Obbligo di comunicazione dell’indirizzo Pec: cosa succede in caso di duplicazioni di indirizzi riferibili a più società o imprese?


La circolare n. 3670/C del 23/06/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico

Con circolare n. 3670/C del 23 giugno scorso, il Ministero dello sviluppo economico prende posizione sulla problematica relativa alla iscrizione della medesima PEC su due o più imprese distinte.

In particolare, nella detta circolare si evidenza che, sulla scorta delle precedenti circolari del 09/05/2014 (prot. n. 77684) e del 23/05/2014 (prot. n. 99508), l’interpretazione del disposto normativo di cui all’art. 16, 6° comma, e ss., DL. 185/2008 (obbligo per le società) e all’art. 5, 1° comma, DL 179/2012 (obbligo per le imprese individuali) da parte del Ministero deve intendersi necessariamente nel senso di ritenere

l’iscrizione di un indirizzo di PEC univocamente ed esclusivamente riferibile all’impresa stessa (societaria o individuale).

Ciò, infatti, è quanto strenuamente voluto dall’Agenzia per l’Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri, specie a seguito delle comunicazioni pervenute da INAIL, Direzione Centrale Rischi, che hanno segnalato la problematica concernente la compresenza di indirizzi pec (per la precisione circa 191.000) riferibili a due o più imprese ovvero duplicati.

La precisazione in discorso, dunque, era d’obbligo, dal momento che appare essenziale un impegno, già in essere da parte di Unioncamere e Infocamere, al fine di garantire la tendenziale affidabilità ed esaustività degli indirizzi pec desumibili dal registro imprese.

Del resto la necessità di tali adempimenti è dettata dal carattere di ufficialità dell’indirizzo pec indicato a registro imprese, considerato che tale indirizzo viene poi a confluire nel pubblico registro degli indirizzi pec INI-PEC.

La circolare n. 77684 del 09 maggio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico

 Quanto ai provvedimenti da adottarsi in ipotesi di rilevazione, d’ufficio o su segnalazione di terzi, dell’iscrizione di un indirizzo pec, riferibile ad una determinata impresa, anche da parte di una o più diverse imprese, si era già espressa la circolare n. 77684 del 09/05/2014, sempre emanata  dal Ministero delle politiche sociali, che indicava la soluzione adottabile da parte del registro imprese per le imprese ‘fuorilegge’ nella procedura di cancellazione d’ufficio ai sensi dell’art. 2191 c.c.

La cancellazione dell’impresa da registro imprese è però preceduta dalla intimazione all’impresa o alle imprese interessate a provvedere alla sostituzione dell’indirizzo registrato con altro indirizzo pec di propria appartenenza, ferma comunque l’applicazione della relativa sanzione.

Per le imprese colpite dal provvedimento di cancellazione d’ufficio, invece, si applica la procedura della sospensione sino alla integrazione della domanda e comunque entro il termine di 45 giorni, trascorso il quale la domanda si intenderà come non presentata; per le società, infine, colpite dal detto provvedimento, si applica la sospensione per la durata di mesi 3, in attesa della integrazione con l’indirizzo di pec.

Oltre a ciò, in caso di cancellazione verrà applicata anche la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente prevista dall’art. 2630 e 2194 c.c. a seconda che trattasi di società o di impresa individuale, in ragione della mancata esecuzione dell’adempimento pubblicitario principale.

Documenti & materiali 

Scarica il testo della circolare n. 3670/C del 23/06/2014 del Ministero delle politiche sociali
Scarica il testo della circolare n. 77684 del 09/05/2014 del Ministero delle politiche sociali
Scarica il testo della Nota esplicativa n. 99508 del 23/05/2014 del Ministero delle politiche sociali

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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