Notifiche PEC: la Cassazione conferma che il RegIndE prevale sull’INI-PEC Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 27/09/2019, n. 24160

By | 01/11/2019

CASS. CIV., SEZ. VI, ORDINANZA 27/09/2019, N. 24160

«Per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l’indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI- PEC» (Massima non ufficiale)

RILEVATO CHE

per quello che è dato leggere nel ricorso, in data 5 giugno 2018, il giudice istruttore del Tribunale di [Omissis] rilevava d’ufficio l’incompetenza per territorio nell’ambito di un giudizio per querela di falso ai sensi dell’articolo 221 c.p.c. proposto da [Omissis] nei confronti di [Omissis], magistrato del Tribunale di [Omissis], in riferimento a provvedimenti da questo emessi nell’ambito di un giudizio civile;

con ricorso per regolamento di competenza, notificato il 19 giugno 2018, [Omissis] impugnava l’ordinanza del Tribunale di [Omissis] con la quale era stata rilevata la questione di incompetenza territoriale sensi dell’articolo 18 c.p.c. in favore del Tribunale di [Omissis], rinviando la causa per consentire all’attrice di munirsi di nuovo difensore e per l’eventuale deposito di memorie, chiedendo di annullare l’ordinanza impugnata, ricorrendo la competenza del Tribunale di [Omissis]. L’intimato non svolgeva attività processuale in questa sede;

CONSIDERATO CHE:

il regolamento di competenza è inammissibile perché proposto nei confronti di una ordinanza che difetta del carattere della definitività, mancando ogni elemento dal quale desumere, in termini di assoluta certezza e oggettiva inequivocità, la idoneità della determinazione a risolvere definitivamente la questione di competenza;

trova applicazione il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui “anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione, e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione” (Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014, Rv. 631956 – 01 e da ultimo, Cass. 7 marzo 2018, n. 5354). Nel caso di specie le parti non sono state invitate a precisare le conclusioni e nell’avvicendamento tra un giudice onorario ed un giudice togato, a causa della rinunzia al mandato del difensore di parte attrice e della richiesta di un rinvio al fine di consentire alla [Omissis] di munirsi di un nuovo difensore, il giudice istruttore, preso atto che la parte convenuta era un magistrato del medesimo ufficio giudiziario, rilevava l’incompetenza territoriale del Tribunale di [Omissis], ai sensi dell’articolo 18 c.p.c., in favore di quello di [Omissis], senza definire il giudizio, e rinviava ad altra udienza per consentire all’attrice di munirsi di nuovo difensore e per l’eventuale deposito di memoria;

indipendentemente da ciò, il regolamento di competenza è inammissibile per totale violazione dell’articolo 366 n. 3 c.p.c., poiché non è dato comprendere gli elementi essenziali del giudizio di merito nell’ambito del quale sarebbe stata posta la questione di incompetenza, il ruolo del dottor [Omissis], verosimilmente giudice istruttore della causa, ma indicato nell’intestazione del ricorso come controparte nel giudizio, le ragioni della querela di falso, alla quale si accenna, i provvedimenti adottati dal giudice, il ruolo svolto dal dottor [Omissis], e le ragioni stesse dell’infondatezza della rilevata incompetenza territoriale del Tribunale di [Omissis];

questo a prescindere dal fatto che il ricorso è stato notificato a mezzo PEC al [Omissis] “con elezione di domicilio presso l’avvocato Tribunale di [Omissis]” a un indirizzo di posta elettronica che è quello della cancelleria dell’immigrazione del Tribunale di [Omissis], ovvero anche all’indirizzo di posta elettronica del Protocollo del Tribunale di [Omissis], estratto dall’indice nazionale degli indirizzi INI PEC, elenco che, oltre a non essere riferibile alla posizione del [Omissis], è stato dichiarato non attendibile da Cass. n. 3709 del giorno 8 febbraio 2019, secondo cui “per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l’indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI- PEC”). Questo indipendentemente dal fatto che la notifica ad un magistrato non può essere validamente effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica della Cancelleria dell’immigrazione o del protocollo del Tribunale di appartenenza;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

nulla per le spese poiché le parti intimate non hanno svolto attività processuale in questa sede; va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma l bis dello stesso articolo 13.

Precedenti

Cass. Civ., Sez. III, 08/02/2019, n. 3709, secondo cui

«Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest’ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile – a seconda dei casi – alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC»*

* In realtà, la notifica rilevante nel caso esaminato dalla Suprema Corte era stata effettuata ad una P.A.. Dunque, il registro rilevante in giudizio doveva considerarsi l’IPA  (con le relative problematiche di cui abbiamo avuto modo di trattare tempo fa). NdR

Documenti & materiali

Scarica Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 27/09/2019, n. 24160

Scarica Cass. Civ., Sez. III, 08/02/2019, n. 3709

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