La notifica a mezzo pec del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del relativo decreto di fissazione udienza è valida e non compromette il diritto di difesa della fallenda, anche nel caso in cui quest’ultima non abbia avuto tempestiva conoscenza della pendenza del ricorso per aver aperto la propria casella di posta elettronica tardivamente.
Così ancora la Suprema Corte in tema di notifiche a mezzo pec con l’ordinanza n. 7390 del 22/03/2017.
Il caso
La società debitrice destinataria di una sentenza di fallimento, a suo dire illegittima, reclamava tale sentenza avanti la Corte di Appello. Il giudice di secondo grado respingeva il reclamo e la società debitrice ricorreva da ultimo in Cassazione lamentando in prima battuta la compromissione del proprio diritto di difesa in relazione all’assenza di contraddittorio durante il giudizio di primo grado. In tale fase il ricorso e il relativo decreto di comparizione erano stati notificati a mezzo pec e la fallenda aveva avuto conoscenza di tali atti solo in seguito alla tardiva apertura della propria casella di posta elettronica.
La decisione della Corte
Ancora una volta la Corte di Cassazione torna ad occuparsi delle notifiche effettuate a mezzo pec ponendo un ulteriore punto a sostegno della validità di quest’ultime, sgombrando il campo da inutili eccezioni.
In sostanza, con il provvedimento in questione la Corte equipara il domicilio telematico (leggi indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato o risultante da pubblici elenchi) a quello reale, sulla base del fatto che le notifiche effettuate tanto al domicilio reale quanto telematico «si fondano sullo stesso principio di fondo che è quello della conoscibilità dell’atto secondo un criterio di ordinaria diligenza del destinatario (circa il costante controllo degli atti ricevuti presso il domicilio reale o telematico)».
Il fatto che nella specie, la fallenda abbia avuto conoscenza della notifica effettuata a mezzo pec solo in un secondo momento per l’aver, la stessa, provveduto solo tardivamente all’effettiva apertura della propria casella di posta certificata, non incide sulla validità della notifica e soprattutto non compromette il diritto di difesa della medesima.
Cioè a dire, in virtù del citato crieterio della conoscibilità dell’atto, la mancata effettiva conoscenza dell’atto notificato può essere addotta solo se sia avvenuta per causa non imputabile al soggetto. E la non avvenuta consocenza dell’atto per la tardiva o mancata apertura della propria casella di posta è sicuramente causa imputabile al soggetto destinatario, in quanto è preciso onere del soggetto titolare della casella di posta verificare periodicamente il contenuto della stessa al pari della casella di posta “reale”.
Conclusioni
Sulla base delle argomentazioni sopra esposte la Corte ha respinto il ricorso, condannando la società ricorrente alle spese.