Ordine di pagamento diretto ex art. 156 c.c. del reddito di cittadinanza Trib. Trani, 30/01/2020

By | 05/06/2020

TRIB. TRANI, 30/01/2020

«La definizione normativa del reddito di cittadinanza – che può ben essere utilizzato per i bisogni primari delle persone delle quali il titolare ha l’obbligo di prendersi cura, anche se non fa più parte dello stesso nucleo familiare  –   fa propendere per un suo inquadramento in termini di misura di politica attiva dell’occupazione e, per converso, ad escluderne la natura alimentare, peraltro non delineata in alcun modo dal legislatore.

Conseguentemente, tenuta altresì presente la natura eccezionale e di stretta interpretazione delle disposizioni che prevedono divieti di pignorabilità, tale emolumento è pienamente pignorabile e, dunque, a maggior ragione suscettibile di formare oggetto di ordine di pagamento diretto ex art. 156, 6° co. c.c.» (Massima non ufficiale)

Il Giudice istruttore,

Sciogliendo la riserva assunta all’udienza del [Omissis];

vista l’istanza avanzata da [Omissis] in danno di [Omissis] con cui la stessa, in qualità di coniuge di quest’ultimo e di titolare di assegno di contribuzione al mantenimento delle due figlie minori, giusta ordinanza presidenziale del [Omissis], allegando l’inadempimento del coniuge, ha chiesto ex art. 156, IV° co. c.c., emettersi sia l’ordine al Ministero del Lavoro e/o all’INPS, quale ente erogatore del reddito di cittadinanza, di pagamento diretto in suo favore della somma di € 360,00, pari all’assegno di mantenimento di cui sopra, che disporsi il sequestro della quota di proprietà del [Omissis] dell’immobile adibito a casa coniugale ed assegnatole in forza della medesima ordinanza presidenziale;

– rilevato che [Omissis] si è opposto all’accoglimento del ricorso, allegando per un verso la impignorabilità del reddito di cittadinanza e quanto alla domanda di sequestro, la sproporzione tra il valore della quota del 75% dell’immobile di cui è titolare e il debito maturato nei confronti della moglie per gli assegni non corrisposti;

– ritenuto che la richiesta di ordine al terzo di pagamento diretto della somma di € 360,00, da prelevare dal reddito di cittadinanza corrisposto a [Omissis] in misura parti ad € 859,00 mensili, sia meritevole di accoglimento;

– richiamato il condivisibile orientamento della Suprema Corte, secondo il quale, in tema di separazione personale dei coniugi, l’ordine ai terzi, tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato all’erogazione dell’assegno di mantenimento ed inadempiente, di versarne una parte direttamente agli aventi diritto, presuppone l’accertamento, da parte del giudice, dell’inadempimento, mentre non deve tenersi conto delle esigenze dell’obbligato medesimo, né della gravità dell’inadempimento o dell’intenzionalità di esso (Cass. civ. 23668/2006);

– osservato che la circostanza dell’inadempimento a volte totale a volte parziale del [Omissis] è documentata mediante l’atto di precetto del 15.7.2019 e non è in ogni caso da questi contestata (cfr. deduzioni a verbale d’udienza del [Omissis]);

– ritenuto in diritto che l’inadempimento dell’obbligo di mantenimento del coniuge separato legittima, ove tale comportamento provochi fondati dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti, l’emanazione dell’ordine ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente all’avente diritto, in quanto la funzione che adempie l’assegno di mantenimento viene ad essere frustrata anche da semplici ritardi (Cass. civ. 23668/2006; Cass. civ. 11062/2011);

– ritenuto che nella vicenda in esame, le allegazioni del resistente e il ricorso all’atto di precetto da parte della [Omissis] per il recupero forzoso delle somme dovute dal coniuge, inducono a ritenere che l’ordine di pagamento diretto delle somme è in sé idoneo, quanto meno allo stato, a costituire unico strumento di sicura attuazione del credito dell’istante;

– ritenuto che il reddito di cittadinanza (introdotto dal d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. dalla l. n. 26 del 2019), possa essere utilizzato per i bisogni primari delle persone delle quali il titolare ha l’obbligo di prendersi cura, anche se non fa più parte dello stesso nucleo familiare;

– considerato che sebbene il decreto istitutivo nulla dica quanto alla pignorabilità del reddito di cittadinanza, la dottrina chiamata sin da subito ad occuparsi della questione e la prima giurisprudenza di merito ne hanno ammesso la pignorabilità senza l’osservanza dei limiti di cui all’art. 545 c.p.c.;

osservato che a favore di questa opzione interpretativa militano i seguenti argomenti: a) la definizione contenuta nel comma 255 dell’art. 1 del reddito di cittadinanza quale misura “contro la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale”, che vale “a garanzia del diritto al lavoro” e “della libera scelta del lavoro”, anche attraverso la salvaguardia del “diritto all’informazione, all’istruzione alla formazione e alla cultura”; b) l’assenza nel testo del decreto di qualunque riferimento alla natura alimentare del reddito di cittadinanza anzi da escludere alla luce della platea di soggetti deboli esclusi dal novero dei beneficiari, tra i quali, ad esempio, gli inabili al lavoro; c) quindi, il carattere predominante di misura di politica attiva dell’occupazione; d) la natura eccezionale e di stretta interpretazione delle disposizioni che prevedono divieti di pignorabilità rispetto ad un principio generale – quello di cui all’art. 2740 c.c. – che innerva il sistema;

– ritenuto quindi che una volta ammessa la piena pignorabilità del reddito di cittadinanza, non sussiste alcuna ragione né logica né giuridica, per escludere l’ammissibilità dell’ordine di pagamento diretto al coniuge di una quota del reddito di cittadinanza erogato all’altro, inadempiente agli obblighi scaturenti dalla separazione;

– richiamato, ad ogni buon conto, l’orientamento della Suprema Corte, secondo il quale, la facoltà del Tribunale di ordinare che una quota dei redditi di lavoro del coniuge obbligato venga versata direttamente agli aventi diritto, non è soggetta alle limitazioni riguardanti la pignorabilità degli stipendi specie in tema di contributo al mantenimento dei figli, stante la sua funzione alimentare (cfr. Cass. n. 2847/78; Cass. n. 15374/07; Trib. Roma, 3.6.2009);

– precisato che l’ordine di pagamento diretto può essere emesso per l’intera somma dovuta dal terzo, quando questa non ecceda, ma anzi realizzi pienamente, l’assetto economico determinato in sede di separazione con la statuizione che, in concreto, ha quantificato il diritto del coniuge beneficiario;

– ritenuto che tali condizioni ricorrano nel caso di specie, ammontando l’assegno di mantenimento dovuto dal [Omissis] ad € 360,00 e percependo questi mensilmente a titolo di Reddito di Cittadinanza la somma di € 859,67;

– ritenuto che sia meritevole di accoglimento anche la domanda di sequestro della quota di proprietà dell’immobile assegnato alla [Omissis] in forza dell’ordinanza presidenziale;

– considerato che a differenza del sequestro conservativo di cui all’art. 671 c.p.c., il provvedimento previsto dall’art. 156 c.c. presuppone un credito già accertato (sia pure in via provvisoria) e si fonda sulla semplice inadempienza agli obblighi di mantenimento a favore del coniuge incolpevole e dei figli posti a carico dell’altro coniuge, svolgendo una funzione di coazione, anche psicologica, si da assicurare l’adempimento di detti obblighi> (Cass. Sez. I, Sentenza n. 944 del 28.1.2000);

-ritenuto che l’ordine ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all’obbligato, che una parte venga direttamente versata all’avente diritto, e il sequestro di beni del coniuge obbligato possono essere concessi contemporaneamente, a carico del medesimo obbligato (Cass. civ. Sez. I, Sent. 22-04-2013, n. 9671);

– ritenuto che nella specie il fatto dell’inadempimento è accertato;

– tenuto conto dell’importo mensile del mantenimento (€ 360,00 mensili) e valutando prospetticamente la durata dell’eventuale futuro inadempimento del [Omissis] in relazione alle esigenze di mantenimento delle due figlie oggi rispettivamente di 8 e 7 anni, la somma fino a concorrenza della quale disporre la misura di cui all’art. 156, comma 6, c.c., deve stabilirsi in € 40.000,00;

– ritenuto che trattandosi di procedimento in corso di causa, alla liquidazione delle spese si provvederà unitamente al merito.

P.Q.M.

-accoglie il ricorso ex art. 156, VI° co, c.c. proposto da [Omissis] nei confronti di [Omissis] e, per l’effetto:

– autorizza il sequestro della quota del 75% dell’immobile sito [Omissis], fino alla concorrenza della somma di euro 40.000,00;

– ordina all’I.N.P.S. di versare direttamente e mensilmente a [Omissis], prelevandola dal reddito di cittadinanza corrisposto a [Omissis], la somma di € 360,00 mensili, oltre ulteriori aggiornamenti ISTAT, a decorrere dal mese di febbraio 2020;

– spese al merito.

Si comunichi.

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