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Dopo una giornata intensa per ragioni ovvie, e dopo l’intervento del DPCM 08/03/2020, pubblicato nella G.U. n. 59 dello stesso giorno («Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», ha visto la luce anche il D.L. 08/03/2020, n. 11, pubblicato in G.U. n. 60 sempre dello stesso giorno recante «misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria», che è stato preceduto da un’apposita comunicazione esplicativa del Ministero della Giustizia.
Rinvio delle udienze e sospensione dei termini
In sintesi, il provvedimento (art. 1, 1° co.) istituisce un cd “periodo cuscinetto” da lunedì 9 marzo a domenica 22 marzo 2020, durante il quali sono rinviate d’ufficio le udienze civili e penali e, diremmo, anche quelle tributarie e militari (a mente, dell’art. 1, 4° co., dell’articolato in questione).
Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo, i termini per il compimento di qualsiasi atto giudiziario (art. 1, 2° co., in relazione al quale vale l’estensione alle giurisdizioni tributarie e militari ex 4° co. art. 1 sopra citato).
Limitazioni
Il rinvio e la sospensione sono generalizzati, ma incontrano le limitazioni previste dall’art. 2, per ciò che attiene i procedimenti civili, penali e tributari/militari ex comma 11° art. 2 cit. (si tratta, sostanzialmente, delle materie eccettuate dall’applicazione della sospensione feriale).
Altro (compreso il processo civile telematico)
Gli artt. 3 e 4 introducono, rispettivamente analoghe disposizioni anche per le giurisdizioni amministrativa e contabile.
Dopo il 22/03/2020 e sino al 31/05/2020 starà ai capi degli uffici valutare le disposizioni da adottarsi ad hoc.
Di rilievo anche la norma che concerne il deposito telematico degli atti introduttivi ex art. 16-bis, 1° co., D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012 ed il pagamento del contributo unificato.
A mente dell’art. 2, 6° co., D.L. Cit., infatti:
«Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all’articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
Entrata in vigore
Il D.L. entra in vigore oggi stesso. Sarà applicabile sin dalle udienze di domani.
Documenti e materiali
Consulta il DPCM 08/03/2020
Scarica la comunicazione esplicativa del Ministero della Giustizia
Scarica il D.L. 08/03/2020, n. 11