CONS STATO, SEZ. V, 05/07/2021, N. 5119
«L’art. 73, comma 3, c.p.a. dispone che “se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie”.
Tale principio vale anche nel processo svolto con modalità telematiche, ragione per cui nel caso di udienza svolta da remoto senza la partecipazione dei difensori che non abbiano formulato tale richiesta, ove il giudice rilevi d’ufficio un profilo di inammissibilità dell’impugnazione, in applicazione analogica con la disposizione contenuta nel secondo periodo dell’art. 73, c.p.a. cit. deve assegnare alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie, riservando la decisione ad altra camera di consiglio» (Massima non ufficiale)
FATTO E DIRITTO
1. Il Comune di [Omissis] ha interposto appello nei confronti della sentenza [Omissis] del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. I, che ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo il suo ricorso avverso il decreto regionale in data 7 settembre 2020 di recupero delle somme erogate (ammontanti ad euro 122.616,00) dalla Regione [Omissis] per il rimborso delle rate di mutuo contratte con Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di opere pubbliche, non realizzate, nonché avverso il provvedimento di revoca del contributo, risalente al 27 luglio 2016, mai comunicato e comunque non conosciuto.
2. Con il ricorso in primo grado il Comune di [Omissis] ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, importanti la revoca di contributi attribuiti, rispettivamente nel marzo 2010 e nel giugno 2011, sulla base di preesistenti strumenti di programmazione, per vizi procedimentali, difetto motivazionale e di istruttoria, per violazione del principio di leale collaborazione e di tutela dell’affidamento, ed anche per l’eccepita prescrizione, quanto meno con riguardo al contributo concesso con decreto n. 2979 in data 15 marzo 2010.
3. La sentenza appellata, resa ex art. 60 c.p.a., ha declinato, rilevandone d’ufficio la carenza, la giurisdizione (in favore del giudice ordinario), nella considerazione che, non essendo configurabile la sussistenza di alcun patto territoriale o comunque accordo di programma, deve farsi applicazione del costante indirizzo giurisprudenziale che sottopone alla cognizione del giudice ordinario la revoca del finanziamento intervenuto «in esito a contestato inadempimento nella realizzazione dell’opera programmata e finanziata».
4. Con il ricorso in appello il Comune di [Omissis] ha dedotto l’erroneità della sentenza di prime cure per violazione del principio del contraddittorio, in ragione dell’omesso avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., insistendo altresì per la giurisdizione del giudice ordinario, nella considerazione che l’erogazione dei contributi revocati in primo grado rientri nel novero degli accordi tra amministrazioni, attratti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 c.p.a.
5. Si è costituita in resistenza la Regione [Omissis] eccependo l’infondatezza nel merito del ricorso.
6. Nella camera di consiglio del [Omissis] la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Con ordinanza della Sezione [Omissis] è stato chiesto alla Segreteria del Tribunale amministrativo regionale di Catanzaro di chiarire se nella camera di consiglio in cui è maturata la decisione, oggetto dell’appello, «le parti fossero o meno presenti e se sia stato effettivamente dato alle stesse l’avviso sulla possibilità di decisione in forma abbreviata e ai sensi dell’art. 73 c.p.a.».
Con nota in data 26 maggio 2021 la Segreteria del Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha comunicato che «nella camera di consiglio del 27 gennaio 2021, tenutasi per la trattazione dell’istanza cautelare sul ricorso RG 1196/2020 mediante collegamento TEAMS, le parti non erano presenti in quanto nessuno ha depositato richiesta di discussione da remoto. Dal verbale di udienza risulta che il Collegio ex art. 73 cpa ha sollevato questione di difetto di giurisdizione ed ex art. 60 cpa ha dato avviso di possibile definizione con sentenza in forma semplificata trattenendo la causa in decisione».
8. Si evince dunque dalla suddetta nota di chiarimenti che il ricorso è stato trattenuto in decisione per essere il giudizio definito in esito all’udienza cautelare in ragione del rilievo ex officio del difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, circostanza di cui è stato dato atto a verbale.
Occorre peraltro considerare che l’art. 73, comma 3, c.p.a. dispone che «se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie».
Essendo la norma processuale finalizzata a provocare il contraddittorio su una questione rilevata d’ufficio, e dunque non oggetto di trattazione tra le parti, la sua portata dispositiva deve essere letta in modo a ciò funzionale anche nel processo svolto telematicamente da remoto al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, come previsto dall’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (convertito nella l. 25 giugno 2020, n. 70) e dalle norme successivamente intervenute.
9. Nella descritta cornice occorre ritenere che in caso di udienza svolta telematicamente da remoto senza la partecipazione dei difensori, che non avevano formulato tale richiesta, ove il giudice rilevi d’ufficio un profilo di inammissibilità dell’impugnazione, in applicazione analogica con la disposizione contenuta nel secondo periodo dell’art. 73, comma 3, c.p.a., debba assegnare alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie, riservando la decisione ad altra camera di consiglio (in termini C.d.S., II, ord. 15 maggio 2020, n. 3109).
L’avere trattenuto in decisione il ricorso senza previa assegnazione alle parti di un termine per co[n]trodedurre costituisce violazione del diritto del contraddittorio processuale e del diritto di difesa, in relazione a quanto dispone l’art. 73, comma 3, c.p.a.
10. Alla stregua di quanto esposto, l’appello deve essere accolto; per l’effetto, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., la sentenza va annullata con rimessione della causa al primo giudice, senza procedere ad ulteriore trattazione.
La particolarità della controversia e della pronuncia in rito integra le ragioni che per legge giustificano la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata e rimette la causa al primo giudice.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.