiva attuazione, tuttavia, dipende dall’adozione di apposito regolamento ministeriale da emanare).
Documenti & Materiali
Scarica il testo definitivo approvato il 28/02/2017
Avviso “REPLAY”
Questo articolo è stato pubblicato in data 09/03/2017 ed è stato uno dei più letti del nostro blog. Non costituisce un aggiornamento e viene nuovamente pubblicato nella sua stesura originaria per la serie “REPLAY”- 2017.