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Il Tribunale di Verona interviene, con un’interessante ordinanza (Trib. Verona, Sez. III Civile, ordinanza 28/01/2016), sul tema della mediazione obbligatoria in materia di contratti bancari che coinvolgono consumatori ed, in particolare, rilevando il contrasto tra la normativa di cui al D.LGS. 28/2010 (mediazione) e quella di cui al D.LGS. 130/2015, che regola l’adr, strumento facolativo di risoluzione delle controversie in cui è parte il consumatore.
La questione pregiudiziale di interpretazione del diritto dell’Unione Europea che il Tribunale di Verona rinvia alla Corte di Giustizia Europea è la seguente:
«- Se l’art. 3 par. 2 della direttiva 2013/11, nella parte in cui prevede che la medesima direttiva si applichi “fatta salva la direttiva 2008/52, vada inteso nel senso che fa salva la possibilità per gli Stati membri di prevedere la mediazione obbligatoria per le sole ipotesi che non ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/11, vale a dire le ipotesi di cui all’art. 2, par. della direttiva 2013/11, le controversie contrattuali derivanti da contratti diversi da quelli di vendita o di servizi oltre quelle che non riguardino consumatori;
– Se l’art. 1 par. 1 della direttiva 2013/11, nella parte in cui assicura ai consumatori la possibilità di presentare reclamo nei confronti dei professionisti dinanzi ad appositi organismi di risoluzione alternativa delle controversie, vada interpretato nel senso che tale norma osta ad una norma nazionale che prevede il ricorso alla mediazione, in una delle controversie di cui all’art. 2, par. 1 della direttiva 2013/11, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale della parte qualificabile come consumatore, e, in ogni caso, ad una norma nazionale che preveda l’assistenza difensiva obbligatoria, ed i relativi costi, per il consumatore che partecipi alla mediazione relativa ad una delle predette controversie, nonché la possibilità di non partecipare alla mediazione se non in presenza di un giustificato motivo».
Sulla base di tali questioni il Tribunale di Verona ha dunque sollevato, con l’ordinanza qui in commento, il contrasto tra le due normative sopra citate.
Il caso
La questione nasce all’interno del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da due correntisti (persone fisiche) ed ha ad oggetto la debenza o meno delle somme ingiunte in favore di un istituto di credito con cui i primi avevano concluso un contratto di apertura di credito in conto corrente.
Nel respingere l’istanza di sospensiva richiesta dagli opponenti, il giudice de quo rileva che per l’ulteriore corso del giudizio, egli avrebbe dovuto assegnare alle parti il termine per presentare l’istanza di mediazione, trattandosi di materia (contratti bancari) per la quale il D.LGS. 28/2010 (al suo art. 5, comma 1-bis) prevede l’esperimento del procedimento mediatorio quale condizione di procedibilità della domanda.
Tuttavia, al contempo, nell’ordinanza in questione, il giudice rileva altresì che la controversia presenta caratteristiche, sia sotto un profilo oggettivo (il contratto in questione può farsi rientrare nel contratto di servizi) che soggettivo (gli attori rivestono la qualità di consumatori), tali da far rientrare quest’ultima nell’ambito di applicazione del D.LGS. 130/2015 (che ha recepito in Italia la direttiva 2013/11), che prevede, al suo art. 141, 4° comma, in favore del consumatore la facoltà, e non già l’obbligo, di attivare uno strumento di risoluzione alternativa della controversia denominato adr (alternative dispute resolution).
Secondo il Tribunale di Verona, dunque, le due norme (mediazione e disciplina adr) sembrerebbero porsi in concorso tra loro.
Ad avviso dell’autorità rimettente e, ad una prima lettura della norma di cui all’art. 141, 6° comma, D.LGS. 2013/11, il contrasto sembrerebbe doversi risolvere in favore della mediazione, dal momento che la richiamata norma fa espressamente salve alcune disposizioni nazionali che prevedono l’obbligatorietà delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, tra le quali l’art. 5, comma 1-bis, D.LGS. 28/2010.
Invero, l’ordinanza in commento non si sofferma solamente alla lettura della sopra citata norma, ma prosegue rilevando una serie di criticità che sembrerebbero porre il consumatore in una posizione di sfavore rispetto all’altra parte contraente, nell’ipotesi in cui dovesse prevalere l’istituto della mediazione rispetto all’adr (come ad esempio i costi della mediazione, anche per l’assistenza obbligatoria del legale; la mancanza della possibilità di ritirarsi in qualsiasi momento dalla mediazione senza conseguenze e via dicendo).
Tali le criticità che fanno emergere, secondo il Tribunale di Verona, l’opportunità di richiedere l’intervento dell’organo comunitario di competenza, la Corte di Giustizia Europea, a cui spetta ora il compito di risolvere le pregiudiziali sopra menzionate.
Documenti & materiali
Scarica l’ordinanza Trib. Verona, ordinanza 28/01/2016