L’ordinanza di assegnazione contro una P.A. può fondare il giudizio di ottemperanza Cons. Stato, Sez. V, 22/02/2021, n. 1528

By | 09/04/2021

CONS. STATO, SEZ. V, 22/02/2021, N. 1528

«Ai fini della proposizione dell’azione di ottemperanza, l’ordinanza di assegnazione del credito adottata ai sensi dell’art. 553 c.p.c. nei confronti di una pubblica amministrazione, una volta che sia divenuta definitiva per mancata impugnazione con i rimedi previsti dall’ordinamento (opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.; o anche l’appello, quando la pronuncia abbia assunto natura decisoria, per aver inciso sulle posizioni sostanziali del creditore o del debitore), deve essere equiparata alla sentenza passata in giudicato ex art. 112, comma 2, lett. c), del Codice del processo amministrativo» (Massima non ufficiale)

FATTO E DIRITTO

1. – Con il ricorso in primo grado, la società [Omissis] s.r.l. chiedeva la condanna del Comune di [Omissis] all’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione di somme, del 31 luglio 2014, munita di formula esecutiva in data 25 agosto 2014, pronunciata dal Tribunale di Lamezia Terme (in composizione monocratica), nella causa vertente tra [Omissis] S.r.l. (creditore), [Omissis] s.r.l. (debitore), Comune di [Omissis] (terzo pignorato), con la quale il giudice dell’esecuzione ha assegnato all’esecutante [Omissis] s.r.l. la somma dichiarata disponibile dal terzo pignorato a totale soddisfazione del credito.

2. – Con sentenza 26 novembre 2019, n. 1956, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha respinto il ricorso in quanto “come eccepito dal Comune resistente, la pendenza di una procedura di opposizione all’esecuzione impedisce di ritenere “definitiva” l’ordinanza di assegnazione dedotta in ottemperanza”.

3. – La sentenza è impugnata dalla soccombente [Omissis] s.r.l., che ne chiede la riforma sull’assunto che l’ordinanza di assegnazione delle somme è ormai definitiva, non essendo stata proposta opposizione agli atti esecutivi, come attestato dalla formula esecutiva apposta. Chiede, pertanto, di ordinare al Comune di [Omissis] l’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione delle somme sopra richiamata; di nominare, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza da parte del Comune, un commissario ad acta che provveda in luogo ed a spese dell’amministrazione inadempiente; nonché, di determinare a carico del Comune di [Omissis], ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del Codice del processo amministrativo, il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

4. – Si è costituito in giudizio il Comune di [Omissis]

5. – Alla camera di consiglio del 12 novembre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. – L’appello è fondato.

7. – L’ordinanza di assegnazione di somme, adottata dal giudice dell’esecuzione ai sensi degli articoli 548 e 553 cod. proc. civ., è titolo esecutivo nei confronti del terzo (Cass., Sez. VI-3 civile, ord. 24 maggio 2017, n. 13112), se non impugnata con l’opposizione agli atti esecutivi disciplinata dall’art. 617 cod. proc. civ., cui espressamente rinvia anche l’art. 548, secondo comma (“Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617 l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo […]”), unico strumento per contestare anche sotto il profilo sostanziale la dichiarazione resa dal terzo (per tutte v. Cass., Sez. VI-3 civile, ord. 24 marzo 2017, n. 7706).

8. – L’ordinanza di assegnazione del credito, ai fini della proposizione dell’azione di ottemperanza, deve essere equiparata alla sentenza passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), del Codice del processo amministrativo, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo cui è ammissibile il giudizio di ottemperanza per conseguire l’esecuzione di una ordinanza di assegnazione del credito adottata ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ., nei confronti di una pubblica amministrazione. Orientamento che ha trovato l’autorevole conferma dell’Adunanza plenaria (sentenza 10 aprile 2012, n. 2), che – sul presupposto che l’ordinanza di assegnazione di un credito, se non impugnata con i rimedi per essa previsti (come si è veduto: opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.; o anche l’appello, quando la pronuncia abbia assunto natura decisoria, per aver inciso sulle posizioni sostanziali del creditore o del debitore) acquisti il carattere della definitività – ha affermato la sua equiparabilità alla sentenza passata in giudicato e la conseguente esperibilità del rimedio dell’ottemperanza.

9. – Nel caso di specie, come risulta dalla formula esecutiva apposta sull’ordinanza di assegnazione di cui si chiede l’esecuzione, nessuna opposizione è stata presentata nei termini. Né, sotto questo profilo, può assumere rilevanza (per le ragioni sopra esposte) l’opposizione all’esecuzione (del resto, proposta dal Comune di [Omissis] solo il 24 settembre 2018).

10. – L’appello, pertanto, va accolto, con la conseguente riforma della sentenza; e va ordinato al Comune di [Omissis] di eseguire l’ordinanza di assegnazione di somme del Tribunale di Lamezia Terme, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

11. – Va accolta anche la richiesta dell’appellante di nominare un commissario ad acta per l’eventualità che l’amministrazione comunale persista nell’inadempimento. A tal fine il Prefetto di [Omissis], o funzionario da lui delegato, è nominato fin da ora quale commissario ad acta, con l’incarico di provvedere – ad istanza di parte – agli adempimenti necessari per il pagamento entro i successivi 30 giorni dalla istanza, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.

12. – Deve essere respinta, invece, l’ulteriore domanda dell’appellante di determinare una penalità per il ritardo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del Codice del processo amministrativo, posto che la nomina del commissario ad acta è misura idonea a garantire l’esecuzione del giudicato.

13. – La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, per entrambi i gradi del giudizio, nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sezione Seconda, 26 novembre 2019, n. 1956, accoglie il ricorso di primo grado e ordina al Comune di [Omissis] di eseguire l’ordinanza 31 luglio 2014, del Tribunale di Lamezia Terme (in composizione monocratica), di assegnazione di somme ai sensi dell’art. 553 del cod. proc. civ., e di provvedere al pagamento delle relative somme, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, alla scadenza del quale il Prefetto di [Omissis], o funzionario da lui delegato, nominato fin da ora quale commissario ad acta, provvederà – ad istanza di parte – ad ogni adempimento necessario per il pagamento entro i successivi 30 giorni dalla istanza.

Condanna il Comune di [Omissis] al pagamento rifusione, in favore dell’appellante [Omissis] s.r.l., delle spese giudiziali per entrambi i gradi del giudizio, liquidate nella complessiva somma di euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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