Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sulla G.U. n. 12 del 15/01/2019 la delibera 19/12/2018 recante le «Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria».
Si tratta di un aggiornamento dovuto, dopo l’intervento del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e del conseguente D.LGS. 10/08/2018, n. 101, il cui art. 20 aveva incaricato il Garante di procedere ad una
«verifica della conformità al Regolamento delle disposizioni contenute in alcuni codici deontologici ivi indicati, tra i quali quelle contenute nel «Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive», adottato il 6 novembre 2008».
Per ciò che interessa gli avvocati (Capo II), viene così imposta la necessità di adottare specifiche cautele in diversi casi, quali l’acquisizione di dati confidenziali, lo scambio di corrispondenza, in particolare per via telematica, l’utilizzo di informazioni di cui sia dubbia la liceità di impiego, la custodia e la distruzione di documenti informatici ed altri.
Una norma ad hoc, poi, (l’art. 3) riguarda l’informativa, relativamente alla quale viene stabilito che
«L’avvocato può fornire in un unico contesto, anche mediante l’affissione nei locali dello Studio e, se ne dispone, pubblicazione sul proprio sito Internet, anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali, l’informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Regolamento) e le notizie che deve indicare ai sensi della disciplina sulle indagini difensive».
Un apposito capo (il terzo) viene indi dedicato all’attività degli investigatori privati.
Potete scaricare l’estratto della G.U. contenente la delibera in questione cliccando qui